Il congedo straordinario può essere fruito anche dal figlio che al momento della richiesta non conviva con il genitore da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente, quando manchino altri familiari conviventi che si prendano cura del disabile.
L'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, recepisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018, e fornisce indicazioni operative.
L'Istituto ricorda che l'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo per l'assistenza a familiari con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto che, partendo dal coniuge, si estende fino ai parenti e affini di terzo grado. Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza.
La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include tra i beneficiari, il figlio che, al momento della richiesta del congedo, non sia ancora convivente con il genitore, ma solo in caso "di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti" di tutti gli altri familiari, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge.
Si precisa nella circolare che, ai fini della concessione del congedo, il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a stabilire la convivenza con il familiare disabile entro l'inizio del periodo di congedo e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Pertanto, alla luce del principio esposto, uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile grave, ma che tale convivenza instauri dopo, potrà fruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità: nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Infine, l'Istituto ricorda gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.