Tabella e ocumentazione in allegato.
PER IL RINNOVO DEL CCNL SUL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Art. 6, lett. o) - Lettera di assunzione
Aggiungere agli elementi della lettera di assunzione, laddove si tratta dell'applicazione di «tutti gli altri istituti» previsti dal contratto collettivo, l'esplicito riferimento all'iscrizione alla Cassa Colf.
Art. 6, comma 3 - Modificazioni alla lettera di assunzione
Prevedere la forma scritta per le modificazione delle condizioni di lavoro indicate nella lettera di assunzione.
Art. 8 - Lavoro ripartito
Sopprimere, come per legge (art. 55, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2015).
Art. 9 - Permessi per Formazione Professionale
Onde rispondere alla continua esigenza di qualificazione professionale chiediamo limitatamente a chi frequenta i corsi organizzati o riconosciuti da Ebincolf, l'aumento del monte annuo di ore per formazione a 64 ore e senza requisito di anzianità di servizio.
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
Livello A, lettera a): abrogazione della norma relativa all'inquadramento nel livello A del collaboratore generico nei primi 12 mesi di lavoro e suo inquadramento diretto nel livello B.
Valorizzazione dei percorsi formativi ai fini dell'attribuzione della qualifica e/o di una progressione orizzontale, con particolare riferimento ai titoli riconosciuti da Ebincolf, dagli enti locali e dalle Regioni, anche diversi dai titoli già previsti per l'inquadramento nel livello D super.
Prevedere la figura dell'educatore, la cui funzione non è quella dell'assistenza a portatori di handicap bensì il progressivo superamento delle situazioni di svantaggio di cui soffre una persona, inquadrandolo nel livello D super.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona- Orario convenzionale Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art. 52 prevedere che l'orario convenzionale di lavoro sia considerato di otto ore giornaliere.
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa- Orario convenzionale
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art. 52 prevedere che l'orario convenzionale di lavoro sia considerato di cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
Art. 15, comma 9 - Orario di lavoro
Chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 35 (valori convenzionali del vitto e dell'alloggio) anche per i lavoratori in sostituzione nei giorni di riposo dei titolari.
Art. 16, comma 2 - Lavoro «supplementare»
Prevedere una maggiorazione retributiva del 15% per le prestazioni di lavoro effettuate in eccedenza rispetto all'orario di lavoro concordato nella lettera di assunzione e fino al limite massimo di durata del lavoro ordinario, oltre il quale le prestazioni restano considerate straordinario.
Art. 16, comma 4 - Straordinario per i lavoratori non conviventi fino a 44 ore
Abrogare il comma, unificando così la maggiorazione per lavoro straordinario per le ore oltre la 40a.
Art. 18 - Ferie
Elevare il monte giorni di ferie a 30.
Art. 20 - Permessi
Ampliare il numero dei permessi ricollegandoli anche, quanto alle cause giustificatrici, alle fattispecie previste dalla legislazione vigente per l'assistenza ai familiari portatori di handicap.
Prevedere permessi specifici retribuiti per i collaboratori stranieri, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare.
At. 22 - Diritto allo studio
Determinare un monte-ore di permessi retribuiti (150 ore per i conviventi, proporzionalmente ridotte per i non conviventi) e ampliare le fattispecie già previste alla frequenza di corsi che favoriscano l'accoglienza dei lavoratori migranti.
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
Estendere il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età da parte del figlio.
Art. 26 - Malattia
Ampliare i giorni di copertura economica, anche in relazione a specifiche tipologie dell'evento morboso (ad esempio, malattie oncologiche) ed inserire espressi richiami alle prestazioni della Cassa Colf.
Art. 26, comma 10 - Sospensione delle ferie per malattia
Prevedere espressamente che l'insorgenza della malattia sospende il decorso delle ferie.
Art. 32 - Trasferte
Elevare la misura dell'indennità dal 20% al 50% e ricomprendervi l'eventualità di servizio fuori dell'abitazione datoriale in ipotesi di assistenza erogata in periodi di spedalizzazione, ricoveri in case di cura, centri riabilitativi e simili. Riconoscere l'indennità di trasferta anche nel caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
3
Art. 32, comma 4 - Retribuzione e prospetto paga
Rendere obbligatoria la consegna della dichiarazione dell'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.
Art. 33 - Retribuzione
Prevedere un'indennità per chi assiste più di una persona.
Art. 36 – Scatti di anzianità
Chiarire che lo scatto matura, dal mese successivo al compimento del 24° mese di servizio.
Art. 38-bis - Quattordicesima mensilità
Disciplinare una quattordicesima mensilità.
Art. 39, comma 1 - Preavviso
Unificare i termini di preavviso, prevedendo che il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini, ridotti del 50% nel caso di dimissioni del collaboratore:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario
Art. 39, comma 8 - Obbligazione solidale dei familiari coabitanti
Estendere l'obbligazione solidale in caso di morte del datore di lavoro alle unioni civili ed ai contratti di convivenza.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
Prevedere che le parti possano in sede di procedura avanti alle Commissioni territoriali di conciliazione di cui all'art. 45, concordemente e congiuntamente deferire alle stesse
Commissioni territoriali la decisione della controversia.
Art. 52, comma 4 (da aggiungere) - Contributi di assistenza contrattuale
Prevedere che il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile nella misura di euro 0,06, che rientra nella retribuzione globale di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.
Art. 52, comma 5 (da aggiungere) - Contributi di assistenza contrattuale
Prevedere un regime sanzionatorio civilistico per l'omesso versamento dei contributi di assistenza contrattuale, aggiungendo un comma 5 che chiarisca che il datore di lavoro è tenuto comunque a garantire le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità o, in difetto, a risarcire i danni causati al lavoratore dall'omissione contributiva.
Contrattazione di secondo livello
Previsione di un secondo livello di contrattazione regionale/territoriale, su specifiche materie individuate dal contratto nazionale, e conseguente disciplina dell'EGR.
Sicurezza sul lavoro
Rafforzare le norme contrattuali in tema di applicazione specifica dell'art. 2087 cod. civ., in materia di sicurezza del lavoro, da ricollegare anche all'assicurazione per la rivalsa Inail e alle altre prestazioni della Cassa Colf.
Fondi interprofessionali
Prevedere l'istituzione di un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero l'adesione ad un fondo esistente.
Previdenza complementare
Prevedere l'accesso ad una forma di previdenza complementare.
Avviso comune sul lavoro accessorio
Redigere un avviso comune delle parti sociali volto al contrasto del ricorso al lavoro accessorio per i servizi di cura alle persone e comunque a limitarne la quantità per riservarlo, se del caso, ai lavori occasionali del tutto sporadici e saltuari e, comunque, con obbligo di preavviso al Centro per l'impiego.
SALARIO
È richiesto un incremento salariale che tenga conto della professionalità e ne remuneri il valore.
Adeguamento dei minimi retributivi e aumento dell'indennità sostitutiva della retribuzione in natura per renderla congrua rispetto al valore effettivo del vitto e dell'alloggio.
Roma, 30 dicembre 2016
Scade il prossimo 11 luglio (termine prorogato poiché il 10 è domenica) l'ultimo giorno utile per il versamento contributivo del personale domestico, relativo al secondo trimestre 2016 (aprile-maggio-giugno).
La scadenza interessa i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori domestici, colf, badanti, babysitter, ecc..
Gli importi da versare all'Inps dipendono dal livello di retribuzione, dall'orario settimanale e dal tipo di contratto di lavoro (determinato/indeterminato). I contributi che il datore di lavoro versa sono dovuti in parte anche dal lavoratore, al quale vengono trattenuti in busta paga.
Si ricorda che il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale entrato in vigore il 1° luglio 2013 e valido fino al 31 dicembre 2016.
Consulta a questo link la tabella dei contributi previdenzati 2016:
http://www.italuil.it/jsps/216/Attivita/317/Lavoro_domestico/321/Contributi_previdenziali.jsp
Così come previsto dall'articolo 37 del CCNL del Lavoro Domestico in vigore, si è svolta la riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei minimi retributivi.
La Commissione, in base ai dati Istat sul tasso di inflazione annuale registrato a novembre 2015 pari allo 0%, non ha determinato alcun aumento dovuto alla inflazione, ma ha comunque inserito nella tabella dei minimi retributivi l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale del 16 luglio 2013.
I nuovi minimi retributivi vanno in vigore dall'1 gennaio 2016.
Caf e Ital Uil ricordano che entro il 10 aprile 2014 devono essere versati all'Inps i contributi per colf e badanti relativi al primo trimestre 2014 (periodo gennaio - marzo)
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi