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L'INPS informa che il prossimo 13 novembre scade il termine per presentare domanda per l'indennità COVID onnicomprensiva, pari a mille euro, prevista dal decreto Agosto per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali etc.) le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica COVID. Per i lavoratori marittimi l'indennizzo è di 600 euro ed è riferito ai mesi di giugno e luglio 2020.

Il termine di scadenza per le domande di indennità onnicomprensiva è stato introdotto dal decreto "Ristori" (DL 137/2020), in vigore il 29 ottobre scorso.

Coloro che hanno già beneficiato delle indennità COVID non devono presentare una nuova domanda: l'indennità onnicomprensiva verrà erogata dall'INPS secondo le precedenti modalità di pagamento qualora sussistano tutti i requisiti di legge.
Diversamente, in caso di prima richiesta o di richieste respinte, è necessario presentare la domanda all'INPS.

L'indennità COVID onnicomprensiva è rivolta:

Ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione;

Ai lavoratori appartenenti alle quattro categorie già individuate dal DL 20 aprile 2020 e dal DL Rilancio (turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori con contratti di lavoro autonomo o occasionale, incaricati di vendita a domicilio);

Ai lavoratori dello spettacolo;

Ai lavoratori a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali.

Il 28 ottobre scorso l'INPS, con la circolare n. 125/2020, ha emanato le istruzioni amministrative per l'applicazione delle disposizioni in merito all'indennità onnicomprensiva.

Il Patronato ITAL è a disposizione dei lavoratori interessati per fornire le informazioni, l'assistenza e presentare le domande all'INPS.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Il termine per la presentazione delle domande di indennità da parte di titolari di assegno ordinario di invalidità e del reddito di cittadinanza, originariamente previsto per oggi, 3 giugno, è stato prorogato a lunedì 8 giugno.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infatti, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L'eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.

Analogo termine prorogato dell'8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l'indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

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