L'Inps, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, comunica che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata integrata per acquisire quelle di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2016, esplicativa delle novità contenute nel D.Lgs. n. 80/2015.
Si ricorda che questo decreto ha introdotto per i padri lavoratori autonomi il congedo di paternità quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma, in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/01: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre, come già previsto per i lavoratori dipendenti.
È lavoratore autonomo (padre o madre): l'artigiano; il commerciante; il coltivatore diretto, il colono,il mezzadro, l'imprenditore agricolo a titolo principale; il pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Anche nei casi di adozione e affidamento, ora regolamentati per le madri lavoratrici autonome in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità giornaliera per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), nelle citate ipotesi di cui all'art. 28.
Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono rivolersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro in via telematica delle domande
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