Le ferie non godute devono essere pagate al lavoratore anche quando cessa il rapporto di lavoro per scelta volontaria e la fruizione delle ferie non sia più possibile.
Lo ha stabilito la Corte europea di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul caso di un dipendente austriaco che, avendo fatto domanda di pensionamento, non aveva potuto godere dei giorni di ferie arretrate che gli spettavano a causa di una malattia subita nel periodo precedente all'accoglimento della sua domanda di pensione.
La Corte accoglie il suo ricorso sancendo il diritto a un rimborso in denaro, ritenendo irrilevante il fatto che fosse stato lui a licenziarsi.
Nella sentenza si ricorda che la direttiva europea 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, garanzia conferita al lavoratore indipendentemente dallo stato di salute", per evitare che "non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria".
Pertanto la legislazione austriaca che consente di non pagare il dipendente in questi casi, è in contrasto con la direttiva comunitaria, a cui tutti gli stati devono sottostare.
I giudici europei ricordano che è possibile invece stabilire a livello nazionale delle condizioni migliorative per i lavoratori, come l'aumento del periodo minimo delle quattro settimane di ferie retribuite annuali.
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