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Venerdì, 04 Aprile 2014 10:31

Tutte le informazioni utili sull'ASPI

Dal 1 gennaio 2013 l'ASPI è andata a sostituire la disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, la disoccupazione speciale edile e l'indennità di mobilità (a regime nel 2017). L'ASPI è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E' una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto
involontariamente l'occupazione.

L'ambito di applicazione viene esteso alla totalità dei lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa e conferma la tutela ai dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:

- gli apprendisti;

- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

QUANDO SPETTA

Spetta in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario.

- L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

- L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

- Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

- della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale
del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966,
come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del
lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

- a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50
Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o
più con i mezzi pubblici.

- Almeno due anni di assicurazione

- Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a
ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Requisito Contributivo

- Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si
intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna
settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);

l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l'entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

LA DOMANDA

Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve
essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica,
attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
attraverso il portale dell'Istituto;

Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito
da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;

Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre
dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro;

b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della
sentenza giudiziaria;

c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento
patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro;

d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento
della cessazione del rapporto di lavoro;

e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità
di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento
per giusta causa.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;

dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in
cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno;

dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata
presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla
presentazione della domanda;

dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo "la
domanda" , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata
successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

COSA SPETTA

Un'indennità mensile la cui durata, collegata all'età anagrafica del
lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo
transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di
seguito indicata:

Periodo transitorio 2013-2015
Anno di cessazione del rapporto di lavoro     Età anagrafica Inferiore a 50 anni      Pari o superiore a 50 anni/inferiore a 55 anni      Pari o superiore a  55 anni
2013                                                                 8 mesi                                                           12 mesi                                               12 mesi
2014                                                                 8 mesi                                                           12 mesi                                               14 mesi
2015                                                                10 mesi                                                          12 mesi                                               16 mesi

 

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari:

al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito
dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT (per l'anno 2013 pari ad € 1.180,00). L'importo della prestazione non può
comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato
al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro
1.180,00 (per l'anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è
superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo
individuato annualmente per legge.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi
di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di
fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo
Famigliare se spettanti. L'indennità può essere riscossa:

mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto
postale;

mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un
ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non
possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto
superi i 1.000 euro.

NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l'erogazione della prestazione ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base
delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine
della sospensione l'indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI può svolgere
attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè
la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei
contributi previdenziali) nel corso dell'anno solare 2013.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale
derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI deve,
a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività,
dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l'indennità
di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi
preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può
farlo attraverso nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito
in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione  o a diminuzione. In
tal caso l'indennità verrà rideterminata.

DECADENZA DALL'INDENNITA'

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione;

rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS;

pensionamento di vecchiaia o anticipato;

assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità;

rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di
politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare
partecipazione;

mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia
superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.

ISTITUTI IN VIGORE

Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma
del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in
materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

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