La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in due delle giornate concesse per fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione tra le ore 6.30 e le 21, non recandosi dunque presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza.
In sostanza la Suprema Corte condivide la sentenza della Corte di Appello per avere affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104, con motivazione congrua, che contrastava con le giustificazioni del lavoratore di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, a eccezione di alcune ore della giornata, considerato inoltre che lo stesso non aveva mai dedotto di averla assistita in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00.
Tale comportamento giustifica il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
Ancora chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 e del congedo straordinario retribuito di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
In particolare l'INPS, con il messaggio n. 3114 del 7/8/2018, fornisce alcune precisazioni riguardo i tre giorni di permesso mensile che possono essere fruiti in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata festiva o di notte. Il permesso fruito va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
Nel messaggio si evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata", indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Il messaggio inoltre riporta vari casi di rapporto di lavoro per cui i giorni di permesso vanno riproporzionati secondo le formule indicate.
Infine l'INPS tratta del cumulo tra il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001) e i permessi legge 104, precisando che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo con i permessi (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale), senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione dei due benefici.
Si precisa comunque che la fruizione dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. circ. INPS n. 155/2010, par. 2.2).
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