DECRETO LEGGE 66/2014: 80 € A CHI, COME E PERCHE'
A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 66 del 24.4.2014, n. 66, concernete la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e assimilati", e della circolare operativa dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2014, vi elenchiamo le informazioni necessarie al fine del riconoscimento degli 80 € in busta paga a decorrere dal mese di maggio 2014.
L'importo del credito è di 640 € (periodo maggio - dicembre 2014) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta
(datori di lavoro), senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari (di conseguenza il lavoratore dipendente non dovrà effettuare alcuna richiesta al datore di lavoro).
Il credito in esame è riconosciuto per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015.
I potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR;dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratoridipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità(lett. b);somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
I Lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi (reddito aggiuntivo derivante da attività extra al rapporto di dipendenza), sono tenuti a darne comunicazione al proprio datore di lavoro.
Il Lavoratore che abbia comunque percepito dal datore di lavoro, un credito non spettante in tutto o in parte è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Si precisa inoltre, che a fronte dell'innovazione legislativa, ulteriori informazioni e dettagli potranno essere chiariti con successive comunicazioni da parte degli organi competenti.
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LA SEGRETERIA TERRITORIALE