L'Inps in data 3 marzo 2016 ha pubblicato la circolare n. 47 (vedi allegato 1) con la quale ha preso in esame il nuovo Assegno di disoccupazione denominato ASDI e diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze attraverso l'apposita procedura telematica.
Rimandando per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti e i meccanismi di funzionamento di questa prestazione a quanto illustrato nella predetta circolare n. 47, ci soffermiamo in questa sede sulle modalità di presentazione delle relative istanze. Ad ogni buon conto abbiamo predisposto una scheda tecnica - come già fatto in precedenza per la Naspi e la Dis-Coll – che riassume l'intera disciplina dell'ASDI (vedi allegato 2) prendendo in esame i destinatari; i requisiti e le ulteriori condizioni richieste; l'importo; la durata e il pagamento; la presentazione della domanda; ecc.
Prima di entrare nel merito della parte che qui ci interessa vogliamo ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha portato alla istituzione di questo nuovo sussidio e alla definizione delle modalità per la sua erogazione A tale riguardo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'ASDI è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento ai lavoratori percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione e in condizione di bisogno.
Successivamente con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI anche nei confronti di coloro che abbiamo interamente usufruito della Naspi oltre il termine del 31.12.2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019).
La legge istitutiva dell'ASDI se per un verso ha previsto che il nuovo sussidio opera a decorrere dal 1° maggio 2015, ha però demandato ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Finanze) la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'assegno. Detto decreto è stato emanato in data 29 ottobre 2015 ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 18 gennaio 2016. Nel decreto viene peraltro espressamente previsto che per quanto attiene le modalità di richiesta della ASDI si dovranno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'Inps da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto.
La circolare INPS è stata diramata solo ieri e sempre da ieri sono state rese disponibili le procedure per l'inoltro telematico delle istanze (via esclusiva). Per quanto riguarda i termini posti a pena di decadenza per l'inoltro delle domande, l'Istituto previdenziale, come era prevedibile, ha dovuto necessariamente introdurre un meccanismo di "neutralizzazione" dei termini per tutte le situazioni di fine Naspi intervenute prima della pubblicazione circolare e che di fatto erano rimaste inibite dall'assenza delle procedure per l'inoltro telematico. A tale riguardo i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare n. 47.
Alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps, per quanto riguarda la tempistica della presentazione telematica delle istanze occorre distinguere, in base alla data del termine di "completa" fruizione della Naspi:
la fase relativa al "regime transitorio" (esclusivamente per coloro che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016 - data di pubblicazione della circolare Inps): il termine di 30 giorni, posto a pena di decadenza, per l'inoltro delle istanze decorre dalla predetta data del 3 marzo 2016. Pertanto per tutte le situazioni pregresse è necessario presentare le domande entro il 1° aprile 2016 (il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare). La domanda purché presentata nei termini non inciderà sulla decorrenza della prestazione e la stessa verrà comunque corrisposta dal primo giorno successivo alla data di cessazione dalla Naspi;
la fase a regime (cessazioni della NASpI dal 3 marzo 2016 in avanti): la domanda di ASDI va presentata telematicamente all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. L'assegno decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.
Nella circolare Inps viene precisato che qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI intervenga dopo il termine del periodo "teorico" di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpI (data di comunicazione del provvedimento di accoglimento).
Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore dovrà recarsi al Servizio competente per l'impiego (quello di residenza del richiedente l'ASDI) per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono propedeutici all'accoglimento della domanda di erogazione del sussidio vale a dire la sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Solo in esito alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, l'Istituto previdenziale provvederà ad erogare l'assegno di disoccupazione in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Si ricorda che l'Inps riconosce il beneficio nel limite massimo delle risorse stanziate (200 milioni per l'anno 2015 e di 600 milioni per l'anno 2016) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Riassumendo, i potenziali beneficiari dell'ASDI devono:
1) essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro ovvero aver già presentato, all'atto della domanda di ASDI, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), al fine di verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno;
2) aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato (indicazione data e CPI);
3) presentare l'istanza all'Inps in via telematica.
Per quanto riguarda le modalità per la presentazione telematica delle domande si fa presente che l'Inps ha implementato, con l'apposita voce "ASDI", la sezione "disoccupazione/mobilità" presente all'interno dei "Servizi per i patronati".
Apri la scheda in allegato.
In allegato il Decreto del Ministro del Lavoro del 29 ottobre 2015, in materia di assegno di disoccupazione, Asdi, pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 gennaio scorso.
Sotto il profilo squisitamente normativo l'Asdi è stata istituita in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento a lavoratori o lavoratrici percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione.
Successivamente, con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione anche dopo il 2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019) ed attraverso un ulteriore Decreto Interministeriale (lavoro/finanze), sentita la Conferenza delle Regioni.
Pertanto il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2015 arriva in ritardo e nasce "vecchio" ma, malgrado la sua portata sia limitata agli ultimi 9 mesi del 2015, definisce l'architettura del nuovo sussidio e le modalità per la sua erogazione che saranno sicuramente mantenute.
Per la partenza vera e propria, inoltre, si dovrà comunque attendere l'emanazione di una apposita circolare dell'Inps (entro 15gg dalla pubblicazione del Decreto) che è attesa per i prossimi giorni.
E' comunque ipotizzabile, visto il ritardo con cui è stato pubblicato il Decreto, che i termini di decadenza per la presentazione della domanda, 30 giorni dalla fine della Naspi, vengano rivisti attraverso una neutralizzazione e prevedendo l'inizio della decorrenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps.
Come stabilito dal D.lgs. 22/2015 il sussidio Asdi è caratterizzato sia dallo stato di disoccupazione che dallo "stato di bisogno" del richiedente, prevedendo i seguenti requisiti:
· Fruizione della Naspi per tutta la sua durata entro il 31/12/2015
· Stato di disoccupazione (come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 150/2015)
· Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minore, ovvero avere un'età superiore ai 55 anni
· Attestazione Isee in corso di validità non superiore ai 5000 euro
· Sottoscrizione, presso il centro per l'impiego di residenza, di un "progetto personalizzato", le cui caratteristiche sono riportate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015
Riguardo all'ultimo dei requisiti sopra indicati il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso una nota operativa (in allegato) che disciplina i flussi informativi che i centri per l'impiego dovranno utilizzare per certificare l'avvenuta sottoscrizione, da parte del richiedente, del progetto personalizzato.
L'Asdi avrà una durata massima di 6 mesi ed il suo ammontare sarà pari al 75% dell'ultima rata mensile di Naspi e comunque non superiore all'assegno sociale (€ 448,07).
L'importo dell'Asdi è incrementato per ogni figlio a carico, secondo una tabella riportata in calce al Decreto ed in ogni caso, l'ammontare complessivo del sussidio, non potrà superare il 75% dell'ultima indennità di Naspi percepita comprensiva degli assegni per il nucleo familiare.
In conclusione ed in attesa della circolare dell'Inps, è ipotizzabile che i potenziali beneficiari dell'Asdi possano, sin d'ora, verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno attraverso l'Isee e successivamente recarsi al centro per l'impiego per la sottoscrizione del c.d. progetto personalizzato.
Si ricorda infine che la domanda di Asdi, come tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito, andrà presentata in via telematica e che i possibili beneficiari andranno indirizzati presso le nostre sedi dell'Ital.
Il Segretario Confederale UIL
Guglielmo Loy
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