Il concorso, riservato ai docenti abilitati all'insegnamento e/o specializzati sul sostegno, è stato ormai avviato con i candidati alle prese con la presentazione della domanda di partecipazione, possibile sino al 22 marzo 2018.
Vediamo le modalità di presentazione della domanda in caso di candidati abilitati in più classi di concorso afferenti ad un unico ambito disciplinare.
CANDITATI ABILITATI IN CLASSI DI CONCORSO RIENTRANTI IN UN AMBITO DISCIPLINARE
I candidati abilitati per più classi di concorso, afferenti ad un unico ambito disciplinare, possono partecipare al concorso per tutte le classi dell'ambito o per una sola classe del medesimo.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
In fase di compilazione della domanda si indicano soltanto le classi di concorso e non gli ambiti.
Pertanto, chi è abilitato, ad esempio, nelle classi di concorso dell'ambito disciplinare AD04, comprendente le classi A-12 "Discipline linguistico-letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado"e A22 "Italiano, Storia/Cittadinanza e Geografia nella scuola secondaria di I grado", può presentare domanda soltanto per la A-12, soltanto per la A22 oppure per tutte e due le classi di concorso.
AMBITI DISCIPLINARI VERTICALI
Gli ambiti disciplinari sono stati definiti con il DM n. 93/2016, successivo al DPR n. 19/2016, recante il nuovo regolamento sulle classi di concorso (successivamente integrato dal DM n. 259/2017).
Questi gli ambiti disciplinari verticali:
faq: Concorso docenti abilitati: come si pagano i 5 euro per classe di concorso, uno o più bonifici?
COSA DICE IL BANDO
Art. 4 comma 7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di concorso/posto di sostegno per cui si concorre.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario non con bonifico on line sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione – classe di concorso/ posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. " Il bando
DIFFERENZE RISPETTO AL 2016
Non è sfuggito ai docenti partecipanti che la dicitura è diversa rispetto a quella del concorso 2016. In quell'occasione infatti la tassa era di 10 euro, e nelle FAQ il Ministero aveva specificato
"R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento (ed il versamento) deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso per la quale si concorre. Fa eccezione, per la scuola secondaria, la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito verticale. In questo caso, è previsto il pagamento di un solo diritto di segreteria per l'intero ambito disciplinare. Gli ambiti disciplinari verticali sono: AD01; AD02; AD03; AD04 e AD05. "
BONIFICO BANCARIO O POSTALE
Il bando afferma " deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario" non con bonifico on line
UNO O PIU' BONIFICI?
Secondo il bando, la causale deve essee distinta per classe di concorso
ulteriori INDICAZIONI
"Per ogni classe di concorso, ordine di scuola per il sostegno è necessario effettuare un versamento distinto."
Arrivano dunque in Gazzetta Ufficiale gli otto decreti legislativi della legge sulla Buona scuola, varati dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 aprile.
Ognuno potrà prenderne visione e verificarne eventuali ultimi "smussamenti" rispetto alle versioni che circolavano nei giorni passati.
Per avere una prima idea sulle novità principali che contengono i decreti, operativi dal 31 maggio prossimo, vi proponiamo una prima sintesi (ricavata anche dall'agenzia di stampa Ansa).
NUOVO REGOLAMENTO PER DIVENTARE PROF – Dopo il no all'ultimo concorso a cattedra, dal 2018 tutti i laureati potranno partecipare alle nuove selezioni. Servirà però che abbiano conseguito 24 crediti universitari.
I nuovi concorsi avranno cadenza biennale.Chi vince la selezione, entra in un percorso triennale di formazione, inserimento e tirocinio, con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione (si parte con sole 600 euro) e al terzo anno sarà possibile integrare il mini-stipendio facendo anche supplenze.
Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, scatta l'immissione in ruolo.
Si prevede una fase transitoria durante la quale saranno esaurite innanzitutto le Graduatorie a esaurimento e quelle dell'ultimo concorso del 2016.
Previste procedure concorsuali specifiche per chi sta già insegnando come supplente da tempo.
ALUNNI DISABILI, ARRIVANO DOCENTI PIÙ FORMATI - Viene rivista la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione ad hoc.
È prevista una specifica formazione anche per il personale Ata.
Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità ed avranno maggiore incidenza nella scelta del monte orario di sostegno.
Per la prima volta i supplenti potranno avere contratti pluriennali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie.
COME CAMBIA L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi dei professionali, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, passano da 6 a 11. Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle peculiarità del territorio.
Si danno indicazioni chiare per attuare delle "passerelle" tra le scuole professionali statali e i centri di formazione professionale regionale.
In generale, vengono rafforzati i laboratori e il numero di ore svolte dagli studenti.
Il sistema sarà in vigore dall'anno scolastico 2018-2019.
Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all'attuazione delle novità previste.
Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all'anno per l'apprendistato formativo.
PERCORSO RINNOVATO 0-6 ANNI - Progressivamente si amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.
Per finanziare il nuovo Sistema viene creato un Fondo specifico (239 milioni all'anno a regime) per l'attribuzione di risorse agli Enti locali.
Viene introdotto la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, e per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie.
Tutti i decreti (con i relativi link al testo integrale)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00071)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)
La formazione obbligatoria dei docenti, sia sotto il profilo delle modalità di attuazione che quello del monte orario a cui sono soggetti sta diventando un tormentone.
A favorire i dubbi concorre la matassa legislativa che dovrebbe essere letta - se non studiata - attentamente dai diretti destinatari e che richiede in alcuni casi anche uno sforzo interpretativo, che a dire il vero, per questa parte non sarebbe particolarmente difficile per chi giornalmente si imbatte nel grande universo delle norme che la legge 107 ha prodotto.
Ecco perché i chiarimenti che arrivano in forma di interpretazione autentica da parte degli addetti ai lavori sono sempre utili e per così dire fanno notizia.
Durante un workshop di formazione il rappresentante del MIUR (il lavoro in questi giorno a Viale Trastevere è intenso e sono in corso con i rappresentanti dei vari uffici territoriali, briefing operativi in vista delle prossime scadenze) ha illustrato alcuni aspetti della formazione, rispondendo indirettamente ad alcune domande.
... Innanzitutto, ha detto il rappresentante MIUR "la formazione è obbligatoria anche se non è stabilito un monte ore per ciascun docente; l'interessato, sulla base delle esigenze personali e del progetto formativo dell'istituto di appartenenza, sceglierà i percorsi formativi che andranno ad arricchire il proprio portfolio professionale"...
Insomma, ha chiarito il dirigente , bisogna considerare la cura della propria formazione come "scelta personale prima ancora che come obbligo; questo permette al docente di ragionare sulle tappe più significative della propria esperienza e può servire da volano per la futura carriera professionale".
Inevitabile diventa a questo punto, sulla base delle affermazioni, fare una considerazione sul "bonus docenti", per il quale un insegnante potrebbe, grazie alla formazione, raggiungere quelle specifiche competenze che l'istituto in cui opera richiede ed aggiungere alla gratificazione professionale anche quella economica. Anche questo sarebbe un modo per attuare l'autonomia scolastica, associando a corretti parametri la valutazione del merito e nello stesso tempo sganciandolo da lacci troppo rigidi.
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