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Si segnala una interessante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24936/2019) che riconosce il diritto per i disabili, non provvisti di patente e auto propria (accompagnati da parenti o altre persone), di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non siano disponibili gli spazi loro riservati.

La vicenda riguarda il regolamento del Comune di Torino che prevedeva la possibilità per i disabili con patente e auto di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, escludendo da tale agevolazione quelli privi di patente/auto (affetti da una patologia più grave) a meno che non dimostrassero la necessità di doversi recare nel centro cittadino, almeno dieci volte al mese, per motivi di lavoro, di assistenza e cure. Ciò per prevenire abusi nell'utilizzo improprio del permesso da parte degli accompagnatori, rischio che invece può essere contrastato predisponendo un adeguato sistema di controlli e sanzioni.

Si tratta di un trattamento discriminatorio e sfavorevole per il solo fatto di porre un soggetto in una posizione diversa e deteriore rispetto a un altro, non considerando che anche il disabile, al pari delle altre persone, ha comunque la necessità di condurre una vita di relazione nella sua completezza.

La Corte d'Appello di Torino, che aveva dato ragione al Comune, dovrà ora rimuovere la condotta discriminatoria accertata.

Questa ordinanza sancisce un principio di civiltà giuridica, che può essere estremamente utile circa eventuali Regolamenti di altre città che potrebbero avere una normativa simile a quella di Torino, al fine di sollecitare le organizzazioni locali a fare pressione nel senso sopraindicato.

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Il "contrassegno di parcheggio per disabili" non solo agli invalidi e ai disabili con "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" ma anche a coloro che sono affetti da una patologia agli arti superiori o da disabilità psichica, che precluda loro una autonoma e completa mobilità.

Tale precisazione viene dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con parere n. 1567/2016, offre una interpretazione più estensiva dell'art. 381 del DPR n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

A parere del Ministero, la norma nel condizionare il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, alla "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta", non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che l'ha determinata.

Pertanto, l'articolo in questione non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto più che sono previsti anche "i non vedenti", ma potrebbe riguardare anche persone con patologie agli arti superiori o affetti da disabilità psichica che, pur non presentando problemi di deambulazione, a causa della loro specifica patologia non possono essere considerate autonome necessitando comunque della mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti.

Tuttavia – continua il Ministero – sarà solo l'Ufficio medico legale della Asl di appartenenza che potrà certificare il diritto all'autorizzazione.

Con precedente parere n. 2242/2015 il Ministero si era già espresso sulla concessione del contrassegno anche ai disabili intellettivi e psichici affetti da autismo.

Si ricorda infine che la domanda va presentata al Comune di residenza (agli uffici appositamente preposti), previa presentazione della relativa certificazione medico legale rilasciata dalla propria Asl.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato a uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida del disabile ed è valido su tutto il territorio nazionale e negli altri paesi della Ue.

Può essere concesso, con le stesse modalità, anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato, ma la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

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