Si invia in allegato al circolare n° 24/2016 del Ministero del Lavoro che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla concessione della Cigs per crisi aziendale (12 mesi) per le imprese soggette a procedure concorsuali.
La circolare fa seguito alle precedenti indicazioni contenute nella circolare n°1/2016 e specifica con maggior dettaglio le fattispecie, tra le procedure concorsuali previste, che possono essere ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 21 del D.lgs. 148/2015.
La circolare rende più ampio il campo di applicazione della norma sia per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, o parte di essa che nei casi di concordato con continuità aziendale.
Naturalmente tutti gli interventi dovranno avere come obiettivo la salvaguardia del complesso aziendale e la tutela dei livelli occupazionali.
Riscontriamo quindi positivamente la maggiore flessibilità con la quale il Ministero ha deciso di trattare le crisi aziendali in presenza di procedure concorsuali.
Un atteggiamento che rappresenta un primo, seppur parziale, segnale di apertura alle nostre richieste in tema di Cig che sono state sottoposte al Ministro Poletti nel corso del confronto, tuttora in atto, con il Governo.