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Martedì, 06 Ottobre 2015 11:00

Voucher: il sistema dei buoni lavoro

Cosa sono

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Quali sono i vantaggi

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Cosa assicurano

Attraverso i 'buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, per il 2014, nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) complessive nell'anno solare.

N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo ' 1 gennaio – 31 dicembre '.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L'utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Chi può utilizzarli

- famiglie,

- aziende,

- imprese familiari,

- imprenditori agricoli,

- imprenditori operanti in tutti i settori;

- soggetti non imprenditori

- enti senza fini di lucro,

- committenti pubblici.

Per quali lavori e settori di lavoro

E' possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

 aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

 aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I prestatori possono essere

- pensionati

(titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio)

- studenti

(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio - in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero - va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro).

I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro nette per anno solare, possono prestare lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità).

- lavoratori part-time

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi.

Si evidenzia che il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013).

- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dove si acquistano

1- presso le sedi INPS territoriali;

2- presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

3- attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

4- presso le banche popolari abilitate;

5- presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

1) Se si sceglie l'INPS

Occorre informarsi presso la sede INPS di riferimento in merito alla disponibilità dei buoni che si intende acquistare. Verificata la disponibilità, si potrà effettuare il versamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", la cui ricevuta andrà esibita presso l'INPS, al fine di ritirare i voucher.

2) Se si sceglie il tabaccaio

Occorre presentare la Tessera Sanitaria definitiva del committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000€ di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 €.

Se si sceglie internet Banking Intesa Sanpaolo

I "buoni lavoro" si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.

Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a 500 €, di addebitarne il costo sul proprio conto corrente e di effettuare direttamente la stampa dei voucher.

I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate.

3) Se si sceglie la procedura telematica

E' necessaria anzitutto la registrazione del committente (datore di lavoro) presso l'Inps:

- chiamando il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- su Internet, se si è in possesso del codice PIN, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

- presso tutte le sedi INPS;

- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Anche il prestatore deve registrarsi tramite:

- il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- le sedi INPS;

- Internet, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

Una volta effettuato l'accreditamento, il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24;

- con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, da registrare presso la Sede INPS Provinciale;

- direttamente on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio.

4) Se si scelgono le banche popolari abilitate:

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. .

I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 Euro.

E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro

5) Se si scelgono gli uffici postali:

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.

Il committente/datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.

E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro , fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Cosa si deve fare prima dell'inizio della prestazione lavorativa

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS trasmette in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali garantendo qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1, del DM 12/3/2008.

1. Telefonando al Contact Center INPS-INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

2. Collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro accessorio;

3. Andando in una sede INPS.

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Dove si riscuotono i Buoni Lavoro

I buoni lavoro acquistati presso l'INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell'emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio.

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale e – ove richiesto – con un documento di identità valido.

Dove si chiede il rimborso dei Buoni Lavoro non utilizzati

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro, il rimborso presso le sedi dell'INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.

Cosa si fa in caso di furto o smarrimento dei voucher

In caso di furto o smarrimento, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle Autorità competenti. Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza. Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

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Per informazioni più dettagliate consultare il sito www.inps.it/Informazioni/Lavoro accessorio-Area dedicata oppure Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro.

Leggi e scarica l'intero vademecum presente in allegato.

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