Si è svolto oggi un incontro fra Tito Boeri, Presidente Inps, Susanna Camusso, Segretario Generale Cgil, Annamaria Furlan, Segretario Generale Cisl e Carmelo Barbagallo, Segretario Generale Uil, con l'obiettivo di coordinare le attività volte a informare i lavoratori sulle novità in tema pensionistico introdotte con la legge di bilancio.I tre segretari confederali ed il presidente dell'Inps hanno convenuto circa la necessità di offrire al maggior numero di lavoratori possibile le informazioni di base che permettano di fare scelte consapevoli in tema di anticipo pensionistico o proseguimento dell'attività lavorativa. Si sono impegnati a lavorare assieme all'Inps nel prepararsi a meglio gestire la crescente domanda di informazioni e delucidazioni su norme che verranno varate.
In particolare, per rispondere alle richieste di assistenza agli utenti si è deciso di istituire un tavolo tecnico per la stesura di un kit informativo da distribuire alle sedi territoriali dell'Istituto, dei sindacati e dei patronati. Questo materiale servirà a rispondere alle domande più frequenti poste dai lavoratori. Si è anche deciso di predisporre un piano di formazione che coinvolga non solo il personale dell'Inps, ma anche i patronati.
Nell´incontro è stata più volte sottolineata la necessità di partire il prima possibile con questa campagna di informazione tenuto conto anche della presenza di tetti di spesa nell'accesso alle diverse forme di uscita anticipata.
Per tale ragione si rende necessaria una capillare informazione per far cogliere a tutti i potenziali interessati le nuove opportunità di accesso alla pensione.
Si invia in allegato la circolare Inps 57 diffusa nella giornata di ieri, avente ad oggetto l'"ESONERO CONTRIBUTIVO" per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, come previsto dalla Legge 208/2015.
La suddetta Legge di Stabilità 2016 ha infatti prorogato, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016, l'esonero contributivo già previsto dalla precedente Legge di Stabilità, seppur con una riduzione della percentuale (che passa dal 100% del 2015 al 40% del 2016), dell'importo massimo annuale (non superiore ad € 3.250€ ) e della durata del beneficio (dai 3 anni del 2015 ai 2 anni del 2016).
Le condizionalità per l'accesso allo strumento restano le medesime del 2015, così come restano vigenti le due circolari Inps 17 del 29.1.2015 e 178 del 3.11.2015.
UIL-Servizio politiche attive e passive del lavoro
Misure inerenti il mercato del lavoro contenute nella Legge di Stabilità
Premessa
Come sapete è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Anche quest'anno, all'interno del corposo provvedimento, hanno trovato spazio misure inerenti il mercato del lavoro ed in particolare quelle relative agli ammortizzatori sociali ed alle politiche attive. Per comodità abbiamo estratto i commi relativi a tali argomenti, allegandoli alla presente nota di approfondimento.
Contratti di solidarietà espansivi (comma 285)
Il comma 285 integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015, relativo appunto alla disciplina dei C.d.S espansivi, con l'obiettivo di promuovere il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi che prevedono specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni).
L'integrazione, con l'inserimento del comma 2 bis, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di Solidarietà Bilaterali, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)
Con il comma 304 il legislatore disciplina l'ultimo anno di erogazione degli ammortizzatori in deroga che saranno sostituiti, già a partire dal 2016, dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In particolare il provvedimento rifinanzia la "dote" destinata alla deroga, per il 2016, nella misura di 250 milioni.
Ma sulla effettiva misura delle risorse complessivamente disponibili per la deroga, sarà necessario aspettare alcuni chiarimenti da parte del Ministero.
Bisogna infatti ricordare che la Legge 92/2012, attraverso uno stanziamento quadriennale, aveva già previsto un incremento delle risorse da destinare alla deroga per il 2016 pari a 400 milioni che, nella sostanza, sono stati utilizzati in parte per finanziare la deroga del 2015.
Sarà quindi necessario attendere che vengano contabilizzati i residui del 2015, che si andranno a sommare a quelli oggi previsti in Legge di stabilità, per conoscere la reale disponibilità finanziaria per tutto il 2016.
Resta il fatto che almeno i 250 milioni della stabilità sono immediatamente disponibili e che il Ministero del Lavoro dovrebbe rapidamente emanare il decreto di ripartizione alle regioni per permettere una immediata attivazione dei provvedimenti per l'anno in corso.
D'altro canto anche le durate degli interventi sono state ridotte ulteriormente rispetto al 2015.
In particolare va sottolineata la modifica che la Stabilità apporta al decreto n° 83473/2014 di riordino degli ammortizzatori in deroga, in merito alla durata della mobilità, che era già prevista, anche per il 2016, nella misura di 6 mesi massimi, più due mesi per le sole regioni meridionali.
Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità i mesi di mobilità in deroga diventano 4, ferme restando le ulteriori due mensilità per le regioni del sud.
Per quanto riguarda la cassa integrazione, gli interventi in deroga non potranno essere superiori ai 3 mesi.
Infine è stata confermata la possibilità di intervenire, in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto di riordino, nella misura massima del 5% delle risorse destinate ad ogni singola regione, ovvero attraverso l'integrale copertura degli oneri finanziari, anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali.
A quest'ultimo proposito va sottolineato che la possibilità di derogare riguarda gli artt. 2 e 3 del decreto n° 83473/2014 e non la norma contenuta nella Legge di stabilità che, come detto, definisce le durate massime per la mobilità in deroga per il 2016.
Contratti di Solidarietà di tipo b (comma 305)
Con il comma 305 si disciplina la transizione dai C.d.S di tipo b, la cui norma di riferimento, la L. 236/93 sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2016, con il nuovo assegno di solidarietà che sarà contestualmente introdotto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015.
In particolare si stabilisce che i C.d.S definiti antecedentemente alla data del 15 di ottobre troveranno applicazione per l'intera durata prevista ala stipula dell'accordo, mentre in tutti gli altri casi la durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre del 2016.
Viene inoltre rifinanziata la misura che per il corrente anno sarà pari a 60 milioni.
Attività di pubblica utilità (comma 306)
La Legge di stabilità interviene anche a modifica del d.lgs. 150/2015, in materia di politiche attive.
La modifica riguarda l'art. 26 che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in attività e lavori di pubblica utilità.
La differenza rispetto alla formulazione originaria riguarda l'inserimento tra i destinatari della misura anche dei lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
Cig in deroga settore della pesca (comma 307)
In questo caso si tratta del semplice rifinanziamento della misura dedicata alla Cig in deroga del settore della pesca per un massimo di 18 milioni.
Cigo, requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa (comma 308)
Come ricorderete con il D.lgs. 148/2015 è stata introdotta, quale requisito soggettivo per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giornate.
Tale requisito non era necessario, nei casi di Cigo dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili, per il solo settore industriale.
Con la modifica contenuta nella Legge di stabilità, che sopprime le parole "settore industriale" la deroga a tale requisito è estesa a tutti i settori.
Norma di coordinamento (comma 309)
Il comma 308 reca una norma correttiva del D.lgs. 148/2015 che, nell'abrogare il D.lgs. 869/47, aveva fatto venir meno la disciplina che prevedeva l'esclusione dal campo di applicazione delle norme sulla integrazione salariale di alcuni settori.
In buona sostanza mantenendo vivo l'art. 3 del D.lgs. 869/47 si ripristina il campo di applicazione delle integrazioni salariali.
Per una migliore comprensione della norma si riporta il testo dell'art.3 del D.lgs. 869/47:
D.lgs. n. 869/47 Art. 3.
Sono escluse dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesa industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Dis-Coll (comma 310)
Con il comma 310 si estende al 2016 la misura, contenuta nel D.lgs. 22/2015, destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che originariamente era prevista per il solo anno 2015.
L'indennità di disoccupazione per questi lavoratori è riconosciuta per eventi che si verifichino dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed è rifinanziata per un massimo di 54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017 (per gli interventi iniziati nel 2016 e la cui durata si estenda all'anno successivo).
I requisiti di accesso e le modalità di calcolo della indennità rimangono quelle definite dal D.lgs. 22/2015. La Legge di stabilità apporta solo due modifiche all'impianto originario:
non sarà più necessario far valere, nell'anno solare in cui si verifica la perdita dell'occupazione, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione di almeno un mese;i riferimenti all'anno solare andranno interpretati come anno civile.
Sebbene occorrerà attendere che l'Inps emani una circolare che renda operativa la norma, le disposizioni contenute nella Legge di stabilità sono immediatamente in vigore e quindi i lavoratori impiegati con collaborazioni coordinate e continuative che perdano o abbiano perso l'occupazione a partire dal 1° gennaio potranno richiedere l'indennità. A tale riguardo sarà necessario rivolgersi ai nostri colleghi dell'Ital che potranno indicare le modalità adeguate per esercitare questo diritto.
Anche le altre norme analizzate in questa breve nota saranno sicuramente oggetto di circolari da parte dell'Inps o del Ministero stesso e sarà nostra cura inoltrarle non appena saranno pubblicate.
285.All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
304.Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
305.In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
306.Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché' i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».
307.Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
308. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
310. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19,comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini
del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.
311.E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
Ecco anticipate le novità in tema di lavoro che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016, analisi a cura del Servizio politiche attive e passive del lavoro della UIL.
Dal prossimo 1 gennaio 2016, entreranno in vigore alcune novità in tema di LAVORO. Si tratta, per lo più, di misure volte ad incentivare assunzioni a tempo indeterminato, sia attraverso la riconferma dell' esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016), sia attraverso il neo percorso di stabilizzazione (D.lgs 81/15 – Jobs Act).
Di seguito, proponiamo una sommaria informativa sulle stesse:
NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' 2016
Nella Legge di Stabilità 2016, viene riconfermato l'esonero contributivo "generalizzato" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, seppur in misura e durata diverse rispetto a quelle effettuate nel corso del 2015.
Nuovi limiti di durata e importo massimo:
periodo massimo di 24 mesi
l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250 annue
Quando non si applica l'esonero:
in caso di assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
con riferimento a lavoratori per i quali sia il presente esonero sia quello della passata Legge di Stabilità 2015, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Non cumulabilità dell'esonero:
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Novità rispetto all'esonero della Legge Stabilità 2015:
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
NOVITA' CONTENUTE NEL JOBS ACT: D.LGS 81/2015
ART 2 D.LGS 81/15: ricordando che le collaborazioni a progetto non possono più stipularsi dallo scorso 25 giugno 2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016 a tutte le collaborazioni etero-organizzate(intendendosi per tali le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro), si applicherà la disciplina del "rapporto di lavoro subordinato".
Saranno invece considerate collaborazioni "genuine":
le collaborazioni "certificate" presso Commissioni di certificazione: in tal caso dovrà attestarsi l'assenza degli elementi di etero-organizzazione
le collaborazioni instaurate per professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali
le collaborazioni instaurate con componenti di organi di amministrazione e controllo di società, nonché per partecipanti a collegi e commissioni;
le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
le collaborazioni le cui discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore, siano contenute in accordi collettivi nazionali (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Sull'interpretazione dell'espressione "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", è recentemente intervenuta la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello (interpello n. 27 del 15.12.2015), in cui chiarisce che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi, è desunta da una valutazione comparativa dei seguenti indici sintomatici:numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Art. 54 D.lgs 81/2015: dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati che ne vorranno beneficiare, potranno accedere all'incentivo per la stabilizzazione a tempo indeterminato di soggetti con contratti di collaborazione, anche a progetto, e titolari di partita iva.
Con un atto di conciliazione sottoscritto in sede protetta o presso una Commissione di certificazione, ed il semplice mantenimento in azienda del lavoratore stabilizzato per almeno 12 mesi, al datore verranno estinti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Seppur la Legge di Stabilità 2016 nulla dice a tal proposito, in attesa dei necessari ed opportuni chiarimenti del Ministero del Lavoro e Inps, i datori di lavoro che stabilizzeranno potrebbero accedere anche all'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)
Questa è la stima del Sindacato, che ha analizzato gli effetti della nuova Legge su varie tipologie di famiglie
Sei pensionato, il tuo coniuge lavora nella Pubblica Amministrazione e hai una casa di proprietà? Probabilmente rientri nella categoria che, secondo i calcoli elaborati dalla Uil, otterrà il maggior risparmio dalle misure della nuova Legge di stabilità.
EFFETTI DELLA STABILITÀ. Il Sindacato ha infatti stimato l'impatto della Legge e delle sue ultime modifiche, approvate alla Camera il 21 dicembre 2015, per cercare di stabilire cosa cambierà nei conti delle famiglie italiane. Lo studio è stato diviso in categorie; gli effetti della stabilità, infatti, saranno diversi a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito percepito.
RISPARMIO PER LE FAMIGLIE. Dai calcoli della Uil risulta che a ottenere il maggior risparmio possibile sono quelle famiglie composte da un pensionato di 68 anni, con reddito lordo pari a 24 mila euro. Egli dovrebbe essere coniugato con un dipendente della Pubblica Amministrazione che guadagni 22 mila euro annui, e insieme possedere una casa con rendita catastale pari a 750 euro. Viste tali condizioni, le norme della nuova stabilità porterebbero a un nucleo familiare così composto un guadagno pari a 375 euro l'anno.
PENSIONI E TASI. Nel mirino della Uil anche gli effetti dell'innalzamento della "no tax area" per le pensioni fino a 8 mila euro. Il provvedimento, che coinvolgerà 4,1 milioni di persone, lascerà nelle tasche dei pensionati interessati una somma pari a circa 49 euro l'anno. Per quel che riguarda la Tasi sulla prima casa, abolita, l'anno prossimo 19,7 milioni di italiani che possiedono la propria abitazione risparmieranno mediamente 191 euro.
Fonte Businesspeople.it
In allegato il volantino unitario UIL CGIL CISL Torino sulla Legge di stabilità, che sarà distribuito dal 28 al 30 novembre al Lingotto, in occasione della 32° Assemblea Nazionale dell'ANCI.
LEGGE DI STABILITA 2016
PRIME NOTE ILLUSTRATIVE A CURA DELLA UIL SERVIZIO POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi sono confermati tutti i principali provvedimenti: neutralizzazione delle clausole dio salvaguardia per il 2016; l'abolizione della TASI e IMU; blocco per il 2016 degli aumenti dei tributi e delle Addizionali regionali e locali; tagli lineari; proroga decontribuzione per nuove assunzioni: abolizione IRAP agricola; parziale finanziamento del fabbisogno sanitario per il 2016; salario di produttività e welfare aziendale; contrasto alla povertà; l'innalzamento dell'uso del contante da mille euro a 3 mila euro.
Nello specifico, per quanto concerne le clausole di salvaguardia (aumento IVA e revisione delle detrazioni fiscali per 16,5 mld. di euro per il 2016), esse sono rinviate di un anno, e, quindi, al 2017. Infatti l'aliquota IVA del 10% salirà al 13% nel 2017; l'aliquota del 22% salirà di 0,5% nel 2017 e di un ulteriore 1% nel 2018.
La TASI sulle prime case è abolita, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 (case di lusso), così come è abolita l'IMU sugli "imbullonati nei capannoni industriali e l'IMU agricola per i coltivatori. E' altresì abolita l'IRAP per le imprese agricole. Per quanto concerne le cosiddette case di lusso si riconferma il pagamento dell'IMU, ma con aliquota ridotta al 4 per mille.
Per tutto il 2016 le Regioni e glie Enti Locali non possono aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali IRPEF, ad eccezione per i Comuni della Tassa Rifiuti. Fanno eccezione le Regioni alle prese con i disavanzi sanitari e con gli anticipi dei pagamenti dei fornitori, per le quali possono aumentare le addizionali IREPF e IRAP; i Comuni che hanno o dichiarano il pre-dissesto.
Ciò significa per il 2016 si opera un blocco parziale delle imposte tasse e tariffe locali, in quanto la norma prevede, di fatto, che possano aumentare i TICKETS sanitari, le rette degli asili nido, rette scolastiche ecc.
Anche per il 2016 è confermata la decontribuzione per le nuove assunzioni anche per il 2016, ma limitata nel tempo (2 anni); e nell'intensità di aiuto (il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro). E' confermata la decontribuzione anche per il settore agricolo.
Sono prorogati a tuto il 2016 gli sgravi fiscali per interventi di ristrutturazioni edilizie, riqualificazione ed efficientamento energetico e acquisto di mobili.
Per le imprese è previsto il "super ammortamento" del 140% per spese di investimenti di beni materiali ed immateriali atti alla produzione.
Per quanto riguarda le partite IVA cosiddette "minimi" (sotto i 30.000 euro), il reddito per gli anni 2016 e 2017 è ridotto di 1/3; per le start up l'aliquota è fissata al 5%; inoltre i contributi previdenziali sono ridotti del 35%.
Il canone RAI passa da 113,50 euro a 100 euro nel 2016 e a 95 euro nel 2017, ma verrà messo direttamente nella bolletta elettrica.
Per la detassazione al 10% del salario di produttività, per i redditi fino a 50 mila euro, sono previsti 430 mln di euro e riguardano i premi aziendali fino a 2 mila euro aumentati a 2.500 euro nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori e lavoratrici nell'organizzazione del lavoro.
I "benefici" derivanti dall'attivazione di misure di "welfare aziendale" sono detassati.
Per i lavoratori e lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell'INPS anche per il 2016 si applica l'aliquota del 27%.
Per il 2016 e 2107 sono previsti incentivi alle assunzioni di giovani nelle università e nei beni culturali.
Pe quanto riguarda la flessibilità in uscita delle pensioni essa è limitata alla conferma dell'opzione "donna" e al part time per i lavoratori e lavoratrici più anziani. E' confermata la settima salvaguardia degli esodati, mentre è prevista l'innalzamento della NO TAX AREA per i pensionati(da 7.500 euro a 7.750 euro per gli under 75 anni e da 7.750 a 8 mila euro per gli over 75 anni), ma a partire dal 2017 e limitatamente ai redditi fino a 15 mila euro.
Per la cassa integrazione in deroga è previsto un aumento di risorse di 250 mln di euro, ma il trattamento salariale non può essere superiore ai 3 mesi.
Per il contrasto alla povertà per il 2016 è previsto uno stanziamento di 600 mln di euro comprensivo dei 167 mln di euro del Piano di Azio0ne e Coesione che prevedeva l'estensione dei sussidi di povertà a tutto il territorio del Sud. E' inoltre previsto l'aumento per il fondo per la non autosufficienza e misure per il "dopo di noi".
Sono previsti 300 mln di euro per il rinnovo dei contratti per il personale dello Stato, comprese le forze armate e i corpi di polizia. Per il personale dei restanti comparti gli oneri degli aumenti contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Per il 2016 e 2017 per gli interventi nella cosiddetta "terra dei fuochi", è previsto uno stanziamento di 150 mln di euro per ciascun anno.
Viene alleggerito di 800 mln di euro il Patto di Stabilità Interno per i Comuni, viene altresi' ridotto di 800 mln di euro il fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Alle Regioni, oltre il mancato finanziamento integrale del fondo sanitario nazionale per il 2016 (2,3 mld di euro in meno), vengono tagliati i trasferimenti pari a 3,9 mld di euro per il 2017 e 5,5 mld di euro per il 2018.
Le coperture della manovra sono affidate ai suddetti tagli di spesa (lineari), cui si aggiungono altri 3,1 mld di euro di tagli di spesa dei Ministeri, compresi 48 mln di euro ai "Patronati" e 60 mln di euro per i CAF.
Infine, ma non meno importante la questione degli investimenti e dello sviluppo del Sud.
Per quanto concerne gli investimenti essi sono riservati, attraverso la clausola di flessibilità (0,3% del PIL che vale circa 5,1 mld di euro di cofinanziamento nazionale ai fondi europei fuori dal Patto di Stabilità Interno), alla sola accelerazione della spesa dei fondi strutturali europei per il 2016 pari a 11 mld di euro (5,1 di cofinanziamento nazionale), di cui 7 mld euro nel Sud. Pur se condivisibile la scelta di accelerare al spesa dei fondi europei, rimane il fatto che, per la spesa di investimenti non è previsto un aumento delle risorse, bensì una razionalizzazione delle risorse già previste.
Quanto al Sud se si esclude "forse" un migliore impiego delle risorse europee, gli interventi per la terra dei fuochi e il fondo di garanzia per l'ILVA, non c'è traccia id interventi specifici quali misure per la fiscalità di vantaggio.
PRIME RIFLESSIONI
Nel riservarci di leggere bene tra le righe e, soprattutto le tabelle, questa è una Legge di Stabilità in chiaro scuro, dove a prevalere però è più lo scuro che non il chiaro.
Ci sono degli argomenti condivisibili e che sono da alcuni anni parte importante delle rivendicazioni del sindacato quali la detassazione dei salari di produttività e 'innalzamento" della NO TAX AREA per i redditi da pensione, che però sconta il rinvio la 2017 ed è limitata ai rediti fino a 15 mila euro.
Bene l'abolizione della TASI sulle prime case, anche se avremmo preferito che fosse fatta in maniera più selettiva, e, soprattutto non capiamo del tutto lo "sconto" fatto alle case di lusso.
Sostanzialmente condivisibile anche se insufficiente il piano di contrasto alla povertà.
Sono del tutto insufficienti, le risorse per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego e preoccupante il mancato finanziamento integrale del fabbisogno del sistema sanitario, perché i 2 miliardi mancanti potrebbero trasformarsi in aumenti Ticket e delle Addizionali Regionali IRPEF nelle Regioni con disavanzo sanitario.
Così come è del tutto insoddisfacente la lettura in "chiave Sud" dei provvedimenti che riguardano lo sviluppo e gli investimenti.
OTTOBRE 2016
A seguire un primo giudizio del Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, in merito alla Legge di Stabilità approvata ieri dal Consiglio dei Ministri.
PRIMO GIUDIZIO SULLA LEGGE DI STABILITÀ
Barbagallo: manovra senza direzione, insufficiente a promuovere la crescita
Pronti a confronto e ad azioni di mobilitazione
La legge di stabilità varata dal Governo ha alcuni tratti positivi e altri negativi, ma nel complesso è una manovra senza direzione, insufficiente a promuovere la crescita. L'Esecutivo non ha fatto una scelta di campo: è stato dato un contentino a tutti, secondo le vecchie logiche "cerchiobottiste" democristiane, non risolvendo strutturalmente i problemi di fondo. In realtà, siamo in presenza di più manovrine piuttosto che di una linea omogenea e coerente.
Nel dettaglio, l'aspetto più negativo è il finanziamento risibile per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego: i 300 milioni stanziati per il 2016 equivalgono a un incremento di soli 8 euro mensili lordi. Questa scelta è in palese violazione della sentenza della Corte costituzionale che ha prescritto la necessità di rinnovare i contratti già a partire dal 2015. Quel che è più grave, però, è che emerge un'indicazione regressiva: uno Stato che non si preoccupa dei propri lavoratori è uno Stato che non crede nel lavoro.
Sul fronte delle pensioni, poi, è inaccettabile che, nonostante i proclami dei mesi precedenti, non sia stato affrontato il tema della flessibilità in uscita, operazione che avrebbe risolto non solo i problemi dei pensionandi, ma avrebbe creato nuovi spazi per i giovani. Un piccolo passo avanti, tuttavia, è stato fatto con l'introduzione del part-time negli anni antecedenti al pensionamento: era stata una richiesta della Uil, proprio per favorire la cosiddetta staffetta generazionale, e su questo punto il nostro giudizio è positivo.
L'equiparazione della no tax area per i pensionati a quella dei lavoratori sarebbe da accogliere con favore, ma la sua operatività a partire dal 2017 ne depotenzia la portata. Sarebbe stato opportuno, peraltro, accompagnare questo provvedimento a una vera riduzione della pressione fiscale sulle pensioni che, nel nostro Paese, resta il doppio della media OCSE. In questo senso, sarebbe stato utile estendere anche ai pensionati il bonus degli 80 euro.
Sempre sul fronte fiscale, è sbagliata la scelta di innalzare a 3000 euro il tetto per l'uso del contante: non aumenteranno i consumi, non si aggiungerà un centesimo nelle tasche degli italiani e si rischia di incentivare l'evasione fiscale e il malaffare.
Importante è il ritorno alla detassazione degli incrementi salariali legati alla produttività, anche se le risorse appostate appaiono ancora insufficienti. È necessario, inoltre, rendere strutturale il provvedimento per evitare, come è successo proprio con questo stesso Governo nel 2015, un'altra sospensione di questa agevolazione necessaria a diffondere la contrattazione di secondo livello.
Positiva, inoltre, la riduzione della TASI, ma la generalizzazione di questo provvedimento, con il paradosso degli sconti per chi ha immobili di enorme valore commerciale e con la mancanza di un criterio selettivo, lo rende iniquo e anche economicamente inefficiente. È necessario, ora, avere la certezza che le casse dei Comuni non risentano del mancato introito, altrimenti c'è il rischio di riflessi negativi sull'erogazione dei servizi o sulla tassazione locale notevolmente accresciuta negli ultimi anni. Identico ragionamento e stesse preoccupazioni valgono per il mancato finanziamento integrale del fabbisogno del sistema sanitario.
Il piano di contrasto alla povertà è ancora insufficiente e non appare del tutto strutturale, mentre apprezzabili sono le misure di super ammortamento per le imprese con l'eliminazione dell'Imu, dell'Irap agricola e il taglio dell'Ires, purché si traducano in vantaggi per l'innovazione, l'occupazione e i salari. La progressiva riduzione della decontribuzione, invece, priva della necessaria selettività, rischia di produrre un effetto regressivo in termini occupazionali.
Infine, risultano insufficienti i provvedimenti sul Sud: anche in questo caso, a differenza dei proclami della vigilia, gli stanziamenti sembrano assolutamente inadeguati. Non c'è traccia di investimenti significativi per le infrastrutture materiali e immateriali che sarebbero, invece, necessari per lo sviluppo di tutto il Paese e, in particolare, del nostro Mezzogiorno.
Ci auguriamo, ora, che siano confermate le poche scelte positive e che siano modificate le opzioni sbagliate. Perché ciò accada, la Uil è pronta a mettere in campo ogni azione di confronto e di mobilitazione.
Roma, 16 ottobre 2015
In riferimento all'imminente presentazione del disegno di legge di stabilità 2016, Cgil Cisl Uil nazionali hanno promosso presidi unitari davanti alle sedi delle Prefetture territoriali.
In Piemonte le iniziative si svolgeranno mercoledì 14 ottobre.
"È importante che il governo – spiegano i tre segretari di Cgil Cisl Uil Piemonte, Alberto Tomasso, Alessio Ferraris e Gianni Cortese – recepisca la necessità di introdurre elementi di flessibilità per l'accesso alla pensione, riducendo le rigidità stabilite nella Legge Monti-Fornero, per favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro a beneficio dei giovani e meno giovani."
Calendario delle iniziative in programma in Piemonte mercoledì 14 ottobre.
CUNEO: dalle ore 9, presidi e volantinaggi nei mercati di Cuneo, Alba, Saluzzo e Bra.
ASTI: ore 9-12, presidio e volantinaggio in Piazza del Palio.
BIELLA: ore 10.30, volantinaggi nel centro (via Italia, via Lamarmora).
NOVARA: ore 10, presidio davanti alla Prefettura.
ALESSANDRIA: ore 11, presidio davanti alla Prefettura.
VERBANIA: ore 10-12, presidio davanti alla Prefettura.
VERCELLI: ore 10-12, presidio davanti alla Prefettura.
TORINO: ore 17, presidio in piazza Castello davanti alla Prefettura con interventi del Segretario Generale Cgil Susanna Camusso e dei Segretari Cisl e Uil, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese.
Province – Legge Stabilità: riunito osservatorio su circolare attuativa Cgil Cisl Uil: "Mancano ancora risposte su occupazione e servizi"
25 febbraio a Firenze assemblea nazionale Province
"Ancora non ci siamo. La bozza di linee-guida analizzata durante la riunione con Governo, Anci e Regioni, fa chiarezza rispetto alle confuse disposizioni della Legge di Stabilità. Ma non risolve i problemi di mantenimento dei servizi e di difesa dei livelli occupazionali. Su questi punti mancano risposte". Con queste parole Federico Bozzanca (Fp-Cgil), Daniela Volpato (Cisl-Fp) e Giovanni Torluccio (Uil-Fpl), commentano l'incontro dell'Osservatorio sulle Province, convocato al Ministero degli Affari Regionali di Via della Stamperia e tenutosi nel primo pomeriggio di oggi.
"Il Governo prospetta dei termini per la realizzazione del riordino che non coincidono con quanto sta avvenendo a livello territoriale e regionale – continuano in una nota i tre segretari – perché la maggior parte delle Regioni sono lontane dal completare il processo di attribuzione delle funzioni. E poi manca ancora una banca dati delle competenze che consenta di valorizzare le professionalità necessarie a svolgere quelle funzioni. Questo rischia di generare un cortocircuito che pagheranno i cittadini".
"Non si risolve poi il problema più rilevante, quello della sostenibilità del sistema. Le risorse necessarie a garantire i servizi non ci sono, e non solo a livello provinciale. Incominciano a esserci problemi anche da parte delle Regioni, che non a caso pongono la questione, non marginale, delle sorti delle funzioni delegate. Al Governo continuiamo a chiedere interventi in tal senso – aggiungono Bozzanca, Volpato e Torluccio – perché dopo le prime modifiche alla Legge di Stabilità c'è ancora il tempo per evitare il peggio e rimediare agli errori dovuti alla fretta dei mesi scorsi".
"Per questo Cgil Cisl e Uil continueranno la mobilitazione per chiedere ai governatori l'attivazione di tavoli di confronto specifici e l'approvazione, nel primo consiglio regionale utile, di una specifica assunzione di responsabilità da parte delle Regioni – concludono i sindacalisti – e il 25 febbraio terremo a Firenze un'assemblea nazionale di Rsu, quadri e dirigenti sindacali delle amministrazioni provinciali, per fare pressione sul Governo".
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