Il padre non ha diritto ai permessi giornalieri (artt. 39 e 40 del T.U. 151/2001) se la madre è casalinga, a meno dell'impossibilità di questa di dedicarsi al figlio per ragioni concrete e ben documentate.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4993/2017, superando precedenti indirizzi interpretativi.
Il caso riguarda un poliziotto che aveva proposto ricorso al TAR dopo che era stata negata la sua richiesta di fruire dei periodi di riposo previsti dall'art. 40, lett. c), del T.U. n. 151/ 2001, in quanto la compagna era una "casalinga". Ad avviso del ricorrente la casalinga non sarebbe per definizione una "lavoratrice dipendente", pertanto ai sensi del citato art. 40 avrebbe dovuto godere lui dei permessi.
Su questo aspetto, come rileva lo stesso Consiglio di Stato, vi sono tuttavia orientamenti contrastanti, in ordine all'interpretazione da riconoscere alla locuzione "lavoratrice dipendente" di cui alla lett. c) dell'art. 40. Questo articolo prevede che "1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre".
Numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice che svolge un'attività non retribuita a favore della propria famiglia che la distoglie dalla cura della prole. Pertanto il padre potrà beneficiare di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto "lavoratrice non dipendente" e pur tuttavia impegnata in attività (quella di "casalinga") che la distolgano dalla cura del neonato.
Per altri, invece, la casalinga non può essere parificata alla donna "non lavoratrice dipendente", posto che "la considerazione dell'attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare non esclude, ma, al contrario, comprende anche le cure parentali". D'altronde, il fatto di poter gestire il proprio tempo nell'ambito familiare, le consente di dedicare l'equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure del figlio. Orientamento condiviso ora dal Consiglio di Stato.
Si precisa inoltre nella sentenza che gli articoli 39 e 40 sanciscono la priorità della madre nella fruizione dei permessi: il padre può accedere a tale misura solo in casi predeterminati e tassativi, solo quando la madre, per le circostanze puntualmente stabilite dalla norma, non possa, non voglia o non sia nella condizione di fruire di tali riposi.
"Peraltro, se la madre è casalinga ma, per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato, allora il padre potrà comunque fruire del riposo in questione: è vero, infatti, che la condizione di casalinga consente, in linea generale e di norma, di assicurare una presenza domestica, ma, laddove ciò nella concreta situazione non sia effettivamente possibile, si determina un vuoto di tutela del minore cui può sopperirsi con la concessione, al padre, del riposo giornaliero ex art. 40".
Si rammenta a ogni buon conto che il Consiglio di Stato, con la precedente sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, aveva ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri anche nel caso di moglie casalinga.
Il Consiglio di Stato ha accolto i rilievi della UIL Scuola, intervenuta a tutela dei docenti dei Licei Musicali attraverso il patrocinio dell'Avvocato Domenico Naso e ha ordinato al MIUR di produrre chiarimenti volti a verificare se per le classi di concorso per le quali concorrono i docenti appellanti siano stati attivati corsi abilitanti ordinari.
Nell'ordinanza n. 4046/2016 pubblicata in data 19.09.2016 (allegata), il Consiglio di Stato ha quindi ordinato al MIUR di depositare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, "una relazione scritta, con eventuale documentazione allegata, attestante quanto oggetto della predetta richiesta" (ossia la verifica dell'attivazione dei corsi abilitanti ordinari).
I Giudici avvertono quindi il Ministero che "la mancata risposta entro il termine indicato potrà essere valutata rilevante sul piano dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio".
Ricordiamo che il Ministero dell'Istruzione aveva bandito la procedura concorsuale nazionale (bando emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 106 del 23 febbraio 2016) per nuove classi di concorso, fino a qualche giorno prima inesistenti, nonostante i licei musicali siano attivi sul territorio italiano da ormai dieci anni.
L'art. 3 (rubricato "Requisiti Di Ammissione") del citato Bando prescriveva che alla procedura concorsuale potesse partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti laureati con titolo valido per l'accesso per classi di concorso (A53, A55, A63, A64) in relazione alle quali non sono state attivate procedure di abilitazione e con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del MIUR.
Per tale motivo, la UIL Scuola si era alzata a difesa degli interessi dei docenti eaveva proposto, attraverso il proprio Ufficio legale, nell'interesse di numerosi ricorrenti, ricorso al TAR, chiedendo che, in via cautelare, venisse sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con contestuale e consequenziale sospensione della procedura concorsuale di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016.
Rigettata la domanda cautelare dal TAR e proposto appello al Consiglio di Stato, questo decideva in favore dei docenti.
Nei prossimi giorni, il MIUR dovrà dimostrare qualcosa di molto complicato, essendo tenuto a depositare al Consiglio di Stato una relazione scritta, con eventuale documentazione allegata, atta a dimostrare la pregressa attivazione di percorsi abilitanti ordinari (TFA) che in realtà non sono stati attivati dalla pubblica istruzione.Così, finalmente, grazie alla meticolosa azione legale portata avanti negli ultimi mesi dalla UIL Scuola si è compiuto un passo decisivo per la sospensione di una procedura concorsuale che non sarebbe mai dovuta iniziare.
In attesa che il procedimento segua il suo corso, si può concludere che le doglianze dei docenti dei licei musicali, la cui voce ha avuto eco attraverso l'iniziativa della UIL Scuola, è stato finalmente ascoltato e preso in considerazione da parte del Consiglio di Stato.
Scuola, diplomati magistrali nelle GaE: sentenza Consiglio di Stato slitta al 16 novembre di C.L. 21.5.2016
Ultime notizie scuola, sabato 21 maggio 2016: sentenza di merito del Consiglio di Stato slitta al prossimo 16 novembre, ecco perchè.
Fumata grigia per la sentenza di merito a favore dei diplomati magistrali, attesa dal Consiglio di Stato: come riportato, infatti, dal sito specializzato 'Tecnica della Scuola', l'organo giuridico, attraverso un'ordinanza pubblicata il 19 maggio scorso, ha fissato al prossimo 16 novembre, la nuova Adunanza Plenaria per trattare la delicatissima questione.
Ultime news scuola, sabato 21 maggio 2016: Consiglio di Stato rinvia sentenza di merito diplomati magistrali
Come annunciato anche dallo studio Delia, la decisione del Consiglio di Stato si farà ulteriormente attendere, in quanto si è disposto un approfondimento dell'attività istruttoria. L'ordinanza del 27 aprile scorso sancì il diritto degli insegnanti in possesso del diploma magistrale all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ma venne trattato un procedimento in fase cautelare: successivamente, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto opportuno acquisire altri elementi istruttori (l'Amministrazione sarà chiamata ad esaudire le richieste entro novanta giorni) attraverso le quali possa essere definito un quadro più preciso della situazione.
Sentenza CdS rinviata al 16 novembre: serve un'ulteriore attività istruttoria
Le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato sono da ricondurre principalmente al numero di docenti che sarebbero coinvolti nell'eventualità di un giudizio a favore; c'è da considerare, inoltre, il numero di insegnanti in possesso del solo titolo abilitativo del diploma magistrale che sono stati già eventualmente inseriti nelle GaE per effetto di sentenze favorevoli oltre a quelli che hanno frequentato i corsi abilitanti secondo quanto indicato dal decreto legge N. 97 del 7 aprile 2004 (articolo 2 comma c bis) e che sono entrati in graduatoria proprio per il conseguimento del titolo abilitante aggiuntivo. Infine, il Consiglio di Stato, nel rinviare la propria decisione, ha considerato l'incidenza dell'eventuale assorbimento nelle GaE degli insegnanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
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