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Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA

BONUS ASILO NIDO

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).

BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

EROGAZIONE DEI BONUS

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

L'utente che opta per l'accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;decesso del genitore richiedente;decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

cittadinanza italiana;cittadinanza UE;permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;residenza in Italia;relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

QUANDO FARE DOMANDA

A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido"). Va evidenziato che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

DOMANDA BONUS ASILO NIDO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch'essa sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell'impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

La prova dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido, dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell'intervallo, gennaio-marzo, l'eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

la denominazione e la partita iva dell'asilo nido;il codice fiscale del minore;il mese di riferimento;gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

DOMANDA BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all'atto della domanda, un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

 

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:43

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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Risposte INPS sul bonus nido per il 2017.

1. Possono fare domanda SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge

2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta

3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata

4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017

5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.

6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.

7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta

8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post

9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018

10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.

A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il "Contributo asilo nido" e "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione".

Lo comunica l'INPS. Attenzione però, il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l'ordi ne di presentazione telematica della domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

§  WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell'Istituto.

§  chiamando il Contact Center da rete fissa al numero gratuito 803164 o da rete mobile il numero a pagamento 06 164.164

§  CAF e Patronato

IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

– una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea

– cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

– residenza in Italia

– relativamente al "Contributo asilo nido" il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta

– relativamente al "Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione" il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invito

A CHIAMARE O RECARVI presso un qualsiasi patronato ITAL UIL

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