LICEI MUSICALI | Una realtà positiva in continua crescita La querelle giuridica si ripete anche quest'anno: se giudicata illegittima la riduzione oraria andrà ripristinata la regolarità dell'organico.
Il piano di studi dei licei musicali è funzionale all'insegnamento dello strumento musicale in termini di vero e proprio esercizio professionale e non solo per una formazione di massima degli studi musicali. In questo ambito, è necessario che non si debbano fare "sconti" sul numero delle ore e sulla struttura del corso di studi.
Lo sanno bene gli studenti e le loro famiglie che dell'attivazione dei licei musicali ne costituiscono un vero e proprio vanto nel panorama dell'offerta formativa superiore a conferma di un trend di iscrizioni che va avanti ormai da molti anni e che si attesta intorno all'1%.
Licei musicali statali 131
Anno scolastico 2017
Numero studenti 15.696
Numero classi 787
Quando qualche anno fa, numerose città italiane hanno avuto il privilegio di tenere a battesimo i neonati Licei musicali, la notizia è stata accolta con plauso e soddisfazione, in special modo da coloro, addetti ai lavori e non, che da anni lavoravano per il conseguimento di tale obiettivo.
Oltre all'incremento delle possibilità di accesso all'istruzione musicale, i nuovi licei offrono anche l'opportunità di optare per un percorso formativo profondamente rinnovato.
La frequenza dei Licei musicali consente, peraltro, di risolvere il problema, assai gravoso per molti studenti, della doppia scolarità (cioè la frequenza dei corsi musicali insieme ad un altro istituto secondario): un problema che in passato ha costituito una delle cause più rilevanti dell' abbandono scolastico nei Conservatori.
Per questo, non si può consentire la superficiale riduzione di ore operata dal MIUR che mostra di conoscere poco o niente questo settore e puntualmente si presenta la stessa querelle: i genitori, già nell'anno scolastico 2015/16adirono il TAR per chiedere la "restituzione" delle ore soppresse e già lo scorso anno si è provveduto a ripristinare la regolarità dell'organico.
Sembrava tutto risolto invece il Ministero ha operato nello stesso modo, riproponendo l'ora di ascolto. Al tavolo dell'informazione sindacale la UIL, come aveva già fatto negli anni precedenti, aveva ribadito l'illegittimità della riduzione oraria.
I genitori hanno riproposto il ricorso e il TAR ha ribadito che non vi può essere una contrazione del piano di studio per i licei musicali confermando quando già in precedenza stabilito con la precedenza sentenza: ha sospeso la Nota MIUR Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 ed avente ad oggetto "Dotazioni Organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull'organico destinato ai licei musicali, disponeva:
«L'organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64). Per quanto riguarda l'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione. Per ciascun laboratorio di musica d'insieme attivato all'interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre».
A nostro avviso, l'interpretazione corretta della norma, così come applicata dal MIUR negli anni scolastici precedenti, prevede lo svolgimento delle 99 ore curricolari di strumento: le 3 ore di strumento nel biennio sono da intendersi nel modo che segue: 2 di esecuzione per il 1° strumento e 1 ora di esecuzione per il 2° strumento.
A questo punto sarebbe stato meglio porre i giusti rimedi alla situazione, per corrispondere alla domanda formativa di studenti e famiglie, riformulando la nota sugli organici e ristabilendo la seconda ora di lezione individuale per il primo strumento, così da aumentare di conseguenza le ore in organico e il numero dei docenti.
Invece il MIUR ha scelto di delegare alla magistratura la soluzione del problema ed ha proposto, in data 8 settembre 2017, appello al Consiglio di Stato in opposizione all'Ordinanza cautelare emessa lo scorso 30 agosto. La solita politica burocratica ed inconcludente.
Il Consiglio di Stato ha accolto i rilievi della UIL Scuola, intervenuta a tutela dei docenti dei Licei Musicali attraverso il patrocinio dell'Avvocato Domenico Naso e ha ordinato al MIUR di produrre chiarimenti volti a verificare se per le classi di concorso per le quali concorrono i docenti appellanti siano stati attivati corsi abilitanti ordinari.
Nell'ordinanza n. 4046/2016 pubblicata in data 19.09.2016 (allegata), il Consiglio di Stato ha quindi ordinato al MIUR di depositare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, "una relazione scritta, con eventuale documentazione allegata, attestante quanto oggetto della predetta richiesta" (ossia la verifica dell'attivazione dei corsi abilitanti ordinari).
I Giudici avvertono quindi il Ministero che "la mancata risposta entro il termine indicato potrà essere valutata rilevante sul piano dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio".
Ricordiamo che il Ministero dell'Istruzione aveva bandito la procedura concorsuale nazionale (bando emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 106 del 23 febbraio 2016) per nuove classi di concorso, fino a qualche giorno prima inesistenti, nonostante i licei musicali siano attivi sul territorio italiano da ormai dieci anni.
L'art. 3 (rubricato "Requisiti Di Ammissione") del citato Bando prescriveva che alla procedura concorsuale potesse partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti laureati con titolo valido per l'accesso per classi di concorso (A53, A55, A63, A64) in relazione alle quali non sono state attivate procedure di abilitazione e con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del MIUR.
Per tale motivo, la UIL Scuola si era alzata a difesa degli interessi dei docenti eaveva proposto, attraverso il proprio Ufficio legale, nell'interesse di numerosi ricorrenti, ricorso al TAR, chiedendo che, in via cautelare, venisse sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale e consequenziale sospensione della procedura concorsuale di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016.
Rigettata la domanda cautelare dal TAR e proposto appello al Consiglio di Stato, questo decideva in favore dei docenti.
Nei prossimi giorni, il MIUR dovrà dimostrare qualcosa di molto complicato, essendo tenuto a depositare al Consiglio di Stato una relazione scritta, con eventuale documentazione allegata, atta a dimostrare la pregressa attivazione di percorsi abilitanti ordinari (TFA) che in realtà non sono stati attivati dalla pubblica istruzione.Così, finalmente, grazie alla meticolosa azione legale portata avanti negli ultimi mesi dalla UIL Scuola si è compiuto un passo decisivo per la sospensione di una procedura concorsuale che non sarebbe mai dovuta iniziare.
In attesa che il procedimento segua il suo corso, si può concludere che le doglianze dei docenti dei licei musicali, la cui voce ha avuto eco attraverso l'iniziativa della UIL Scuola, è stato finalmente ascoltato e preso in considerazione da parte del Consiglio di Stato.
GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI CHE HANNO RICHIESTO L'UTILIZZAZIONE NEL LICEO MUSICALE IN PROVINCIA
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE
CONTINO Renato TO 25/02/60 (A032 ) punti 261 prec.art.6 bis c.7
GUIDOBONO Daniele AL 05/12/61(AJ77) punti 129
CAMAGNA Pier Paolo AL
04/05/65(AJ77) punti 121
PERFUMO Marina AL 26/10/67 (AJ77 ) punti 33
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CLARINETTO
REPETTO Giuseppe AL 05/04/64(AC77) punti 239
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CHITARRA
SILLETTI Marco AO 12/06/63 (AB77) punti 145
PANDIANI Gabriele MI 08/01/72(AB77) punti 30
COMUNICAZINE AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE E ISTITUTI di istruzione secondaria di I e II grado
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA
SCUOLA PROVINCIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Domanda di utilizzazione presso il nuovo indirizzo di Liceo musicale – Istituto " Saluzzo –Plana" di Alessandria.
Si trasmette in allegato il modello che potrà essere utilizzato per la presentazione, con modalità cartacea, della domanda di utilizzazione parziale per l'a.s. 2014/15 presso il nuovo indirizzo di Liceo musicale che funzionerà presso l' Istituto " Saluzzo – Plana " di Alessandria.
Si avverte che, come previsto dall'art.6 bis dell'ipotesi di C.C.N.I. relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ai docenti parzialmente utilizzati sul Liceo musicale non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si renderanno disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa.
f.to IL REGGENTE Antonino Meduri
Ufficio Organici e Movimenti Scuole
Secondarie/Ruolo/ Contenzioso/ Referente Informatico 1
Responsabile del procedimento: Lucia Carriere
tel. 0131/ 287211- 287215 - fax 0131/ 222597- e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Via Gentilini, 3 – 15100 ALESSANDRIA
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