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Giovedì, 25 Agosto 2016 10:20

Mobilità scuola: tentativo di conciliazione contro gli errori, i termini per la richiesta all'ufficio scolastico provinciale di partenza

Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di concilazione:

A)  La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente (ATP di "partenza"), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.

B)  Per la  materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il  termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.

C)  La richiesta deve indicare: -

Le generalità del richiedente,

la natura del rapporto di lavoro,

la sede ove il lavoratore è addetto; -

il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste  a fondamento della richiesta;

qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

TEMPISTICA

Entro quindici giorni  dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore.. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.

Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.

La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria in una data compresa  nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione .

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

PROCEDURA

L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.

L 'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.

In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

Mobilità - resoconto. Ulteriori precisazioni

Si forniscono ulteriori precisazioni emerse nella web conference di ieri:

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PART TIME

Il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, all'art. 7 comma 12 dispone che  per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il MIUR ha comunicato che è possibile accogliere richieste tardive di part time per aumentare le opportunità di assegnazione provvisoria dei richiedenti utilizzando anche spezzoni orari. Pertanto gli interessati all'assegnazione provvisoria anche part time, possono presentare specifica domanda nella quale chiedono che contestualmente all'assegnazione provvisoria su spezzone orario sia concesso il relativo part time.

La richiesta di part time va inoltrata all'UST della Provincia di titolarità per il 2016/17 (quella ottenuta con la mobilità) e contestualmente all'UST della Provincia richiesta come assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

È stato ribadito che il CCNI del 15 giugno, all'art. 7 comma 5, ha precluso la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola nel solo caso di mancata conferma in ruolo per il 2016/2017. Pertanto devono essere accolte tutte le domande di assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola per tutti coloro che hanno effettuato l'anno di prova indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora avuto il decreto del superamento.

ASSEGNAZIONE SEDE AI DOCENTI NON SODDISFATTI CHE  NON HANNO OTTENUTO ALCUN TRASFERIMENTO

Con l'ultima mail del dott. Bonelli è stato chiarito che ai docenti che non hanno ottenuto alcun trasferimento (e che quindi sono in esubero sull'intero territorio nazionale) si applica esclusivamente l'art. 2 punto 4 del CCNI sulle Utilizzazioni che prevede testualmente:

"4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero".

Pertanto, a differenza della prima comunicazione, agli stessi, NON si applica il punto 1 del medesimo art. 2 e non si procede alle classiche utilizzazioni ma all'assegnazione di una sede al termine di tutte le altre operazioni, anche in soprannumero all'organico.

 

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