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Giovedì, 16 Febbraio 2017 10:18

Inps, Lavoratori e casi di inidoneità alla donazione di sangue: diritto alla retribuzione

A seguito della pubblicazione del decreto 18 novembre 2015 che ha definito le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione di sangue (in attuazione della legge n. 219/2005) l'INPS (circolare n. 29 del 7 febbraio 2017) fornisce le istruzioni operative per l'erogazione di questo contributo ai fini del diritto alla retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti donatori di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, percependo la normale retribuzione.

Inoltre, l'art. 8, comma 2, della legge n. 219/2005 recante "nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale", ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure".

L'Istituto previdenziale precisa che è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato.

In particolare coloro che risultino inidonei alla donazione hanno diritto alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate, limitatamente al tempo necessario all'accertamento della inidoneità, nei seguenti casi previsti:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Le ore non lavorate devono essere calcolate con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.

Ai fini del diritto alla retribuzione il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato del medico del servizio trasfusionale per la non idoneità, attestante: - i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati; - la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

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