E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (Serie Generale n. 262) il Decreto legislativo 203/2016 con cui viene recepita la direttiva 2014/36/UE che detta le nuove condizioni per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per l'impiego in attività stagionali. Il decreto prevede innanzitutto che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, di durata non superiore a tre anni, con espressa indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il permesso di soggiorno è soggetto a revoca immediata nel caso in cui lo straniero non si presenti all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.
Procedura e condizioni
Il datore di lavoro interessato, operante nei settori agricolo e turistico/alberghiero,deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente compente.
Lo sportello unico per l'immigrazione, entro i successivi venti giorni, rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. In questo caso il silenzio, protratto oltre il termini, vale assenso qualora:
- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore sia già stato regolarmente assunto in passato dal medesimo datore di Lavoro.
Se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,
dovrà essere esibito un titolo idoneo di disponibilità. Il canone di locazione deve essere congruo e comunque non superiore ad un terzo della retribuzione dedotta in contratto.
Nel caso di più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero, il nulla osta deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Il nulla osta può avere durata massima pari a nove mesi in un periodo di dodici mesi. Esso si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, senza obbligo di rientro, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale fino alla scadenza del nuovo contratto.
Diritto di precedenza, revoche o mancato rinnovo.
Il lavoratore stagionale, che sia già stato ammesso a lavorare in Italiaalmeno una volta nei cinque anni precedenti, qualora abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro.
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, in caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:
- il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, è revocato quando:
- è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- risulta che lo straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo
unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.