Nella domanda di mobilità 2017/2018 la scelta delle preferenze delle scuole, degli ambiti e anche delle province, può essere determinate.
La scelta delle preferenze puntuali di singole scuole è limitata ad un massimo di cinque istituzioni scolastiche. Infatti nel comma 1 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.
Scegliere cinque scuole piuttosto che altre cinque, potrebbe fare la differenza per ottenere il trasferimento e per mantenere oppure conquistare la titolarità su scuola.
Per capire come vengono esaminate le preferenze è utile conoscere il comma 2 dell'art.6 del suddetto contratto integrativo della mobilità, in cui è spiegato che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato dall'allegato 1 riguardante l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.
In tale norma è anche specificato che le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.
Quindi secondo la successione delle operazioni definite dal suddetto allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.
Resta determinante il sapere scegliere le scuole da inserire nella sezione delle preferenze, tenendo conto della novità dei codici meccanografici unici. Tali scuole si scelgono sulla base della composizione degli organici, sulla base dei pensionamenti concessi e sulla base di possibili trasferimenti in uscita.
Infine è molto importante conoscere il comma 5 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, in cui è riportato che secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.
In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.
È la precedenza n. IV prevista dall'art 13/1 del CCNI 2017/18: Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
§ Nei trasferimenti provinciali è prevista la precedenza ai genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità e al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.
§ Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori (o al fratello/sorella), anche adottivi, al coniuge, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.
§ Non è invece riconosciuta la precedenza al figlio unico referente che assiste il genitore disabile in situazione di gravità.
GENITORI (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) – ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).
Chi è il personale interessato?
I genitori (la precedenza spetta ad entrambi) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.
§ Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".
§ Nel caso di figlio con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
§ In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
§ Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA
Chi è il personale interessato?
Il personale "tutore legale" figura assegnatagli con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
La precedenza è valida anche per l'amministratore di sostegno?
No. È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.
Quali certificazioni sono necessarie?
È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
§ In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
§ Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
FRATELLO/SORELLA (PRECEDENZA DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE COL DISABILE
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).
Nota bene:
§ Per fruire della precedenza Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la convivenza con quest'ultima;
§ Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della
§
§ Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.
§ Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità "rivedibile".
§ Nel caso di fratello/sorella con sindrome di Down tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
§ Eventuale documentazione di invalidità comprovante la stato di totale inabilità dei genitori.
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
§ In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune.
§ Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
CONIUGE CHE ASSISTE L'ALTRO CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
§ In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
§ Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE
Chi è il personale interessato?
Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92). Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".
Quali certificazioni sono necessarie?
Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.
Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".
Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni?
Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviate all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.
In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza?
È valida esclusivamente nei trasferimenti provinciali. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.
Come inserire le preferenze per fruire della precedenza?
Bisognerà prioritariamente esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.
§ In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. Se il comune viciniore si trova in un altro ambito occorre indicare, se si ritiene, l'ambito che comprende tale comune
§ Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
NOTA BENE: La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
§ documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
§ impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
§ essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).
Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.
È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
Per il prossimo anno, si prevede un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.
Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un'unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.
All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.
Importante chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art.6 dal comma 2 dove si stabilisce che
la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l' ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.
Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità, come abbiamo chiarito nel Nell'articolo (descritto nelle pagine successive), seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.
La mobilità provinciale, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:
§ Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15
§ Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23
Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:
§ Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32
§ Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36
Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:
MOVIMENTI PROVINCIALI
1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità
Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti supposto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune in altri circoli.
2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI , indipendentemente dalla provincia di provenienza
Si precisa che tale precedenza (DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
§ personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
§ personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.
3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITA' DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati
4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa
5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
§ disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
§ personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
§ personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).
7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)
8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;
Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)
9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nel comune di precedente titolarità
10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)
11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNInella provincia di titolarità
Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).
Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.
12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia
13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso
14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza
15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;
Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale
16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I)dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);
17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali(NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);
Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.
Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)
18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555nella stessa provincia
19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia
20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia
21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia
22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia
23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia
Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra
MOVIMENTIINTERPROVINCIALI
24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia
26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)
27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
29)trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.
30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia
31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza
32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3
Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.
33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555
34)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555
35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza
36)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio
Mobilità se si presenta domanda trasfer più passaggio di ruolo
o grado, quale prevale? Quali requisiti
I movimenti che interessano il personale docente si possono distinguere in territoriali e professionali. I movimenti territoriali (provinciali e interprovinciali) sono rappresentati dai trasferimenti che determinano una nuova titolarità di sede (scuola o ambito), ma nessuna modifica riguardante l'ordine o grado di istruzione di titolarità e, per la scuola secondaria I e II grado, nessuna modifica per la classe di concorso di titolarità.
I movimenti professionali comprendono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.
Il passaggio di cattedra interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, senza modificare il grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo riguarda, invece, i movimenti che determinano una modifica nell'ordine o grado di istruzione di titolarità.
La partecipazione dei docenti alla mobilità professionale e, quindi, la possibilità di presentare relativa domanda, è condizionata da specifici requisiti che il docente deve possedere al momento di presentazione della domanda, come indicato nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.
Possono partecipare alla mobilità professionale, presentando domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti che hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Come per la mobilità territoriale, anche per quella professionale le preferenze esprimibili possono essere massimo 15 e si potranno indicare scuole (fino a 5), ambiti e province.
I docenti che vengono soddisfatti nelle richieste e ottengono la mobilità professionale acquisiscono la titolarità secondo quanto previsto nell' articolo 6:
"Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.[......]"
Le operazioni relative alla mobilità professionale (così come quelle relative alla mobilità territoriale) avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo
Nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18, in sintonia con quanto inserito negli articoli citati, si esplicitano nell'ordine le operazioni che risultano propedeutiche e, quindi, precedono tutti i movimenti.
Nella sequenza operativa indicata le assegnazioni di sede che hanno priorità rispetto a tutta la mobilità devono rispettare il seguente ordine:
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola o dell'ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art .2)
4.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2)
"" L'art.2 comma 3, indicato nei punti 3 e 4, riguarda i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto la titolarità su ambito territoriale e per i quali non si prevede la priorità indicata nei punti 3 e 4
Per maggiore chiarezza si riporta quanto stabilisce l'art.2 comma 3 citato:
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d'ufficio anche sui posti di istruzione per l'età adulta. ""
5.Assegnazione della sede, su richiesta MIUR, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
"" Rientrano in questo punto i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.3 comma 5 dell'ipotesi di CCNI dove si stabilisce che "Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto""
6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali
"Si chiarisce che, in base all'art.8 comma 12 dell'ipotesi di CCNI, "per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell'art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale"
7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 7
"" L'eccezione riguarda il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola,che intende rientrare nel ruolo precedente. Per questi docenti, come prevede l'art.7 comma 3 citato, "il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente""
8. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 8
"" Rientrano in tale punto i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale, per i quali, prima delle operazioni di mobilità, dovrà essere predisposta la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente""
La nota Miur
*******************************************************************************
Nella sequenza operativa prevista nel CCNI con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra che risultano inseriti dal movimento 16 al movimento 23
Dal movimento 24 inizia la mobilità territoriale interprovinciale che si conclude con il movimento 32 e inizia, quindi, la mobilità professionale interprovinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra dal movimento 33 al movimento 36
Riteniamo utile precisare che, a parità di condizioni, sia per la mobilità professionale provinciale che interprovinciale, tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra
Analizziamo ora i requisiti necessari per la richiesta di mobilità professionale per i diversi ordini e gradi di istruzione come indicati nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18
SCUOLA DELL'INFANZIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole Primarie;
b) il personale delle scuole Secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo
SCUOLA PRIMARIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole Primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo
(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di secondo grado;
b) il personale educativo
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di I grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole Secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi
SOSTEGNO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Evidentemente i numerosissimi casi di contenzioso della mobilità 2016/2017, ancora non tutti risolti, hanno prodotto una modifica della norma contrattuale.
Infatti a guardare bene l'art.17 dell'ipotesi del CCNI sulla mobilità 2017/2018, troviamo alcune importanti modifiche.
Infatti la su citata norma contrattuale è stata arricchita di un terzo comma, rispetto ai 2 commi del contratto precedente, inoltre il secondo comma è stato ampliato nei suoi contenuti.
All'interno del comma 2 riferito alle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato specificato chetale procedura deve essere richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
Inoltre è stato specificato anche che in caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta.
Il comma 2 termina sottolineando che non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Il comma 3 di nuova introduzione per la mobilità 2017/2018 è molto importante perché si riferisce all'accesso agli atti. In tale norma è chiarito che l'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio scolastico provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.
Queste norme sono state introdotte a causa dei gravi disagi della mobilità 2016/2017 e anche perché nelle domande di trasferimento interprovinciali potrebbero essere coinvolte anche decine di province contemporaneamente e l'accesso agli atti diventa una necessità di assoluta trasparenza
Ecco alcune informazioni relative al contenzioso ai fini del riconoscimento del punteggio per il servizio nelle paritarie nelle procedure di mobilità..
CAUSALE: ° PUNTEGGIO SCUOLA PARITARIA
° PUNTEGGIO LEGGE 104
° ALTRO
. Documenti da allegare:
à Allego copia documento d'identità
à Sottoscrivo personalmente procura speciale alle liti
Documenti da allegare a completamento :
§ DOMANDA DI MOBILITA' nonché copia di tutti gli atti del procedimento;
§ Certificato servizi paritari e attestazione di parità;
§ Eventuale nomina su assegnazione provvisoria
Raccomandiamo al fine di evitare errori che i docenti siano precisi nella compilazione della scheda, con particolare riguardo agli ambiti e sedi anche relativi ad eventuali assegnazioni provvisorie, e che alleghino tutti i documenti indicati (copia della domanda e delle note successive, copia della certificazione dei servizi in scuola paritaria, assegnazione provvisoria,...)
Lo stesso plico può interessare a chi non ha avuto il riconoscimento del punteggio ai sensi della legge 104.
Oggi 13/09/2016, presso la sede ANCE Nazionale Roma, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. di categoria Nazionali e territoriali di Alessandria e la Società Itinera S.p.A per discutere della procedura di mobilità comunicata in data 21 luglio 2016.
La Società Itinera S.p.A. conferma le ragioni per le quali la riduzione di personale è improcrastinabile.
Le OO.SS., si oppongono ai licenziamenti e richiedono alla Società Itinera S.p.A. di rendersi disponibile a fornire un quadro più dettagliato in merito alla situazione aziendale e attivare strumenti alternativi ai licenziamenti affinchè si possa garantire una salvaguardia ai lavoratori dichiarati in esubero. Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo in sede sindacale, le parti richiedono un incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
p. le Segreterie Provinciali
FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL
Paolo Tolu Enrico Lucchetta Rocco Politi
I docenti D.O.S. potranno partecipare alla mobilità 2016/17 nelle prime due fasi dei movimenti e chiedendo trasferimento comunale (I fase) o intercomunale (II fase) potranno acquisire titolarità in una specifica scuola.
Ora gli scenari che si aprono per loro sono decisamente diversi, ma , per evidenziare le diverse possibilità che si prospettano per i docenti D.O.S. nella mobilità 2016/17, è necessario fare il punto della situazione.
Si ritiene utile, a tal fine, effettuare due importanti premesse:
1 – il vincolo quinquennale sul sostegno rimane valido e non è mai stato messo in discussione sia dalla legge 107, sia dal MIUR in sede di contrattazione con i sindacati e non sembra che ci possano essere margini di intervento in tal senso.
Comunque "mai dire mai" e sarà il CCNI 2016/17 a indicare eventuali disposizioni differenti rispetto alle regole attualmente in vigore.
2 – i docenti D.O.S., per le diverse opportunità di mobilità a cui possono accedere, possono essere distinti nelle due categorie di seguito indicate;
§ docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15
§ docenti neo-immessi nell'anno scolastico 2015/16, nelle diverse fasi previste dalla "Buona scuola": fase 0 – fase A – fase B – fase C
Per un'analisi esaustiva delle diverse possibilità che i docenti D.O.S. avranno per la mobilità 2016/17, si ritiene utile, quindi, effettuarla, in base alla seconda premessa, distinguendo i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 dai docenti neo-immessi nell'a. s. 2015/16.
All'interno di ciascuno dei due gruppi sarà poi indispensabile distinguere i diversi casi presenti.
DOCENTI D.O.S. (immessi in ruolo entro l'a.s.2014/15) CHE NON HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO
Questi docenti potranno partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico soltanto per posti di sostegno in quanto vincolati per un quinquennio a permanere su questa tipologia di posto di insegnamento.
Le domande di mobilità che potranno presentare saranno, pertanto, le seguenti:
1 – trasferimento provinciale sul sostegno con titolarità su scuola (I e II fase)
2 - trasferimento interprovinciale sul sostegno con presumibile titolarità su ambito territoriale (III fase)
3 – Passaggio di ruolo sul sostegno ( da comune a sostegno) sia provinciale che interprovinciale con titolarità su ambito territoriale (III fase). Questo movimento farebbe rincominciare il conteggio del quinquennio
E' utile precisare che la domanda di passaggio di ruolo potrà essere presentata solo dai docenti che hanno superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza.
Nb: Questi docenti non potranno, invece, chiedere, a causa del vincolo quinquennale sul sostegno, mobilità su materia
2- DOCENTI D.O.S. NEO-IMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2015/16
Sono 4 le fasi che hanno determinato l'immissione in ruolo di questo gruppo di docenti e, se la situazione di coloro che sono stati immessi in ruolo nelle fasi 0 e A è più chiara e definita, molte più incertezze e dubbi interessano, invece, coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
La possibilità prevista dal MIUR per tutti i docenti D.O.S., senza nessuna distinzione tra loro, di presentare per il prossimo anno scolastico domanda di trasferimento provinciale con acquisizione di titolarità in una specifica scuola e non in un ambito territoriale, permette di dedurre che questa possibilità venga data a tutti i docenti D.O.S. neo-immessi nella provincia di immissione in ruolo a prescindere dalla fase in cui sono stati assunti.
I docenti delle fasi 0 e A dovrebbero rientrare quasi certamente nella I e II fase della mobilità (comunale e intercomunale), mentre molti dubbi ci sono ancora per i docenti delle fasi B e C da GM e da GaE, in relazione alla loro collocazione nelle diverse fasi dei movimenti.
Saranno collocati sempre nella I- II fase o si collocheranno in IV fase?
Dovrebbe essere esclusa per loro la III fase che riguarderebbe, in base esclusivamente la mobilità interprovinciale e professionale dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15.
Sarebbero, quindi, indispensabili e doverosi i chiarimenti in merito per ottenere risposta precisa alla seguente domanda:
Il trasferimento provinciale dei docenti D.O.S. neo- assunti, rientrerebbe, comunque, nella I o II fase sia per coloro che sono stati immessi nelle fasi 0 e A che per i neo-immessi nelle fasi B e C?
Se fosse così non sarebbe rispettato lo schema delle 4 fasi della mobilità prospettata dal MIUR, nel quale i docenti delle fasi 0 e A sarebbero in I e II fase, mentre i docenti delle fasi B e C sia da GM che da GaE, sarebbero in IV fase.
Però se fosse come ipotizzato nella domanda, sarebbe rispettato quanto prevede sempre il MIUR nel succitato schema, dove i docenti D.O.S. risulterebbero inseriti, indistintamente, nelle fasi I (comunale) e II (intercomunale).
Si tratta, quindi, a parere della scrivente, di disposizioni contraddittorie, per cui, anche se si tratta di disponibilità ancora teoriche, sarebbe necessario, prima di concretizzarle con esplicitazione nel CCNI, renderle coerenti e in sintonia fra loro.
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
Se tutti i docenti neo-immessi nell'anno scolastico 2015/16 potranno chiedere sicuramente trasferimento provinciale per il prossimo anno scolastico, la stessa cosa non può essere detta, per ora, per il trasferimento interprovinciale. Si tratta, infatti, di docenti che, in quanto neo-immessi, sarebbero nel vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo e conseguentemente non potrebbero partecipare ai movimenti interprovinciali.
Il piano di mobilità straordinario previsto dal comma 108 della legge 107, però, stabilisce una deroga a tale vincolo consentendo di presentare domanda di mobilità interprovinciale anche ai neo-immessi delle fasi B e C da GaE, escludendo, però, i neo-assunti nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da GM.
ALTRA MOBILITA'
Essendo docenti neo-immessi sono nel vincolo quinquennale, quindi non possono chiedere mobilità su posto comune.
Come docenti neo-immessi, inoltre, non hanno ancora superato l'anno di prova, che si concluderà il 31 agosto, per cui non potranno presentare neanche domanda di passaggio di ruolo sul sostegno in altro ordine o grado di istruzione.
Ci sono, quindi, ancora molte risposte che il MIUR dovrà fornire a tutti i docenti D.O.S. che, oltre al vantaggio di poter ottenere per la prima volta titolarità in una specifica scuola, hanno anche tante incognite da affrontare e per le quali chiedono giustamente precisi chiarimenti per eliminare in modo definitivo tutte le incertezze per il loro futuro professionale.
Prove di dialogo ma non è sufficiente
Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti
Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un'intesa su tutta la partita della mobilità.
I rappresentanti dell'amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto.
La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell'organico.
Importante per la Uil, considerando l'eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno.
Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati.
Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l'impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell'ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.
Nomine in ruolo Ata
A margine dell'incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l'obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.
Pagamento supplenti
I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.
L'incontro politico sblocca la trattativa
L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell'Amministrazione. E' questo il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR.
L'Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.
Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.
Roma, 29 dicembre 2015
E' questa la proposta presentata dal sindacato UIL al tavolo che si è aperto ieri al Ministero per la definizione degli ambiti territoriali e più in generale per la stipula dell'ipotesi di contratto Mobilità per l'a.s. 2016/17.
Anche la UIL, come le altre organizzazioni sindacali, ha dichiarato la propria indisponibilità a collaborare con l'Amministrazione centrale per trovare soluzioni condivise per la creazione degli ambiti territoriali, in quanto "sbagliati come concetto e irrealizzabili, frutto di scelte ideologiche che non coincidono con la realtà, da utilizzare come indistinto contenitore di professionalità dal quale i dirigenti dovranno "pescare" i docenti per gli incarichi triennali"
Mobilità 2016/17: sindacati non collaborano per definizione ambiti territoriali, ma Miur procede_ senza dare ascolto
Per la Uil deve essere chiaro che il piano straordinario di mobilità deve consentire a tutto il personale già di ruolo nonché al personale nominato nelle fasi 0, A e B, nomine effettuate dall'organico di diritto, di poter scegliere oltre che una nuova provincia anche una nuova scuola di titolarità, su tutti i posti disponibili e vacanti. Per questo personale la mobilità va fatta con le vecchie regole. Per questo la mobilità sugli ambiti territoriali potrà eventualmente essere concepita solo per il personale docente nominato sull'organico potenziato.
La Uil Scuola ha comunicato all'amministrazione la completa indisponibilità a firmare un contratto unico sulla mobilità che preveda l'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali. L'unica soluzione praticabile è quella che prevede due contratti: uno con le vecchie regole per tutti e uno per i docenti nominati nella fase C che prevede la mobilità sugli ambiti.
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi