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Venerdì, 02 Luglio 2021 10:15

Assegno temporaneo per i figli minori: a chi spetta e come farne richiesta

Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 ha ad oggetto l’Assegno Temporaneo per i figli minori, che  trova applicazione mediante l’introduzione di una misura ponte in vigore, in via transitoria, dal 1°  luglio fino al 31 dicembre 2021, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega  sull’assegno unico e universale. 

L'assegno temporaneo spetta a:

  • lavoratori autonomi,
  • disoccupati e non titolari di prestazione a sostegno del reddito NASPI,
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
  • titolari di pensione lavoratori autonomi,
  • nuclei familiari che non hanno uno o più requisiti per aver diritto all'assegno nucleo familiare.

Come previsto dal suddetto decreto è possibile, quindi, sin da oggi e fino al 31 dicembre 2021,  presentare la domanda per richiedere l’Assegno Temporaneo, nuova misura di sostegno ai nuclei  familiari con figli minori a carico, rivolta a coloro finora esclusi dall’assegno per il nucleo familiare  (ANF). 

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Presentando la domanda entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate, a partire dal  mese di luglio 2021.  

Per lo stesso periodo, sempre in via temporanea, a coloro che sono già beneficiari di assegno al  nucleo familiare (ANF) sarà corrisposta, in automatico, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun  figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di  almeno tre figli. 

L’Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali  altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento  e di Bolzano e dagli Enti locali. 

Requisiti necessari da possedere cumulativamente al momento della presentazione della  domanda 

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di  durata almeno semestrale; 
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021. 

L’Importo mensile dell’Assegno Temporaneo è determinato sulla base di determinati livelli di  ISEE

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; 
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo

Erogazione  

L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante  bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in  misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di Assegno Temporaneo  dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno  temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino  a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. 

 

UIL – Servizio Politiche di Cittadinanza del Sociale e del Welfare  

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