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Martedì, 17 Febbraio 2015 10:13

Studio UIL su TFR in busta paga

A seguire lo studio della UIL prodotto per segnalare i rischi dell'opzione Tfr in busta paga.

Oltre al rischio di non copertura finanziaria di bilancio dello Stato, il tema del possibile innalzamento dell'ISEE che potrebbe portare a rincari di tariffe relative a prestazioni di carattere sociale.

Analisi a cura della UIL Servizio Politiche Economiche e Territoriali (Febbraio 2015)

Con anticipo TFR in busta paga aumenta il reddito ISEE con ricadute negative sul sistema agevolato delle tasse e tariffe locali (asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie ecc.).

Con la tassazione ordinaria più 50 euro medi annui di imposte e meno detrazioni

Con il TFR in busta paga, un lavoratore con un reddito da 23 mila euro può rimetterci 330 euro medi l'anno

Il Governo sta emanando la circolare per regolare l'opzione di scelta del TFR "mensilizzato" in busta paga. Chi sceglierà tale opzione, però, avrà effetti penalizzanti sulla propria situazione reddituale.

Il TFR in busta paga, spiega Guglielmo Loy – Segretario Confederale UIL - fa alzare il reddito ISEE, con un effetto "domino" sul sistema agevolato delle tasse e tariffe locali (asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie ecc.).

Ad esempio, abbiamo calcolato -  commenta Loy – che un reddito ISEE di 12.500 euro a Milano paga una tariffa degli asili nido di 103 euro mensili, mentre con un ISEE di 12.501 euro la tariffa sale a 232 euro mensili (più 129 euro al mese).

Sempre per una mensa scolastica, a Roma, il costo con un reddito ISEE di 12.500 euro è di 50 euro mensili, mentre se si supera anche di 1 euro tale soglia, il costo sale a 54 euro mensili.

Per l'iscrizione all'università "La Sapienza", la quota annuale con un reddito ISEE di 12 mila euro è di 549 euro l'anno, ma con un reddito ISEE di 12.001 la quota sale a 600 euro l'anno.

A Bari chi ha un reddito ISEE di 10 mila euro non paga la TASI, ma, superando tale soglia ISEE, si paga con l'aliquota al 3,3 per mille.

A Torino una famiglia che ha un reddito ISEE di 12.999 euro, con il TFR in busta paga supera il reddito di 13 mila euro e per la Tassa sui rifiuti invece di pagare 156 euro medi l'anno ne pagherà 202 euro,  con un aggravio di 46 euro.

Inoltre, per effetto della tassazione ordinaria al posto di quella separata si avranno delle penalizzazioni di 330 euro medi l'anno, tra maggiore tassazione (50 euro medi l'anno) e minori sgravi fiscali (280 euro medi l'anno).

Infatti, se da una parte la busta paga con il TFR mensilizzato sarà mediamente più pesante di 97 euro mensili, dall'altra questo "nuovo introito"  sarà tassato con l'aliquota IRPEF ordinaria anziché a tassazione separata.

Cosa succederà a chi decide per l'anticipo?

Per un reddito di 23 mila euro (imponibile medio lavoratori dipendenti), in busta paga potrebbero scattare 97 euro medi mensili, che salgono a 105 euro per i redditi di 25 mila euro e a 125 euro per i redditi di 35 mila euro, mentre scendono a 76 euro mensili per un reddito da 18 mila euro.

Fin qui, come calcolato dalla UIL, i benefici.

Ma come detto, al posto della tassazione separata, che regola sia l'anticipo, sia la liquidazione del TFR, la mensilizzazione comporta l'applicazione dell'aliquota marginale IRPEF (cioè quella corrispondente all'ultimo scaglione in cui si colloca il maggior reddito erogato).

Ciò significa, che un reddito di 18 mila euro lordi sul TFR annuo pari a 957 euro al posto del 23% pagherà il 27%; un reddito di 23 mila euro, su un TFR annuo maturato di 1.209 euro pagherà sempre il 27% anziché il 23,9%; un reddito di 35 mila euro su un TFR annuo pari a 1.806 euro pagherà il 38% anziché il 25,3%.

In soldoni, fa notare la UIL, la tassazione ordinaria è mediamente più pesante di 50 euro annui per un reddito di 23 mila euro con punte di 307 per un reddito di 35 mila euro.

Ma non solo: il Tfr in busta paga,   che sarà comunque escluso dal reddito complessivo per il bonus di 80 euro, si cumulerà con il reddito prodotto nell'anno e inciderà sulla determinazione delle detrazioni d'imposta (NO TAX Area e Detrazioni per familiari a carico, sugli assegni familiari).

Ad esempio, considerando le sole detrazioni di imposta (No TAX AREA, carichi di famiglia), un reddito di 23 mila euro ci rimetterà mediamente 280 euro l'anno.

Non vorremmo passare per i soliti "gufi", come ama spesso ripetere il Presidente del Consiglio a chi lo contraddice, però questa idea del TFR in busta paga come politica per il rilancio dei consumi ci pare sia azzardata e rischia di creare anche in "piccolo" buco nel Bilancio dello Stato, in quanto a nostro avviso, conclude Loy, saranno pochissimi i lavoratori e lavoratrici che opteranno, a queste condizioni, per avere subito il TFR in busta paga

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Mercoledì, 07 Maggio 2014 10:53

80 euro in più in busta paga: ecco a chi spettano

DECRETO LEGGE 66/2014: 80 € A CHI, COME E PERCHE'

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 66 del 24.4.2014, n. 66, concernete la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e assimilati", e della circolare operativa dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2014, vi elenchiamo le informazioni necessarie al fine del riconoscimento degli 80 € in busta paga a decorrere dal mese di maggio 2014.

L'importo del credito è di 640 € (periodo maggio - dicembre 2014) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta

(datori di lavoro), senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari (di conseguenza il lavoratore dipendente non dovrà effettuare alcuna richiesta al datore di lavoro).

Il credito in esame è riconosciuto per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015.

I potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR;dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratoridipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità(lett. b);somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I Lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi (reddito aggiuntivo derivante da attività extra al rapporto di dipendenza), sono tenuti a darne comunicazione al proprio datore di lavoro.

Il Lavoratore che abbia comunque percepito dal datore di lavoro, un credito non spettante in tutto o in parte è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Si precisa inoltre, che a fronte dell'innovazione legislativa, ulteriori informazioni e dettagli potranno essere chiariti con successive comunicazioni da parte degli organi competenti.

 

Scarica anche l'allegato per saperne di più

 

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