Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 ha ad oggetto l’Assegno Temporaneo per i figli minori, che trova applicazione mediante l’introduzione di una misura ponte in vigore, in via transitoria, dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega sull’assegno unico e universale.
L'assegno temporaneo spetta a:
Come previsto dal suddetto decreto è possibile, quindi, sin da oggi e fino al 31 dicembre 2021, presentare la domanda per richiedere l’Assegno Temporaneo, nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico, rivolta a coloro finora esclusi dall’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Presentando la domanda entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate, a partire dal mese di luglio 2021.
Per lo stesso periodo, sempre in via temporanea, a coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF) sarà corrisposta, in automatico, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Requisiti necessari da possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda
L’Importo mensile dell’Assegno Temporaneo è determinato sulla base di determinati livelli di ISEE:
Erogazione
L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di Assegno Temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
UIL – Servizio Politiche di Cittadinanza del Sociale e del Welfare
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