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Lieve crescita tendenziale dell'occupazione nel primo mese dell´anno, connotata dalla sola «temporaneità» dei posti di lavoro, che caratterizza le due fasce estreme di età: under 24 e over 50.

Parliamo, pur sempre, di posti di lavoro «dipendente» che trovano nella contrattazione una loro tutela ma, allo stesso tempo, sappiamo bene che non sempre si tratta di occupazione che transita verso quella che l'art. 1 del dlgs 81/2015 (Jobs act) cita come la «forma comune» del rapporto di lavoro e, nello specifico, il «contratto a tempo pieno e indeterminato».

E, probabilmente, la «causale» della crescita congiunturale della disoccupazione registrata dall´Istat (+2,3%) sta nella scadenza degli stessi contratti a termine.

La preoccupazione che vediamo non è quindi nella natura del rapporto di lavoro, ma nella constatazione che si sta sviluppando sempre più un mercato del lavoro transizionale «temporaneo», in cui molti (troppi) lavoratori passano da un lavoro flessibile all'altro, quando va bene, con l'incertezza della stabilità lavorativa.

La strutturalità dell´incentivo «giovani», contenuto nella Legge di Bilancio e gli ulteriori incentivi volti a favorire contratti a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, ci auguriamo che vengano utilizzati dal maggior numero di datori di lavoro, quale investimento per un futuro lavorativo e di vita migliore alle lavoratrici e lavoratori. Il sindacato, proprio attraverso la contrattazione, si adopererà a consolidare questi percorsi a cominciare da un rafforzamento dei contratti di apprendistato e dell'alternanza scuola – lavoro.

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Con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016 l'Inail chiarisce le regole riguardo il sistema assicurativo e la trattazione dei casi di infortunio occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, nonché gli aspetti contributivi.

Per alternanza scuola lavoro (legge n. 107/2015), si intende una metodologia didattica che consente agli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che frequentano gli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono comunque rapporto di lavoro.

La copertura antinfortunistica, chiarisce l'Inail, viene attuata secondo due diversi criteri: per gli studenti delle scuole statali mediante la gestione per conto dello Stato, come già previsto in linea generale, mentre per quelli delle altre scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario che, nei casi di alternanza è ancora da determinare anche in relazione all'andamento infortunistico.

L'Inail ribadisce che gli eventi verificatisi nell'ambito scolastico sono indennizzabili solo in occasione delle attività previste dall'art. 4, n.5 del T.U. 1124/1965, per le quali vige l'obbligo assicurativo (ad es. esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, ecc.), con l'esclusione dell'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dall'abitazione alla scuola.

Sono invece indennizzabili gli infortuni occorsi durante i periodi di apprendimento in "ambiente di lavoro" (in un'azienda, in un cantiere all'aperto o in un luogo pubblico), in quanto gli studenti sono esposti ai medesimi rischi dei lavoratori dipendenti, purché l'attività svolta – precisa ulteriormente l'Inail - presenti le caratteristiche oggettive previste dal T.U. 1124/1965). Sono tutelati anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è da intendere come "prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro", mentre non è tutelabile l'infortunio in itinere che accada dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Gli studenti devono essere sottoposti alla formazione prevista in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008).

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in questi progetti ricade sul dirigente scolastico, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 44, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Le prestazioni erogate dall'Inail sono quelle previste per legge: prestazioni economiche (ad es. indennizzo del danno biologico, rendita, altre); prestazioni sanitarie; prestazioni protesiche; prestazioni riabilitative; con esclusione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.

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