E' stato esteso il diritto alla maggiorazione finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
L'Inps torna ad occuparsi della questione, riportando informazioni riguardo alle modalità di pagamento dell'incremento nei confronti dei citati interessati, precisando che la maggiorazione economica è riconosciuta d'ufficio, non risultando quindi necessaria alcuna domanda.
L'aumento sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.
L'importo spettante, per il 2020, potrà arrivare fino a 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).
Le pensioni in contanti di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate solo su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata, con l'apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione e comunicato immediatamente all'INPS.
Se i redditi personali hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all'INPS, non si potrà procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione. Si dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, anche attraverso il Patronato, a seguito della quale l'Istituto procederà al riconoscimento del beneficio.
Il Patronato Ital Uil è a disposizione degli interessati per informazioni e inoltro telematico delle domande.
Si ricorda che la Corte Costituzionale (sent n.152 del 23 giugno 2020) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l'incremento sia concesso "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" e non anche "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".
L'INPS, con la circolare n. 107 (del 23 settembre 2020) precisa che tale requisito anagrafico di sessanta anni è discriminatorio, in quanto colui che è totalmente invalido, non ha diritto a una minore tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
Pertanto, il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Nella Circolare INPS sono riportati i limiti di reddito IRPEF del beneficiario coniugato o meno.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti.
Si precisa, infine, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
A coloro che presentano la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017 il decreto ministeriale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità per i lavoratori affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto.
Il decreto precisa che sono destinatari di questa particolare forma di pensionamento solo i lavoratori affetti dalle patologie di origine professionale ovvero quale causa di servizio specificatamente indicate dalla norma.
Per conseguire la pensione di inabilità, i richiedenti devono far valere almeno 5 anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa, e avere ottenuto da parte dell'INAIL, o di altre amministrazioni competenti, il riconoscimento delle patologie di origine professionale. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; è incumulabile con la rendita vitalizia dell'INAIL e con altri benefici pensionistici.
Solo per il 2017, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Le istanze saranno accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Gli ufficio di Patronato ITAL sono a disposizione per fornire informazioni ai lavoratori.
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