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In questi giorni abbiamo ricevuto numerosi quesiti su come poter dare copertura al periodo di quarantena, imposto o in auto-tutela. Le Aziende nei territori, si sono mosse in diversi modi, chi ha comunicato ai lavoratori che hanno frequentato le zone rosse, l'obbligo di stare a casa in quarantena con i propri permessi retribuiti, chi ha chiesto certificati medici ed altre modalità ancora. Abbiamo avuto notizia, che l'Inps ha inviato una circolare interna (n. 716 del 25/02/2020) a tutte le proprie strutture territoriali, contenente indicazioni relative all'utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva. Di seguito ne riportiamo il testo:


Certificati medici di malattia
In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con "anomalia A – generica" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".
Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.
Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell'ufficio medico legale, dovrà apporre in procedura il codice di esonero "E".
Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.
Da quanto sopra riportato, è evidente che vengono legittimati certificati di malattia a copertura di questo specifico periodo di assenza per quarantena.
Vi terremo costantemente informati sulle novità che dovessero emergere nelle prossime ore/giorni.
Restando a disposizione, vi salutiamo cordialmente.


La Segretaria Confederale

Ivana Veronese

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Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in malattia dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma anche in altre situazioni di necessità che rendano indifferibile l'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, in quanto improvvise e cogenti.

Lo ricorda la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24492/2019) nel ritenere inammissibile il ricorso di un dipendente contro la sanzione disciplinare irrogatagli, in quanto era risultato assente al controllo dell'INPS, senza avere dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza già programmata.

Il lavoratore si era giustificato facendo presente che l'assenza alla visita fiscale avvenuta alle ore 11,35, era da imputare a un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno aveva accompagnato il figlio al Pronto soccorso, il quale era stato poi dimesso, con il conseguente previsto ricovero nelle ore successive, in orario corrispondente proprio alla visita di controllo.

La Cassazione ha ritenuto invece che fosse esclusa l'urgenza, che sarebbe stata effettivamente sussistente al primo accesso al Pronto soccorso, ma non al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, durante il ricovero ordinario preventivamente concordato.

Il lavoratore infatti non aveva dimostrato alcuna urgenza idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza avere peraltro avvisato prima il datore di lavoro.

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Con la circolare n. 79/2019, l'INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell'anno in corso, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell'1,1% comunicato dall'ISTAT.

Riporta anche l'ammontare dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e quello dello Stato concesso dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per altre prestazioni.

Ne riportiamo alcuni.

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2019, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno di vita del bambino, e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si ricorda che dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 "tutela della maternità e paternità"), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene determinato in € 48.495,36.

Lavoratrici/lavoratori autonomi
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale.
Al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

Visualizza la tabella indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2019)

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Non è sanzionabile la condotta del lavoratore assente dal servizio per una intera giornata, che ha prodotto come giustificazione solo quella che attestava la sua presenza per due ore presso l'ambulatorio oculistico per "improvvisi disturbi visivi", non certificando una malattia per il resto della giornata.

Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10086/2018, respingendo il ricorso di Poste italiane nei confronti di un portalettere che non aveva presentato alcun certificato di malattia per l'assenza di un giorno.

Tale comportamento era stato ricondotto dalla società a un tentativo di eludere la norma contrattuale finalizzata al controllo della malattia, che impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della stessa.

Di opposto parere la Cassazione che conferma la decisione della Corte di Appello per la quale il comportamento del lavoratore non rientrava nell'ipotesi di simulazione della malattia, come riteneva la società o, in assenza di questa, nelle varie ipotesi per le quali è prevista dal c.c.n.l. l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.

Inoltre - si legge nella sentenza - la Corte di merito nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio, è pervenuta al convincimento che la condotta tenuta dal dipendente, assentatosi per alcune ore di un solo giorno lavorativo, non fosse di particolare gravità, evidenziando che la norma del contratto indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi.

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Giovedì, 26 Ottobre 2017 10:03

INPS: gestione separata e prestazioni di malattia

L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.

In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.

Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".

In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.

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Il lavoratore che, durante il periodo di malattia svolge attività lavorativa, non compie un illecito disciplinare da giustificare il licenziamento, a meno che tale attività non pregiudichi o ritardi la guarigione e il suo rientro in servizio.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia (a seguito di un infortunio sul lavoro), aveva lavorato presso l'esercizio commerciale del figlio, dove si recava con la propria autovettura, spostando qualche piccola pianta e movimentando la saracinesca con un dispositivo elettronico, in apertura e chiusura del negozio.

Ad avviso della Corte tali comportamenti non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia, né erano incompatibili con la infermità dichiarata dall'INAIL (contusione a spalla e polso sinistro), non costituendo una condotta idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà, non risultando l'attività lavorativa svolta idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

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Da domani,  1° settembre 2017, viene attribuita all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Lo rende noto l'Istituto, con il messaggio 3265 del 9 agosto 2017, precisando che dal prossimo settembre entrerà in vigore il "Polo unico per le visite fiscali", ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75/2017.

Il decreto prevede l'emanazione di ulteriori decreti ministeriali anche al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità degli accertamenti.

In attesa dei decreti ministeriali e della conseguente circolare INPS, l'Istituto fornisce le prime indicazioni per poter garantire l'attuazione della nuova disposizione, che rappresentano una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto.

Nel messaggio sono indicate le categorie di amministrazioni e i dipendenti pubblici interessati agli accertamenti medico fiscali assenti dal servizio per malattia.

Le visite mediche di controllo potranno essere effettuate dietro richiesta delle PP.AA. o disposte d'ufficio dall'INPS, secondo le modalità indicate nel messaggio.

Il dipendente pubblico, come previsto nel D. Lgs. 75/2017, è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica o altro), ad avvisare la propria amministrazione, la quale successivamente avviserà l'INPS.

Inoltre, indicazioni specifiche riguardano le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

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Giovedì, 25 Maggio 2017 09:50

Lavoro autonomo: maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Il lavoratore in malattia che, in caso di guarigione anticipata, riprenda il lavoro prima della prognosi formulata dal medico curante, potrà rientrare in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi stessa. In caso contrario andrà incontro alle sanzioni previste per assenza ingiustificata a visita medica di controllo (mancato indennizzo di periodi di malattia).

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, rilevando che è prassi scorretta e abbastanza diffusa che il dipendente rientri prima in azienda, con il consenso ovviamente del datore di lavoro, senza aver richiesto una rettifica del certificato medico. Vengono pertanto fornite alcune indicazioni sulla base della normativa vigente, anche riguardo gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che non può consentire la ripresa anticipata dell'attività lavorativa in presenza di un certificato di malattia ancora in corso, sia nei confronti dell'INPS che potrebbe erogare, in caso di pagamento diretto, prestazioni non dovute o inviare inopportuni controlli domiciliari.

Precisa l'Istituto che affinché la rettifica sia considerata tempestiva, non è sufficiente che sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, e va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

In conclusione, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni per assenza ingiustificata a visita di controllo.

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Con la circolare 79 del 2 maggio 2017, vengono forniti chiarimenti sull'obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso.

Si ricorda che, in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell'Inps.

L'Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.

Tuttavia, la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori.

A tal proposito, si ricorda che l'assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall'Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia).

Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l'assenza a VMCD sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta ad un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi.
Anche in questo specifico caso, infatti, il lavoratore risulta assente a VMCD in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all'Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.

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