Comunicazione all'utenza: a seguito di un costante aumento dei contagi da COVID 19 sull'intero territorio nazionale e tenuto conto di quanto stabilito nel decreto legge del 5 gennaio scorso, l'accesso alle sedi UIL è consentito solo agli utenti muniti di grenn pass. Questa misura arriva dalla Segreteria Confederale nazionale ed è stata presa a tutela e protezione degli operatori delle strutture e dell'utenza che quotidianemente frequenta i nostri uffici.
Opuscolo informativo a cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale
Di seguito le risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dalPresidente del Consiglio, Mario Draghi.
DPCM 12 Ottobre 2021 / Verifica possesso green pass in ambito lavorativo
DPCM 12 Ottobre / Linee guida svolgimento controlli sul possesso del green pass PA
FAQ DPCM 12 Ottobre 2021
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quelloprivato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile,che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale isoggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID 19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.
16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?
I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Si è svolto un incontro tecnico con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute rispetto al Green Pass. Un incontro da noi richiesto, assieme a Cgil
e Cisl il 29 settembre.
Dall’incontro è emerso:
QUARANTENA il problema della scopertura economica del periodo di quarantena, verrà risolto con il Decreto fiscale di prossima emanazione.
VACCINI NON EMA uscirà a breve una circolare del Ministero della Salute che permetterà di operare alle lavoratrici ed i lavoratori ai quali è stato somministrato un vaccino ad oggi non
riconosciuto dall’EMA, superando quindi un problema numericamente rilevante.
ESENTI al di là della certificazione cartacea che è già stata prevista, il Ministero della Salute sta predisponendo un nuovo modello di Green Pass che verrà letto dalla APP con la stessa modalità dei
Green Pass “ordinari” da tampone o da vaccino, ma che sarà valido solo per il territorio nazionale.
PRIVACY abbiamo ribadito la necessità che le aziende non abbiano accesso ad informazioni personali e quindi non vi sia la possibilità di conoscere e annotare i dati di scadenza del Green Pass.
TAMPONI abbiamo ribadito la richiesta di mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori tamponi gratuiti, o tramite le Aziende attraverso la detraibilità dei costi, o tramite farmacie e
HUB/Drive-In appositi che vanno riaperti per permettere a tutte le lavoratrici ed i lavoratori sprovvisti di Green Pass di poter accedere al tampone. Abbiamo manifestato la preoccupazione che le sole
farmacie non siano in grado di reggere la necessità di fare e processare i tamponi in modalità sufficiente alla domanda.
VERIFICA GREEN PASS abbiamo chiesto che i controlli vengano effettuati solo in entrata al lavoro, anche a campione e a rotazione, ma non durante l’orario di lavoro.
TEMI TRASVERSALI
Per una serie di temi che vanno dai lavoratori/trici in somministrazione, a quelli che non partono dalla sede lavorativa, a quelli che lavorano nei campi o altre attività dove la verifica del Green Pass
da parte del datore di lavoro risulta complicata e molti altri ancora, abbiamo concordato di utilizzare lo strumento delle FAQ per dare risposte veloci.
Ad oggi è evidente che non ci sono tutte le risposte utili per ottemperare alle casistiche che conosciamo o che possono nascere dall’applicazione della norma. Sarà nostra cura tenervi aggiornati
e sollecitare ulteriormente il Governo ed il Parlamento per la risoluzione di tutte le problematiche che dovessero insorgere.
In riferimento alle disposizioni introdotte del DL 127 del 21 Settembre 2021, in merito all’introduzione dell’obbligatorietà di possesso della certificazione verde Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e privato, la UILTuCS Alessandria sta richiedendo una serie di incontri alle aziende della provincia che applicano i contratti seguiti dalla nostra categoria al fine di valutare la possibilità di misure alternative alla sospensione della retribuzione prevista dalla normativa come, ad esempio, l’utilizzo dei permessi, banca ore o altre forme di flessibilità contrattuali.
Inoltre, ritenendo la facoltà di effettuare il tampone una misura equiparabile all’utilizzo dei DPI ai fini della prevenzione e protezione della sicurezza aziendale, chiediamo la disponibilità a calmierare, attraverso un contributo economico da parte dell’azienda, i costi sostenuti dai lavoratori disponibili a questa forma di prevenzione del contagio.
Maura Settimo, UILTuCS Alessandria: “Chiaramente come Organizzazione non vogliamo ostacolare il processo di vaccinazione, soluzione che riteniamo prioritaria per sconfiggere la pandemia, ma riteniamo indispensabile tutelare le lavoratrici e i lavoratori che, proprio in questo momento storico di grande crisi sono particolarmente esposti a costi e problemi economici.
Crediamo che tale situazione meriti un particolare sensibilità e attenzione, nessuno può essere lasciato solo e certamente non è pensabile che i soli costi vengano sostenuti da chi lavora.”
Nota MI n. 1260 del 30 agosto 2021 su come i dirigenti scolastici dovrebbero verificare le certificazioni
“Informazioni e suggerimenti”
LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA
Con nota n.1260 del 30 agosto 2021, il Ministero ha inviato a tutti i dirigenti scolastici le informa‐ zioni che riguardano l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde CO‐ VID‐19 per tutto il personale scolastico.
In particolare, la nota tratta del “come” i dirigenti scolastici dovrebbero verificare la certificazio‐ ne verde COVID‐19.
Certificazione verde COVID‐19 e relativa validità temporale:
▪ somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); ▪ avvenuta vaccinazione anti‐SARS‐CoV‐2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi); ▪ avvenuta guarigione da COVID‐19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in se‐ guito ad infezione da SARS‐CoV‐2 (validità sei mesi);
▪ effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS‐CoV‐2 (validità quarantotto ore).
Soggetti esentati
Specifica condizione è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o com‐ pletare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID‐19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
App “VerificaC19” – procedura ordinaria di controllo ‐ le modalità
La verifica delle certificazioni verdi COVID‐19 è realizzata mediante l’utilizzo ‐ anche senza necessi‐ tà di connessione internet ‐ dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile.
La verifica avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra ‐ in for‐ mato digitale oppure cartaceo ‐ il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid‐19
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o mo‐ lecolare.
I limiti della procedura di controllo
Lo stesso ministero riconosce per tale procedura il limite di dovere verificare giornalmente cia‐ scun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa dura‐ ta della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
E testualmente scrive nella nota che in relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezio‐ ni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione.
Tale situazione però, precisa la nota, non può essere ovviata:
‐ con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID‐19 sia posseduta ed esibita;
‐ con la possibile consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente ‐ personalmente o tramite dele‐ gato ‐ alla verifica, per ragioni di riservatezza.
Nella nota il ministero però “promette” di velocizzare le operazioni richieste attraverso l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma naziona‐ le e il Sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi COVID‐19 (DGC). Ciò permetterebbe ai dirigenti scolastici, a regime, limitatamente al personale in servizio, di interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituisce” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa” che indica che la certificazione non è ancora valida o è scaduta.
Necessario un intervento normativo: Il problema è che per l’adozione di tale procedura, destina‐ ta al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali!
LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA SULLA NOTA
Il Ministero, alla vigilia dell'apertura ufficiale dell'anno scolastico, non sapendo ancora dare indicazioni gestionali sull'utilizzo del green pass a scuola, si limita a dare informazioni e suggerimenti. Come volevasi dimostrare, il problema è in capo alle scuole che stanno facendo a gara a trovare procedure che limitino le responsabilità e diano una parvenza di gestione organica. Come ormai si evince, la nota è una sorta di autocertificazione di impotenza, in quanto nel coa‐ cervo di contraddizioni normative, serve qualcuno o qualcosa che esca dal pantano in cui si è cacciato: il sistema del green pass non è adatto alla scuola che non è né una pizzeria, né un tea‐ tro, né un sistema di trasporti. Non ci sono avventori, ma lavoratori che meritano rispetto e certezze dei propri diritti. Invece, assistiamo alla cocciuta contrapposizione ideologica voluta da alcuni settori politici e sindacali che ne dovranno assumere le rispettive responsabilità. Bocciando, con una capriola politica, il protocollo di intesa sottoscritto con i sindacati che consentiva l'utilizzo per entrare a scuola dei tamponi, magari a basso costo come quelli salivari, con oneri a carico delle scuole che hanno le risorse per farlo, avremmo non risolto il problema, ma almeno avviato l'anno scolasti‐ co. Attendiamo il DPCM necessario perché con l'attuale quadro normativo, la questione è inapplicabile e quindi ingestibile. Non risolvibile neanche ricorrendo alla buona volontà che è la speranza riposta dal ministero per il riavvio del nuovo anno scolastico che avrebbe bisogno di scelte e soluzioni e non di consigli. |
La Uil Scuola, in una nota, comunica di lasciare la firma al protocollo di sicurezza firmato lo scorso 14 agosto, ma di ritirare la delegazione trattante al MI, perché la nota inviata alle scuole è atto amministrativa in contrasto con gli impegni assunti e noi non vogliamo essere complici delle brighe ministeriali.
“A distanza di 6 giorni dall’inizio dell’anno scolastico appare irresponsabile tornare indietro sugli accordi assunti. E’ con responsabilità politica che la Uil scuola conferma la propria firma al protocollo, ma contesta pesantemente la nota che lo stravolge, ritirando la delegazione trattante – così il segretario generale della Uil scuola al termine della riunione nazionale del sindacato”, si legge.
“Il vertice Uil Scuola giudica inaccettabile la nota amministrativa prodotta dal ministero e per protesta decide di ritirare la propria delegazione. A scuola con il green pass o con il tampone, questo dice il protocollo, e in conformità di legge il tampone è a carico del datore di lavoro. Questo abbiamo firmato – dice Turi – questo sosterremo, in ogni sede”, continua la nota.
“Il decreto del 6 agosto prevede il green pass per l’accesso ai locali. Il protocollo firmato rappresenta lo strumento per disciplinarlo in modo meno traumatico. Contiene impegni politici – dalle classi troppo numerose ai lavoratori fragili – che abbiamo ottenuto con un confronto serrato. Ora vanno rispettati. E’ il ministro che se ne dovrà fare carico. Le persone sono preoccupate e le scuole sono nel caos: i vaccinati con lo Sputnik che non è riconosciuto dall’Aifa che debbono fare? Vaccino prenotato il 3 settembre, posso andare a scuola il primo? Saranno i collaboratori scolastici a fare la sanificazione delle scuole? Sono una minima parte dei quesiti che arrivano alle nostre segreterie. Lavoratori fragili, prenotazioni spostate, certificazioni in ritardo, persone pregiudizialmente contrarie. I casi sono diversi e vanno coniugate responsabilmente libertà e giustizia sociale – osserva Turi e lo scontro ideologico, mettendo anche le mani in tasca ai lavoratori, non presagisce nulla di buono. I dispositivi di tutela e i tamponi non possono essere a carico dei lavoratori”, prosegue il comunicato.
“Per paradosso – aggiunge – in base alle disposizioni di legge in caso di sanzione non è il preside che deve intervenire ma il Prefetto. Quello della scuola è l’unico settore per il quale sono state previste anche sanzioni economiche. Una vera e propria vessazione. Sarà il caos. Per questo rilanciamo la nostra proposta di moratoria in modo da permettere alle scuole di organizzarsi e al Parlamento di convertire in legge il decreto che va profondamente cambiato. La gestione di questa fase sarà difficilissima e non potrà essere fatta autoritativamente. L’idea di governare la scuola con le circolari ha già mostrato tutti i suoi limiti negli anni scorsi”, conclude la nota del sindacato.
In queste ore diverse Aziende stanno ponendo il tema della fruizione del diritto di accesso al servizio mensa aziendale ai lavoratori non forniti di green pass asserendo l’esistenza di una precisa norma a riguardo che in realtà non esiste essendo invece una semplice Faq.
Ricordiamo che nei mesi più duri (quando era tutto chiuso in regime di lockdown) le mense aziendali erano aperte grazie al lavoro delle OO.SS. Che hanno preteso di definire un protocollo di sicurezza che consentisse ai lavoratori di permanere ed operare in azienda in sicurezza. Tutto questo contro una parte delle imprese che dando un’errata interpretazione a quanto stava accadendo avrebbero voluto lavorare senza ulteriori “lacci e lacciuoli”.
Le misure messe in campo nelle aziende soprattutto grazie al lavoro dei nostri delegati e delegati alla sicurezza si sono rivelate efficaci anche durante i periodi più duri rendendo gli ambienti di lavoro fra i più protetti e riparati dal virus del panorama nazionale. Oggi però scopriamo con sorpresa che il protocollo non è più sufficiente.
Chi equipara le mense alla ristorazione tradizionale offende il buon senso delle persone che sanno distinguere la differenza tra un luogo dove posso scegliere se recarsi o meno ed un altro nel quale ci si deve recare tutti i giorni per vivere. Le persone comprendono benissimo la differenza più che evidente fra il livello di controllo all’interno di una mensa aziendale e quello nei pubblici esercizi.
Pertanto chiediamo che non si proceda in maniera unilaterale, che si discuta di come affrontare la situazione in maniera condivisa e salvaguardando il diritto delle persone ad un servizio mensa dignitoso, trovando anche le giuste soluzioni per i lavoratori con problemi di salute.
Rimane in capo al Governo, e solo al Governo, la responsabilità di portare chiarezza in maniera definitiva in questa fase confusa e foriera di discriminazione anche verso lavoratori che non possono vaccinarsi.
In questo preciso momento a livello di prevenzione non vediamo alternative al vaccino. La sicurezza della collettività è e deve rimanere la priorità e il governo ha il compito di dare questa garanzia con scelte chiare, esplicite ma soprattutto coerenti.
Chiediamo quindi che le aziende convochino i comitati e i rappresentanti della sicurezza per affrontare al meglio la situazione.
Fraterni saluti.
LE SEGRETERIE PROVINCIALI
FILCTEM-FEMCA-UILTEC
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