Dal 1° gennaio sono rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
L'INPS ha indicato i nuovi limiti di reddito familiare e precisato che gli importi relativi agli assegni familiari sono i seguenti:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Fonte: http://www.italuil.it/
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente (CIRCOLARE N.60 del 21 maggio 2020).
A chi è rivolto?
L'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall'INPS spetta a:
lavoratori dipendenti del settore privato;lavoratori dipendenti agricoli;lavoratori domestici e somministrati;lavoratori iscritti alla Gestione Separata;lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;titolari di prestazioni previdenziali;lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
QUANTO SPETTA
L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
L'ANF è pagato direttamente dall'INPS se il richiedente è:
addetto ai servizi domestici; iscritto alla Gestione Separata;operaio agricolo dipendente a tempo determinato;lavoratore di ditte cessate o fallite;beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
DECADENZA
Il diritto all'ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l'ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.
REQUISITI
L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
richiedente lavoratore o titolare della pensione;coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.
Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all'ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
Il coniuge/parte di unione civile dell'avente diritto alla corresponsione dell'ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all'ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. POTETE RIVOLGERVI AL PATRONATO ITAL UIL
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.
COME FARE DOMANDA
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all'Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l'Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall'Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.
La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Domanda di Autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare
La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:
nel caso in cui venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all'estero, etc.);nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);per applicare l'aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).
L'INPS ha deciso che dal 3 aprile scorso tutte le domande per gli assegni familiari si potranno inviare solo per via telematica, tramite PIN o Patronati.
Ad oggi è attiva la sola procedura telematica per modificare o inserire le domande per l'annualità in corso, che scadrà il 30 giugno 2019.
Sembra che la procedura telematica INPS per inviare le domande per la nuova annualità (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020) non sarebbe disponibile prima della fine del mese di giugno. Questo significherebbe che gli assegni relativi ai mesi di luglio e agosto sarebbero erogati dalle aziende agli interessati non prima di fine settembre, tenendo conto dei tempi di valutazione e autorizzazione delle domande.
In questo caso, è evidente che la responsabilità non potrebbe essere scaricata sui Patronati che, in assenza della procedura dell'INPS, non possono inoltrare le domande.
Per le lavoratrici e i lavoratori gli assegni familiari sono un diritto e un sostegno economico importante, peraltro totalmente pagato dal fondo alimentato dai loro contributi previdenziali.
Il fondo per gli assegni familiari eroga ogni anno meno di quanto incassa. Questo avanzo andrebbe utilizzato per aumentare l'importo degli assegni alle famiglie e non trasferito su altre voci di spesa! In questa situazione, che danneggia chi ha più necessità di sostegno, denunciamo le responsabilità dell'INPS e del Governo, che dovrebbe vigilare e intervenire sull'Istituto.
Ricordiamo che le lavoratrici e i lavoratori dell'INPS lavorano sotto organico, nello svolgimento di attività fondamentali per la vita e il futuro di tutti. Per noi, l'Istituto è un bene comune e una
preziosa risorsa per i lavoratori e i pensionati.
CHIEDIAMO RISPETTO PER LAVORATRICI E LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO A RICEVERE SENZA INTERRUZIONI GLI ASSEGNI FAMILIARI E PER GLI OPERATORI IMPEGNATI NELL' ISTITUTO DI PREVIDENZA.
CGIL CISL UIL METTERANNO IN CAMPO TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER FARE IN MODO CHE GLI ASSEGNI SIANO EROGATI NEI TEMPI CORRETTI!
Pubblicate il 13 febbraio in Gazzetta Ufficiale, le rivalutazioni per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.
Entrambe sono state rivalutate in base alla variazione medie 2017 degli indici ISTAT dell'1,1%.
L'assegno mensile per il nucleo familiare numeroso — ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni – da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a 142,85 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.650,11 euro. Per avere diritto a questa prestazione il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica). Questi ultimi devono essere figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
L'assegno mensile di maternità – ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 – da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 342,62 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 17.141,45 euro.
Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Lo comunica l'INPS con circolare n. 10 del 24/01/2018, precisando che sono state aggiornate le relative tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Domande di pensione vecchiaia, anzianità, reversibilità, estratti conto/verifica posizione assicurativa, invalidità civile e accompagnamenti, ricostituzioni/supplementi pensioni, pratiche Inail, disoccupazione - Naspi, indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, permessi legge 104/92 e congedi straordinari assistenza persone con handicap, autorizzazione assegni familiari, domanda assegni familiari per colf e badanti, rinnovi dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, test di italiano e dimissioni online.
Quest tutti i servizi offerti dall'ufficio Ital Uil. Il patronato Ital Uil di Alessandria dal 1 febbraio eroghera' ogni giorno di apertura 15 numeri per altrettante pratiche, per dedicare il giusto tempo ad ogni cittadino, evitando la formazione di code eccessive e lunghi tempi di attesa.
Dal 1° gennaio 2017 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e delle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Lo comunica l'INPS con circolare n. 229 del 29.12.2016, precisando che sono state aggiornate le relative le tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2017.
ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA
ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;ai piccoli coltivatori diretti;ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
COSA SPETTA E PER CHI SPETTA
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E' considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;i figli o equiparati anche se non conviventi:di età inferiore a 18 anni;apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);inabili al lavoro (senza limiti di età);
i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:di età inferiore a 18 anni;apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);inabili al lavoro (senza limiti di età);
gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario
REDDITI
Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari ( ultima circolare INPS n. 182 del 24/12/2013). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell'erogazione degli assegni familiari.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps.
QUANTO SPETTA
Euro 8,18 mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;Euro 10,21 mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;Euro 1,21 mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati
L'assegno per il nucleo familiare viene pagato ai lavoratori dipendenti e pensionati per il periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015 sulla base del reddito 2013. Eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto che eroga la prestazione. Per info rivolgersi all'ufficio Ital presente nelle sedi Uil di tutta la provincia di Alessandria.
Per saperne di più: ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA
ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
ai piccoli coltivatori diretti;
ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
COSA SPETTA E PER CHI SPETTA
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E' considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
i figli o equiparati anche se non conviventi:
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario
REDDITI
Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (
ultima circolare
INPS n. 182 del 24/12/2013). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell'erogazione degli assegni familiari.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";
Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti
(prescrizione quinquennale).
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps.
QUANTO SPETTA
Euro 8,18 mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati
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