In ragione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, il Governo ha stabilito un'ulteriore proroga di tre mesi della scadenza dei titoli di soggiorno, termine già posticipato dal DL 125/2020 al 31 gennaio 2021.
Il Decreto legge n. 2/2021 del 14 gennaio scorso, ha previsto la proroga della validità dei permessi di soggiorno fino alla data del 30 aprile 2021, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo dopo tale data. L'articolo 5 stabilisce, infatti, che: "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".
La proroga, fino al prossimo 30 aprile, riguarda anche:
i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i documenti di viaggio;
la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari, previsti dagli articoli 27 e seguenti dal TU 286/98, ivi compresi ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari.