A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.
Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.
In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.
Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.
Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.
L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.
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