Si ricorda che la Corte Costituzionale (sent n.152 del 23 giugno 2020) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l'incremento sia concesso "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" e non anche "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".
L'INPS, con la circolare n. 107 (del 23 settembre 2020) precisa che tale requisito anagrafico di sessanta anni è discriminatorio, in quanto colui che è totalmente invalido, non ha diritto a una minore tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
Pertanto, il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Nella Circolare INPS sono riportati i limiti di reddito IRPEF del beneficiario coniugato o meno.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti.
Si precisa, infine, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
A coloro che presentano la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017 il decreto ministeriale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità per i lavoratori affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto.
Il decreto precisa che sono destinatari di questa particolare forma di pensionamento solo i lavoratori affetti dalle patologie di origine professionale ovvero quale causa di servizio specificatamente indicate dalla norma.
Per conseguire la pensione di inabilità, i richiedenti devono far valere almeno 5 anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa, e avere ottenuto da parte dell'INAIL, o di altre amministrazioni competenti, il riconoscimento delle patologie di origine professionale. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; è incumulabile con la rendita vitalizia dell'INAIL e con altri benefici pensionistici.
Solo per il 2017, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Le istanze saranno accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Gli ufficio di Patronato ITAL sono a disposizione per fornire informazioni ai lavoratori.
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