Immissioni in ruolo faq ed ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO docenti presenti in più graduatorie, come scegliere posto più favorevole quest'anno o nei prossimi
D. Se quest'anno accetto la proposta di assunzione da GaE (con riserva), l'anno prossimo potrebbero chiamarmi dalla GM in cui sono inserita per lo stesso posto/classe di concorso?
R. Sì, è possibile, in quanto entrando in ruolo da GaE si permane nella GM. La cancellazione dalle graduatorie, a partire dall'a.s. 2018/19 interesserà infatti solo la GAE, come stabilito dalla L. 167/09, che ha disposto la cancellazione degli aspiranti da tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta di ruolo.
D. Sono iscritta nella GAE a pieno titolo e allo stesso tempo sono presente in due GM differenti, ossia per due diverse classi di concorso. Accettando il ruolo da una GM posso, nello stesso anno scolastico, accettare un'altra eventuale proposta di ruolo dall'altra GM? Sia nel caso di differente provincia sia nel caso di uguale provincia?
R. Premettiamo che accettando da GM, sarà depennata dalle GaE, a prescindere se la classe di concorso/tipologia di posto è uguale o diversa.
Non può accettare un'altra eventuale proposta nella stessa provincia, in quanto si tratta della stessa tipologia di graduatoria (GM e GM).
Le istruzioni operative (allegato A) dicono infatti: "L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione). "
Allo stesso modo, poiché è consentita l'accettazione di un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione) non può accettare neanche in altra provincia trattandosi di proposta che proviene sempre dalla GM.
D. Se ricevo proposta di ruolo su posto di sostegno (non ho vincolo di priorità) e rifiuto, posso accettare, nell'anno scolastico successivo, una proposta di assunzione da Comune? Verrò depennata se non accetto?
R. A nostro parere sarà depennata dalla GM sostegno, ma potrà accettare la nomina dall'altra GM in cui è inserita.
Rispetto ai concorsi precedenti infatti il sostegno è stato trattato come "classe di concorso" e non come elenco aggregato alla classe di concorso.
Pertanto ne derivano tutti i benefici associati alle classi di concorso. In ogni caso prima di rifiutare l'assunzione consigliamo di farsi mettere per iscritto dall'Ufficio Scolastico di riferimento la possibilità.
D. Sono inserita nelle Gae, scuola primaria e infanzia, di una provincia della Liguria e allo stesso tempo nella GM scuola Primaria in Sicilia. Se accetto ruolo da GaE, posso poi accettare un'eventuale proposta da GM primaria in Sicilia?
R. Sì, le istruzioni operative per le immissioni in ruolo lo prevedono espressamente. Si può accettare anche per il medesimo insegnamento/posto, trattandosi di diversa graduatoria.
D. Sono vincitrice concorso 2016 per la materia A28 e idonea (sempre concorso 2016) sostegno primo grado, entrambi nella stessa regione. Qualora dovesse arrivare il ruolo per il sostegno quest'anno e accetto, l'anno prossimo posso accettare il ruolo sulla materia o c'è il vincolo dei 5 anni sul sostegno?
R. Il vincolo riguarda la mobilità. Può accettare.
D. Sono inserito nelle GM per due diverse classi di concorso, in una delle quali sono idoneo oltre il 10%. Posso essere convocato per entrambe le classi di concorso ? O sarò escluso da quella in cui risulto idoneo oltre il 10%? Se sarò convocato per entrambe potrò aspettare la chiamata dei presidi migliore.
R. Si, può essere convocato per entrambe le classi di concorso, qualora ci fossero posti disponibili per arrivare alla sua posizione già nell'a.s. 2017/18.
I vincitori del concorso a cattedra 2016 sono tutelati dalla legge 107/2015, mentre per gli idonei oltre il 10% è intervenuto il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che permette la loro assunzione se ci sono posti disponibili (quindi assunzione non garantita ma legata al numero di posti disponibili nell'arco di vigenza della graduatoria).
La chiamata dei dirigenti rientra, invece, in un'altra distinta fase successiva- All'atto della convocazione sceglierà quale proposta accettare (tra le due relative alle classi di concorso, la invitiamo a leggere le FAQ sulla possibilità di essere convocato da stessa procedura per due classi di concorso diverse) e poi l'ambito territoriale. La chiamata diretta si svolge dopo la scelta dell'ambito.
D. Qualora venissi convocata da GM Infanzia e accettassi la proposta di assunzione, potrei poi in un secondo momento cambiare per primaria se fossi convocata dopo?
DI. R. Sì può farlo ma per diversa provincia. Le istruzioni operative infatti lo escludono per la stessa provincia, ma non indicano divieto per altra provincia.
D. Se accetto proposta assunzione da GaE, l'anno successivo posso accettare un'eventuale proposta da GM?
R. Sì, è possibile. Fermo restando che la proposta da GM è su base regionale, sceglierà l'ambito territoriale disponibile quando si arriverà al suo turno di scelta.
D. Che cosa si intende per "altra graduatoria" nelle istruzioni operative del Miur?
R. Si intende il tipo di graduatoria, ossia di merito o ad esaurimento.
D. Sono presente come vincitrice in due GM della stessa regione: materia e sostegno. Se accetto il ruolo sulla materia sarà possibile nello stesso anno accettare nuova proposta di ruolo su sostegno?
R. Sì, è possibile.
D. Se accetto una proposta di nomina su sostegno da GM, posso accettarne un'altra, in anni scolastici successivi, su posto comune nella stessa regione e sempre da GM?
R. Sì.
D. Sono un' insegnante inserita sia in GAE che in graduatoria di merito concorso 2016. Posso accettare una proposta di nomina su posto comune da GM su un determinato ambito territoriale e poi accettarne un'altra per il medesimo posto da GAE ma in una provincia diversa della medesima regione della prima?
R. Nello stesso anno sì. L'anno successivo no, in quanto verrebbe depennata dalle GaE.
D. Sono stato immesso in ruolo lo scorso anno scolastico da graduatoria di merito sul sostegno nella scuola secondaria di I grado. Quest'anno posso accettare un'altra proposta di nomina per un altro insegnamento dalla relativa Graduatoria di merito?
R. Sì, può accettare.
D. Se si è immessi in ruolo su posto comune da una GM, poi si può lasciare per un'altra GM sempre su posto comune relativa alla stessa regione?
R. No, nello stesso anno, è possibile solo si è immessi da altro tipo di graduatoria, quindi nel caso suddetto da GaE.
D. Chi è stato assunto a tempo indeterminato da GaE ed ha superato anche anno di prova, accettando proposta da concorso, per lo stesso tipo di posto/classe di concorso, perde titolarità sulla scuola ottenuta per trasferimento? Anno di prova resta confermato?
R. La titolarità la perde, in quanto sceglierà un ambito territoriale della regione in cui ha svolto il concorso. L'anno di prova resta confermato.
D. Ho vinto sia il concorso sul posto comune, sia quello sul sostegno in due regioni diverse, e dunque, sono inserito in due diverse graduatorie di merito. Ho accettato/rinunciato una proposta di nomina su sostegno, posso accettarne un'altra, nel medesimo anno scolastico, su posto comune in una provincia/regione diversa?
R. Sì, è consentito.
Dopo le istruzioni su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, arrivano dal Ministero dell'Istruzione le indicazioni per gli immessi in ruolo del 2017/2018.
Come riporta la nota 28578/17 ( in allegato ) ha fornito infatti le prime indicazioni per le assunzioni in ruolo del 2017/2018.
Per quanto riguarda il personale docente, si attendono i risultati della mobilità della scuola secondaria di II grado (20 luglio), per le tabelle di ripartizione delle assunzioni previste (circa 52.000).
Sempre nello stesso periodo saranno pubblicate le tabelle del personale ATA e del personale educativo (per un numero di posti che dovrebbe corrispondere ai pensionamenti) e le relative istruzioni operative.
Per il personale docente sono state già rese disponibili le istruzioni operative, relativi all'Allegato A della nota ministeriale.
Si ritiene precisare che il punto 12) presenta una dizione confusa sulla possibilità di opzione tra le possibili assunzioni e siamo già impegnati a chiederne la correzione.
Le assunzioni avverranno normalmente al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dal concorso 2016.
Per quanto concerne i docenti della scuola secondaria le assunzioni si effettueranno con le nuove classi di concorso alle quali sono state ricondotte anche le graduatorie ad esaurimento.
Sempre per la scuola secondaria, potranno essere assunti dal concorso 2016, in caso di disponibilità di posti, anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato tutte le prove ma non si sono collocati nella graduatoria di merito.
In questa scheda affronteremo in maniera dettagliata i criteri e la durata del Periodo di Prova di ogni singolo profilo professionale, il periodo da computare e quello non valutato.
Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
Ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.
In questa scheda affronteremo in maniera dettagliata i criteri e la durata del Periodo di Prova di ogni singolo profilo professionale, il periodo da computare e quello non valutato.
Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
Ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.
Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo.
In riferimento all'art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:
2 mesi per i profili delle aree A e A super;4 mesi per i restanti profili.
Nello specifico:
Profilo
Periodo di prova
AREA A – Collaboratore Scolastico
2 mesi
AREA As – Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi
2 mesi
AREA B – Assistente Amministrativo
4 mesi
AREA B – Assistente Tecnico
4 mesi
AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere
4 mesi
AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione)
4 mesi
In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:
le domeniche ed i giorni festivi;i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolasticail periodo trascorso in mandato parlamentare;le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell'orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l'obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
i permessi retribuiti;i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;i periodi di aspettativa per coniuge all'estero;i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);le ferie;le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del CCNL.
Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell'anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E' servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell'anzianità.
Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell'anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.
Il periodo di prova può essere prorogato anche per esito sfavorevole della valutazione.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.
Giorno di convocazione dei sindacati al Miur. All'ordine del giorno l'illustazione della circolare che il Miur si appresta ad inviare agli USR sull'applicazione della fase C del piano straordinario di assunzioni e le problematiche delle supplenze ATA.
Piano straordinario di assunzioni: fase C
Ciò di cui si parlerà oggi al Miur lo abbiamo anticipato nel nostro articolo Assunzioni fasi C. Indicazioni potenziamento: quali sono le aree disciplinari, utilizzo insegnanti anche in ordini di scuola diversi
La macchina del potenziamento si è messa in moto. Lo sa bene chi in questi giorni ha partecipato ai Collegi docenti, ma sappiamo anche fino a quando non arriveranno delle indicazioni più chiare, si procederà alla cieca.
La fase C dovrebbe riguardare i 42.200 aspiranti al ruolo (cioè coloro che hanno presentato la domanda e non sono stati assunti nella fase B). Da questo numero bisogna sottrarre i docenti di scuola dell'infanzia, per i quali non ci sarà potenziamento.
I sindacati sono preoccupati che, nonostante la domanda sia inferiore all'offerta, non si riuscirà a far combaciare le richieste delle scuole con i precari presenti nelle graduatorie.
Inoltre, ci si chiede quale potrà essere la sorte dei posti eventualmente non assegnati (a supplenza? dovrebbe essere da escludere per l'a.s. 2015/16)
Sappiamo già da tempo che il Miur nella circolare chiederà alla scuola di indicare non le specifiche classi di concorso, ma le aree disciplinari, individuate in
linguistica (sia per lingue straniere che potenziamento dell'italiano come seconda lingua)scientificaartistico musicalemotorialaboratorialeumanistica (nella quale includere i percorsi socio - economici e quelli sulla legalità). Nel secondo ciclo questi ultimi costituiscono un'area disciplinare distinta
N.B. La specifica classe di concorso dovrebbe poter essere richiesta per il posto già attivato per l'esonero o il semiesonero del vicario (e attualmente conferito con supplenza fino all'avente diritto)
Secondo la CISL Scuola inoltre sembra inevitabile uno slittamento dei tempi inizialmente previsti per l'invio delle richieste da parte delle scuole, circa una decina di giorni. Dovranno infatti essere i Collegi docenti a deliberare la richiesta di organico potenziato nell'ambito del POF 2015/16. Collegio docenti, adempimenti ottobre. Dal POF triennale al piano di formazione dei docenti, all'alternanza scuola-lavoro
Supplenze ATA
Dopo la richiesta unitaria da parte dei sindacati rappresentativi, il Capo Dipartimento per l'Istruzione ha indetto per oggi una convocazione per trovare una soluzione operativa per arginare il limite posto dalla legge di Stabilità alle supplenze saltuarie del personale ATA.
La situazione risulta particolarmente complessa, come abbiamo evidenziato nell'articolo Se il bidello si ammala la scuola chiude?
Anno di prova insegnanti
Per giorno 23 settembre è prevista un'altra convocazione, il cui ordine del giorno è la formazione dei docenti, l'anno di prova, la valutazione dei dirigenti scolastici, i nuovi criteri di riparto del fondo di funzionamento e lavoratori e piano digitale scuola nazionale.
L'ESITO DELL'INCONTRO TENUTOSI IL 6 LUGLIO PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE AVENTE AD OGGETTO IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI IN RUOLO PER L'A.S. 2015-16
Il vice direttore dell' USR Piemonte, Giuseppe Bordonaro, ha illustrato alle OO.SS. regionali l'ipotesi di procedura per le assunzioni in ruolo per l'a.s. 2015-16
Sono confermate le tre fasi di cui si parla nei media. La prima fase (FASE A) è suddivisa in due (FASE 0 +FASE 1A) ed è una fase regionale/provinciale, le altre due invece sono a livello nazionale.
FASE 0: E' immediatamente attuabile in quanto riguarda il turn over e non necessita quindi di nessun nuova norma. Nelle intenzioni dell'USR Piemonte, andrebbe fatta in tempi strettissimi (15/20 luglio) e riguarderebbe il contingente già approvato dal MEF (tabelle già pubblicate) ed i posti andrebbero suddivisi tra le graduatorie dei concorsi ordinari (comprese quelle antecedenti il 2012) e le GAE con possibilità di riversamento da una graduatoria all'altra, nel caso una delle due risultasse esaurita.
Non sarà possibile però, come avveniva in passato, fare nessun tipo di compensazione tra una classe di concorso e un'altra. Ad esempio, le graduatorie di sostegno della scuola secondaria di I grado in Piemonte, risultano essere esaurite sia a livello di concorso ordinario, che di GAE. In passato, questi posti non assegnati, venivano distribuiti su sostegno di altri ordini di scuola, quest'anno invece ciò non avverrà e questi posti verranno assegnati alle fasi successive.
Per evitare sovrapposizioni con gli utilizzi o con le assegnazioni provvisorie, in un primo momento si provvederà soltanto all'individuazione dei nominativi cui si propone l'assunzione a tempo indeterminato. La scelta della sede di servizio verrà effettuata verso la fine di agosto, dopo le operazioni di mobilità annuale.
In pratica l'amministrazione:
– convocherà gli interessati delle varie graduatorie dell'ordinario per la scelta della provincia
– Trasmetterà ai vari UST i posti residuati da tale operazione
– Gli UST procederanno ad inviare delle mail su PEC scorrendo le GAE interessate sulla base del 50% dei posti ai quali verranno aggiunti quelli provenienti da graduatorie del concorso ordinario esaurite.
FASE 1A: Riguarda quei posti in organico di diritto che non sono stati assegnati nella fase 0. In pratica è un'appendice della FASE 0 con la differenza che, in questa fase, le graduatorie dei concorsi ordinari antecedenti il 2012, non possono essere utilizzate. La procedura è sostanzialmente simile a quella della fase 0 e, anche in questa fase, sarà possibile riversare i posti da una graduatoria all'altra e tutto avverrà senza la scelta della sede di servizio che verrà fatta a fine agosto. Tale fase verrà avviata dopo il 17 luglio (data prevista per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sulla scuola).
La tempistica prevista per la FASE A è tale che, entro il 14 agosto, ogni USR dovrà inviare un prospetto dettagliato con l'indicazione dei posti in organico di diritto non assegnati nella fase A.
Da quanto emerso nella discussione, il 17 agosto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto che dá avvio alla fase nazionale del piano di assunzioni straordinario.
Tutti coloro, inscritti nelle GAE o inseriti nelle graduatorie del concorso del 2012 che non sono rientrati nella FASE A, avranno una decina di giorni di tempo per compilare una domanda di assunzione con indicazione delle province presso le quali sarebbero disponibili ad essere assunti a tempo indeterminato.
Sulla base dell'incrocio delle varie graduatorie e sulla base dei posti disponibili non assegnati nella FASE A, si verrà nominati in ruolo entro il 15 settembre.
In pratica per la FASE B si prevede la seguente tempistica:
– Entro il 14 agosto i vari USR trasmettono al MIUR il contingente dei posti rimasti dopo la FASE A
– Il 17 agosto esce in Gazzetta il decreto per l'avvio della fase nazionale del piano straordinario di assunzioni
– Dal 17 al 27/30 agosto??? (si è parlato comunque di massimo 10/15 giorni) gli interessati compilano la domanda con indicazione delle province da utilizzare per la loro immissione in ruolo
– Entro il 15 settembre, il sistema individua i docenti da assumere sui residui posti in organico di diritto
– I docenti interessati dovranno prendere servizio sulla sede loro assegnata.
E' evidente che, stando così le cose, le nomine a tempo determinato, slitterebbero dopo il 15 settembre.
Per la FASE C, occorrerà aspettare un paio di mesi e le nomine saranno solo giuridiche. Entro ottobre, infatti, le singole scuole dovranno proporre le modalità di utilizzo delle risorse previste dall'organico dell'autonomia. Solo dopo infatti sarà possibile capire quali saranno le classi di concorso interessate.
In pratica per la FASE C si prevede la seguente tempistica:
– Dopo il 15 settembre l'USR darà indicazione alle singole scuole di quante risorse aggiuntive potranno contare nell'a.s. 2016/17
– Sulla base di ciò, le scuole, entro il 31 ottobre 2015, dovranno elaborare un POF con l'indicazione di come intendono usare le risorse aggiuntive assegnate e inviarlo agli USR
– Gli USR, verificata la compatibilità, elaboreranno i dati ricevuti e li invieranno al MIUR.
– Sulla base di questi dati, il MIUR provvederà a scorrere le graduatorie nazionali, divise per province, e all'assunzione giuridica degli interessati. Tali operazioni dovrebbero concludersi entro dicembre 2015.
Anno prova: 150 mila neoassunti, ci sarà modifica.
Santerini: "formarli all'Università e licenziarli se non hanno competenze", di Paolo Damanti
Ricorrere alle facoltà universitarie per formare i 150mila nuovi docenti che saranno assunti a settembre 2015 e riformare anno di prova. Santerini "prevedere rinvio contratto o licenziamento.
Una riforma articolata, contenuta in una risoluzione, quella che ieri l'On. Santerini ha presentato presso la settima Commissione Cultura alla Camera.
La Santerini ha chiesto alla VII Commissione di appoggiare la sua proposta che prevede un intervento di formazione straordinario per i docenti neoassunti: in particolare nella lingua straniera e nell'informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento.
Una formazione che prevede, anche, l'utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie.
Insomma, una vera e propria rivoluzione dell'anno di formazione dei docenti neoassunti, basato su crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto.
La proposta avanza anche la necessità di rivedere la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici).
Una risoluzione che, ieri, è stata presentata e nei prossimi giorni sarà oggetto di dibattito e votazione.
A margine è intervenuto anche il Sottosegretario Toccafondi che si è riservato un intervento in un secondo momento. Intervento molto atteso, la posizione del Governo avrà un peso rilevante su ciò che sarà accolto della risoluzione, dato che si appresta ad emanare il Decreto di riforma, nel quale, ormai inevitabilmente, sarà presente una modifica dell'anno di prova.
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