DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)
È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.
REQUISITI
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo no ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosucienza come definite ai fini dell'ISEE;
• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
CONDIZIONI
Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda
risultino in una delle seguenti condizioni:
• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo
previste per il REM;
• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.
QUANTO SPETTA
A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote.
Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definite a fini ISEE.
INCOMPATIBILITÀ
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio".
COME OTTENERLO
La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.
BONUS BABY SITTER
In alternativa al congedo parentale COVID, i genitori lavoratori possono scegliere di utilizzare "uno o più bonus" per l'acquisto di servizi di baby-sitting. L'importo a disposizione, da utilizzare per il pagamento delle relative prestazioni lavorative, mediante libretto di famiglia, è fino a un massimo di 1.200 euro.
Il Bonus aumenta fino a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati per
le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Il bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.
L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS
BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L'INFAZIA
Il decreto Rilancio introduce una ulteriore possibilità di scelta di utilizzo del bonus a sostegno delle famiglie. Il contributo – sempre di importo fino ad un massimo di 1200 euro - può essere
utilizzato, direttamente dal richiedente, anche per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. È alternativo al "Bonus baby-sitting" e al "Congedo parentale COVID".
Il Bonus viene pagato dall'INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.
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