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Nel decreto di modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA dell’USR Lazio del 4 febbraio 2021

La rimodulazione delle risorse è stata fatta tenendo conto “di dover, altresì, tener conto dell’esigenza di dover liquidare e pagare, in futuro, anche le ferie non fruite”

Ecco cosa dice l’USR:

DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»

DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;

DATO ATTO che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;

DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite;”

Differenza tra docenti e personale ATA

Il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all’interno del contratto.

Il collaboratore scolastico può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

In considerazione dei fatti esposti le soluzioni sono due o usufruisce delle ferie prima della scadenza naturale del contratto oppure impugna l’eventuale diniego delle ferie.Si consiglia comunque di chiedere le ferie residue con scadenza entro la data di chiusura contratto esplicitando risposta scritta in caso di diniego!!!

LE FERIE SONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE!

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

L'INPS informa che il prossimo 13 novembre scade il termine per presentare domanda per l'indennità COVID onnicomprensiva, pari a mille euro, prevista dal decreto Agosto per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali etc.) le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica COVID. Per i lavoratori marittimi l'indennizzo è di 600 euro ed è riferito ai mesi di giugno e luglio 2020.

Il termine di scadenza per le domande di indennità onnicomprensiva è stato introdotto dal decreto "Ristori" (DL 137/2020), in vigore il 29 ottobre scorso.

Coloro che hanno già beneficiato delle indennità COVID non devono presentare una nuova domanda: l'indennità onnicomprensiva verrà erogata dall'INPS secondo le precedenti modalità di pagamento qualora sussistano tutti i requisiti di legge.
Diversamente, in caso di prima richiesta o di richieste respinte, è necessario presentare la domanda all'INPS.

L'indennità COVID onnicomprensiva è rivolta:

Ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione;

Ai lavoratori appartenenti alle quattro categorie già individuate dal DL 20 aprile 2020 e dal DL Rilancio (turismo e stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori con contratti di lavoro autonomo o occasionale, incaricati di vendita a domicilio);

Ai lavoratori dello spettacolo;

Ai lavoratori a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali.

Il 28 ottobre scorso l'INPS, con la circolare n. 125/2020, ha emanato le istruzioni amministrative per l'applicazione delle disposizioni in merito all'indennità onnicomprensiva.

Il Patronato ITAL è a disposizione dei lavoratori interessati per fornire le informazioni, l'assistenza e presentare le domande all'INPS.

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Scheda UIL sulle assenze del personale per quarantena o malattia da Covid. Si basa su DPCM 13 ottobre e DL agosto. Riepilogo delle disposizioni vigenti.

QUARANTENA O MALATTIA DA "COVID" E PERIODO DI COMPORTO DELLA MALATTIA

È previsto che un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto. In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia.

ATTENZIONE!

Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:
- dal periodo di comporto
- dalla trattenuta fino ai 10 giorni ("Brunetta");
- dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

anche le seguenti assenze:

In attesa dell'esito del tampone

l'assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente

In caso di positività in classe e periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test ("contact tracing")

È la quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente

Per convivenza con persona positiva al CoVid-19

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso

ATTENZIONE!
Considerando che tali periodi sono equiparati anche al ricovero ospedaliero, durante gli stessi non può essere richiesto al personale nessuna attività lavorativa, es. svolgere la didattica a distanza per i docenti.

Pubblicato in Notizie

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