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Il 16 luglio scorso la Commissione Europea ha presentato le Linee guida di orientamento per garantire la tutela dei lavoratori/lavoratrici stagionali nell'Unione Europa nel contesto della pandemia da coronavirus. Molti settori, soprattutto agricoltura e turismo, dipendono dal supporto di lavoratori/lavoratrici stagionali provenienti da altri Stati Membri o da Paesi Terzi.

Data la temporaneità dei loro rapporti di lavoro, questi lavoratori/lavoratrici possono essere più vulnerabili in presenza di condizioni di lavoro e di vita più precarie di altri lavoratori/lavoratrici.

Le Linee Guida approvate dalla Commissione Europea completano le "Linee Guida sulla libera circolazione dei lavoratori/lavoratrici durante il Covid 19".

Poiché in base alla loro nazionalità i diritti dei lavoratori/lavoratrici stagionali di accesso al territorio di uno Stato Membro o al mercato del lavoro può essere differente, la Commissione Europea monitorerà l'applicazione corretta delle regole ai lavoratori/lavoratrici stagionali, ma la responsabilità per l'applicazione corretta delle regole (norme) a livello nazionale spetta alle autorità di ogni Stato. La Commissione invita gli Stati Membri a più forti ispezioni anche avvalendosi del supporto di ELA (Autorità Europea del Lavoro) e assumere le necessarie misure per contrastare il lavoro irregolare e nero di questi lavoratori/lavoratrici facendo ampio utilizzo della Piattaforma sul Lavoro non dichiarato.

Le Linee Guida stabiliscono che i lavoratori/lavoratrici stagionali devono avere gli stessi diritti, stessa assistenza, stesse condizioni applicate ai lavoratori/lavoratrici dello Stato che li ospita, compresa l'applicazione dei CCNL e le norme su salute e sicurezza.

Per quanto riguarda il paragrafo specifico su salute e sicurezza: i lavoratori/lavoratrici stagionali godono degli stessi diritti e della stessa tutela della loro sicurezza e salute sul lavoro degli altri lavoratori/lavoratrici dello Stato membro in questione. La direttiva 89/391/CEE ("direttiva quadro") specifica una serie di obblighi per i datori di lavoro, tra cui la valutazione dei rischi professionali per la sicurezza e la salute dei lavoratori/lavoratrici e, nell'ambito delle loro responsabilità, l'adozione delle misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori/lavoratrici, compresa la prevenzione dei rischi professionali e la fornitura di informazioni e formazione, nonché la fornitura dell'organizzazione e dei mezzi necessari.

La direttiva quadro è integrata da più di venti direttive incentrate su aspetti specifici della sicurezza e della salute sul lavoro13 che si applicano a tutti i lavoratori/lavoratrici, compresi i lavoratori/lavoratrici stagionali, indipendentemente dalla loro nazionalità, settore, attività o professione.

La Commissione invita gli Stati membri a sensibilizzare gli Stati membri sui requisiti in materia di SSL che riguardano i lavoratori/lavoratrici stagionali e a fornire ai datori di lavoro informazioni pratiche su come attuare i pertinenti requisiti di legge che riguardano i lavoratori/lavoratrici stagionali in tutti i settori. I datori di lavoro dovrebbero effettuare un'adeguata valutazione di tutti i possibili rischi professionali e stabilire le conseguenti misure di prevenzione e protezione, compresa la fornitura dei necessari dispositivi di protezione, e l'adeguamento delle misure all'evoluzione delle circostanze.

La Commissione invita gli Stati membri ad affrontare in particolare i seguenti aspetti: attento monitoraggio e piena applicazione delle norme applicabili nell'ambito della direttiva quadro; scarsa consapevolezza delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro e percezione dei rischi dovuti al lavoro svolto in regimi discontinui, barriere linguistiche e mancanza di formazione dei lavoratori/lavoratrici stagionali rispetto ai lavoratori/lavoratrici che svolgono lavori più stabili; inclusione dei lavoratori/lavoratrici stagionali nei meccanismi di consultazione e partecipazione che trattano questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

Considerando che una parte dei lavoratori/lavoratrici stagionali lavora in micro e piccole imprese, la Commissione ricorda che il Quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2014-202014 ha sottolineato la necessità che gli Stati membri rafforzino la capacità delle micro e piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti. Gli Stati membri sono invitati a fornire orientamenti pratici alle piccole imprese, anche attraverso controlli, sulle misure più efficienti da adottare per contenere i rischi per la salute e la sicurezza, in particolare quelli legati a COVID-19, insieme alle informazioni sugli incentivi che sono stati messi in atto. Potrebbero anche fornire un supporto specifico alle aziende più piccole nei settori in cui il rischio di diffusione del COVID-19 è più elevato.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere i pertinenti orientamenti dell'EU-OSHA 15, in particolare per quanto riguarda le necessarie misure igieniche, ricordando ai datori di lavoro la necessità di fornire strutture adeguate in cui sia possibile raggiungere una distanza fisica e strutture adeguate per bere e mangiare, nonché servizi igienici e docce.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri a intensificare la cooperazione per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori/lavoratrici stagionali, in particolare attraverso il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro e il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro. La Commissione incoraggia questi comitati a discutere interventi specifici volti a prevenire e gestire i rischi per la salute in un linguaggio comprensibile per i lavoratori/lavoratrici stagionali, nonché azioni di applicazione mirate. La Commissione chiede agli Stati membri di rafforzare le ispezioni sul campo necessarie per garantire la corretta applicazione delle norme sulla SSL nei confronti dei lavoratori/lavoratrici stagionali. La Commissione incoraggia inoltre i datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori/lavoratrici a esplorare e promuovere meccanismi per garantire che le particolari esigenze dei lavoratori/lavoratrici stagionali siano adeguatamente affrontate e continuerà a sostenere i loro sforzi in tal senso. La Commissione continuerà a collaborare con l'EU-OSHA per raccogliere informazioni e buone prassi sugli aspetti della SSL che riguardano i lavoratori/lavoratrici stagionali e per metterle a disposizione delle parti interessate a livello nazionale e dell'Unione, anche attraverso un'apposita campagna informativa rivolta ai lavoratori/lavoratrici stagionali.

La Commissione incoraggia le sinergie tra una gamma più ampia di politiche e la politica di SSL nei settori della produzione agroalimentare, che sono particolarmente impegnative in termini di SSL, soprattutto per quanto riguarda i tassi di infortuni sul lavoro. Ad esempio, la recente strategia "Dalla fattoria alla tavola "17 affronta la necessità di garantire sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente. Luoghi di lavoro più sani e sicuri sono fondamentali, contribuendo così a una maggiore tutela della salute pubblica in generale.

Pubblicato in Notizie: UILTuCS
Venerdì, 11 Novembre 2016 10:38

Dlgs 203/2016 su lavoratori stagionali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (Serie Generale n. 262) il Decreto legislativo 203/2016 con cui viene recepita la direttiva 2014/36/UE  che detta le nuove condizioni per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per l'impiego in attività stagionali.  Il decreto prevede innanzitutto che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, di durata non superiore a tre anni, con espressa indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il permesso di soggiorno è soggetto a revoca immediata nel caso in cui lo straniero non si presenti all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

Procedura e condizioni

Il datore di lavoro interessato, operante nei settori agricolo e turistico/alberghiero,deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente compente.

Lo sportello unico per l'immigrazione, entro i successivi venti giorni, rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. In questo caso il silenzio, protratto oltre il termini, vale assenso qualora:

- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro richiedente;

- il lavoratore sia già stato regolarmente assunto in passato dal medesimo datore di Lavoro.

Se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,

dovrà essere esibito un titolo idoneo di disponibilità. Il canone di locazione deve essere congruo e comunque non superiore ad un terzo della retribuzione dedotta in contratto.

Nel caso di più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero, il nulla osta deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Il nulla osta può avere durata massima pari a nove mesi in un periodo di dodici mesi.  Esso si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, senza obbligo di rientro, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale fino alla scadenza del nuovo contratto.

Diritto di precedenza, revoche o mancato rinnovo.

Il lavoratore stagionale, che sia già stato ammesso a lavorare in Italiaalmeno una volta nei cinque anni precedenti, qualora abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro.

Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, in caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:

- il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;

- l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;

- il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

- nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel

caso sia stato rilasciato, è revocato quando:

- è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

- risulta che lo straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo

unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

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