L'emergenza sanitaria si è tradotta in emergenza occupazionale? Le misure attuate dal Governo stanno rispondendo, ed in che modo, alla tenuta del nostro mercato del lavoro? Quali sono i primi effetti delle novità in tema di contratti a tempo determinato e licenziamenti, contenute nella Legge Cura Italia e nel DL Rilancio attualmente in corso di conversione?
A tutte queste domande cercheremo di rispondere, avvalendoci dei recentissimi dati amministrativi (Fonte Inps e Ministero del Lavoro) e statistici (Istat), che potranno essere utili per cogliere aspetti su cui orientare riflessioni e proposte.
Abbiamo, purtroppo, vissuto in un recente passato una pesante crisi da cui il nostro sistema Paese ha cercato, e cerca ancora oggi, di risollevarsi. La difficilissima crisi economico-finanziaria del 2008 si trascinò dietro lunghi anni di effetti negativi sul versante occupazionale. In quel contesto, accanto ai classici ammortizzatori sociali, venne introdotta per la prima volta la cassa integrazione in deroga, uno strumento, gestito direttamente dalle Regioni, che si rivelò di fondamentale importanza per la salvaguardia di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che non avevano strumenti di sostegno al reddito. In quegli anni di crisi acerrima, si cominciò a parlare di una riforma degli ammortizzatori sociali e ieri, come oggi, il Sindacato scongiurò fortemente l'idea di una riforma in costanza di crisi.
A distanza di qualche anno, siamo di nuovo in presenza di una crisi che purtroppo non crediamo presenterà un conto più basso di quello del 2008. Ma forse oltre ai vigenti e strutturati ammortizzatori sociali, la neo reintrodotta cassa in deroga e gli strumenti di sostegno al reddito creati dalla bilateralità, riusciranno a tamponare un'emorragia occupazionale di cui è impossibile per ora fare previsioni.
I dati di maggio sulla cassa integrazione diffusi ieri dall'Inps mostrano numeri mai visti in precedenza. Le ore autorizzate con causale "emergenza sanitaria Covid-19" sono state nel bimestre aprile-maggio 2020 pari a circa 1,7 miliardi. Ciò significa aver salvaguardato, secondo nostre stime, 5 milioni di posti di lavoro. Il confronto sull'enormità di questi numeri è più chiaro se si pensa che nel peggior anno della precedente crisi (2010) sono state autorizzate 1,3 miliardi di ore.
I dati Istat riferiti al I trimestre 2020 ci dicono che abbiamo avuto un contenuto calo tendenziale dell'occupazione (-0,2%). A ciò ha contribuito sicuramente il combinato disposto di alcune misure introdotte sin da subito: il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e la durata della cassa integrazione. Ma con il passare del tempo ci si è finalmente accorti che la cassa integrazione, come abbiamo più volte sostenuto come Organizzazioni Sindacali, terminerà prima della fine del blocco dei licenziamenti calendarizzato per il 17 agosto prossimo. E a quel punto cosa succederà in presenza di un vulnus tra fine ammortizzatori e divieto di licenziare? E, dopo il 17 agosto, riusciremo a ottenere un ulteriore blocco dei licenziamenti accompagnato dagli ammortizzatori?
Intanto, i primi dati dell'Inps ci informano che i licenziamenti per motivi economici, nel I trimestre 2020, sono diminuiti dell'11, 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
C'è poi il tema delle lavoratrici e lavoratori con contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, su cui prima il Cura Italia e poi il DL Rilancio hanno previsto delle deroghe alla normativa vigente.
Si è passati dalla deroga allo stop&go contenuta nel primo atto del Governo, alla eliminazione delle causali inserita solo con il secondo Decreto Legge emanato il 19 maggio, che ne ha previsto una vigenza fino al 30 agosto. Il lockdown ha portato a mancate proroghe e rinnovi di contratti a termine e ciò è visibile nei dati pubblicati dall'Inps in cui si fotografa la perdita di 200 mila attivazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, insieme alla perdita di 120 mila attivazioni di rapporti di somministrazione a tempo determinato.
La riduzione di questi contratti, già presente a seguito della impossibile applicazione delle causali introdotte dal Decreto Dignità, oggi è maggiormente evidente con l'attuale crisi in atto. Sarà importante, come più volte richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, che il tema delle causali venga definitivamente demandato alla contrattazione collettiva e che, da subito, si liberalizzino le causali fino a fine anno per aiutare a rimettere in moto un mercato del lavoro profondamente in sofferenza.
Sperando che questo elaborato possa essere uno strumento di analisi e conoscenza dello stato dell'arte per tutti voi, buona lettura.
Roma, 19 giugno 2020
Ieri Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un Verbale di Incontro con la Regione, che si è tenuto lo scorso11 aprile, rappresentata dall'Assessore Elena Chiorino che, pur in assenza di un accordo regionale con gli istituti di credito presenti in Piemonte, ha concordato con il Sindacato alcuni impegni per garantire l'anticipo di CIGO, FIS, CGID a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori sospesi dal lavoro con il Covid-19, tramite la Convenzione nazionale ABI/CGIL-CISL-UIL del 30 marzo 2020.
La Convenzione ABI/OO.SS. ha ottenuto una grande adesione dell'intero sistema bancario nazionale, più del 92% degli istituti di credito ha già aderito all'impegno dell'anticipo.
Anche in Piemonte l'adesione è stata molto alta, sono pochissime le banche che non hanno ancora risposto (vi alleghiamo l'elenco degli Istituti di Credito con sedi in Piemonte che hanno aderito) tuttavia permangono criticità e problemi che abbiamo chiesto alla Regione di affrontare:
a) mancano ancora procedure operative certe che assicurino ai lavoratori delle banche ed ai correntisti le soluzioni telematiche necessarie a garantire sicurezza e trasparenza di informazione sugli anticipi;
b) le banche aderenti alla convenzione ABI non hanno ancora fornito le garanzie necessarie ad operare anche nei confronti di lavoratori che non rientrano tra i propri correntisti e quindi manca ancora una garanzia generale sull'anticipo;
c) si è registrata, almeno in questa prima fase, una non volontà per le Banche ad aderire ad accordi bilaterali con la Regione Piemonte per facilitare l'anticipazione ai lavoratori, che viceversa non si è manifestata in Emilia e Lombardia dove invece si sono concordati gli anticipi in un accordo regionale con le parti sociali;
d) un problema particolare si pone per i correntisti di Banco Posta, ad oggi esclusi dalla possibilità dell'anticipo, per i quali e necessario un accordo nazionale specifico sul quale sono impegnate le strutture nazionali.
Con il Verbale sottoscritto la Regione ha assunto i presenti impegni:
1) chiederà all'ABI regionale e a tutte le Banche aderenti alla convenzione nazionale di conoscere banca per banca, tutte le procedure e le condizioni di accesso al credito per i lavoratori;
2) di conoscere, anche tramite l'ABI regionale, quali sono le banche che si rendono disponibili ad aprire nuovi conti correnti per i lavoratori che non sono già propri correntisti ed a quali condizioni;
3) la Regione si impegna a garantire il massimo di pubblicizzazione sul sito web regionale dedicato, ovvero la pagina relativa agli anticipi della cassa integrazione (restano validi fino a scadenza 31/12/2020 gli accordi a suo tempo sottoscritti con Intesa San Paolo e Banca Sella sulla CIGS) per consentire a tutti lavoratori di accedere alle informazioni per richiedere l'anticipazione dell'integrazione sindacale.
4) la Regione costituirà un FONDO DI GARANZIA presso Finpiemonte finalizzato a consentire l'anticipazione, anche tramite il sistema bancario, ai lavoratori. Lo stanziamento iniziale sarà di circa 5 milioni di euro per crescere all'occorrenza. Nelle prossime ore la Regione insieme a FINPIEMONTE e a Cgil Cisl Uil sottoscriveranno un Protocollo di costituzione del Fondo con le finalità e le modalità operative, che verrà approvato con una DGR dalla Giunta Regionale.
Questo fondo regionale, che aumenta le garanzie verso il rischio di insoluto per le banche, potrebbe essere utilizzato in particolare per incentivare le Banche e per garantire la gratuità ai lavoratori che dovranno aprire nuovi conti correnti per accedere all'anticipo.
Infine se la Convezione ABI/OO.SS. nazionale terrà fede agli impegni e saprà garantire "il trattamento di miglior favore" e quindi la gratuità per i lavoratori, il Fondo di Garanzia piemontese potrebbe essere utilizzato anche per permettere al sistema bancario di agevolare prestiti diretti alle aziende purché finalizzati a consentire l'anticipo degli ammortizzatori ai propri dipendenti.
CGIL CISL UIL Piemonte auspicano che la Regione sappia concretizzare questi impegni anche per superare le criticità ancora presenti nella Convenzione nazionale per gli anticipi.
Abbiamo inoltre sollecitato la Regione ha concretizzare la disponibilità delle banche ad anticipare l'integrazione salariale anche ai lavoratori che hanno altri tipi di pagamenti finanziari in corso, già in alcune prime circolari operative sugli anticipi, la "cessione del quinto" non è più ostativa all'accesso all'anticipo.
LE DOMANDE DI ANTICIPO
La prima cosa da fare è quella di invitare tutte le strutture a sollecitare le richieste dei lavoratori alle proprie banche per l'invio delle domande, in modo, anche tramite questa via, di sollecitare le banche ad avviare rapidamente le procedure.
Diverse banche hanno avviato le procedure operative, altre hanno annunciato di essere prossime a farlo, noi pensiamo che entro lunedì prossimo quasi tutti le banche inizieranno a raccogliere le domande per l'anticipo.
Bisognerà seguire con attenzione il sito della Regione che raccoglie tutti gli "Avvisi Pubblici" delle singole Banche con istruzioni e riferimenti.
Appena verrà sottoscritto il Protocollo sul Fondo di Garanzia, sarà nostra cura farvelo pervenire rapidamente.
Vi invitiamo a segnalarci eventuali problemi e difficoltà che dovessero emergere nel rapporto con gli Istituti di Credito
p. la CGIL Piemonte p. la CISL Piemonte p. la UIL Piemonte
Claudio Stacchini Giovanni Baratta Maria Teresa Cianciotta
"Alle Istituzioni chiediamo di adoperarsi per tutelare i diritti dei cittadini stranieri che oggi sono più esposti a rischi dell'emergenza Covid-19 e chiediamo di avviare un confronto". Così i segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Giuseppe Massafra, Andrea Cuccello, Ivana Veronese in una lettera inviata ai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e degli Affari Esteri.
"In questa fase di grave crisi internazionale c'è il pericolo - affermano i tre dirigenti sindacali - che la parte più debole e indifesa delle nostre società possa restare indietro, c'è il rischio che le diseguaglianze aumentino ancora di più, c'è il pericolo che il sistema dei diritti e delle tutele possa non essere esteso a tutte e tutti".
"Decine di migliaia di migranti irregolari e richiedenti protezione sono esclusi dalle strutture di accoglienza, a rischio della propria salute e quella degli altri. Le strutture esistenti (Cara, Siproimi, Cas, Centri per il rimpatrio) - proseguono Massafra, Cuccello, Veronese - non sono sempre adeguatamente fornite di dispositivi di sicurezza e andrebbe garantita la corretta applicazione delle norme anti-contagio, per la sicurezza degli ospiti e del personale che vi lavora. Inoltre, migliaia di lavoratori stranieri stanno perdendo la propria occupazione a causa del lockdown delle attività e rischiano di non poter rinnovare il permesso di soggiorno".
Per questo, continuano i tre segretari confederali "abbiamo definito un dossier indicando alcuni punti urgenti che vanno immediatamente affrontati: il tema dell'accoglienza, dunque, dove affollamento e rischi sanitari rendono difficile l'adempimento di quanto previsto dai recenti decreti, il tema del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno, i diritti e le tutele dei lavoratori migranti, a partire da quelli domestici e altro ancora".
"Garantire sicurezza ai cittadini stranieri, così come a tutte le persone che in questo momento rischiano di restare ai margini, è un tema urgente che va affrontato per il bene loro e di tutta la comunità", concludono Massafra, Cuccello e Veronese.
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:
Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
✓ Come fare domanda:
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.
Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS:
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
o Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS
✓ Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
✓ Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati
✓ Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
✓ Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all'INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
✓ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:
✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting
Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.
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