Ecco anticipate le novità in tema di lavoro che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016, analisi a cura del Servizio politiche attive e passive del lavoro della UIL.
Dal prossimo 1 gennaio 2016, entreranno in vigore alcune novità in tema di LAVORO. Si tratta, per lo più, di misure volte ad incentivare assunzioni a tempo indeterminato, sia attraverso la riconferma dell' esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016), sia attraverso il neo percorso di stabilizzazione (D.lgs 81/15 – Jobs Act).
Di seguito, proponiamo una sommaria informativa sulle stesse:
NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' 2016
Nella Legge di Stabilità 2016, viene riconfermato l'esonero contributivo "generalizzato" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, seppur in misura e durata diverse rispetto a quelle effettuate nel corso del 2015.
Nuovi limiti di durata e importo massimo:
periodo massimo di 24 mesi
l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250 annue
Quando non si applica l'esonero:
in caso di assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
con riferimento a lavoratori per i quali sia il presente esonero sia quello della passata Legge di Stabilità 2015, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Non cumulabilità dell'esonero:
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Novità rispetto all'esonero della Legge Stabilità 2015:
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
NOVITA' CONTENUTE NEL JOBS ACT: D.LGS 81/2015
ART 2 D.LGS 81/15: ricordando che le collaborazioni a progetto non possono più stipularsi dallo scorso 25 giugno 2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016 a tutte le collaborazioni etero-organizzate(intendendosi per tali le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro), si applicherà la disciplina del "rapporto di lavoro subordinato".
Saranno invece considerate collaborazioni "genuine":
le collaborazioni "certificate" presso Commissioni di certificazione: in tal caso dovrà attestarsi l'assenza degli elementi di etero-organizzazione
le collaborazioni instaurate per professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali
le collaborazioni instaurate con componenti di organi di amministrazione e controllo di società, nonché per partecipanti a collegi e commissioni;
le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
le collaborazioni le cui discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore, siano contenute in accordi collettivi nazionali (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Sull'interpretazione dell'espressione "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", è recentemente intervenuta la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello (interpello n. 27 del 15.12.2015), in cui chiarisce che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi, è desunta da una valutazione comparativa dei seguenti indici sintomatici:numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Art. 54 D.lgs 81/2015: dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati che ne vorranno beneficiare, potranno accedere all'incentivo per la stabilizzazione a tempo indeterminato di soggetti con contratti di collaborazione, anche a progetto, e titolari di partita iva.
Con un atto di conciliazione sottoscritto in sede protetta o presso una Commissione di certificazione, ed il semplice mantenimento in azienda del lavoratore stabilizzato per almeno 12 mesi, al datore verranno estinti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Seppur la Legge di Stabilità 2016 nulla dice a tal proposito, in attesa dei necessari ed opportuni chiarimenti del Ministero del Lavoro e Inps, i datori di lavoro che stabilizzeranno potrebbero accedere anche all'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)