Il fondo è stato istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.
L’8 novembre u.s. l’Inps ha pubblicato la circolare n.166 con le istruzioni e i requisiti necessari per la presentazione della domanda di accesso al contributo. Il 24-11-2021, con messaggio INPS n.4132 l’ente ha fornito le prime indicazioni per la presentazione della domanda per via telematica da parte delle donne interessate, allegando un modello da compilare diverso da quello già indicato in precedenza con la circolare n.166.
L’applicazione per l’invio telematico da parte dell’INPS sara’ operativa a breve, per il momento, quindi, le donne interessate possono gia’ da adesso presentare le domande ai Comuni, ma non possono essere ancora trasmesse all’INPS. Fara’ fede la data di inoltro della richiesta all’Inps da parte delle amministrazioni e non quella di compilazione delle donne.
Nella procedura per presentare la domanda devono essere inseriti, oltre a diversi dati personali, anche una “attestazione della condizione di bisogno ordinario o attestazione della condizione di bisogno straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale” e una “dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza”.
Le domande che rispettano i requisiti richiesti saranno accettate fino a esaurimento del bugdet. Con riferimento all'annualità 2021, sono stati stanziati 3 milioni di euro suddivisi su base regionale (e Province autonome) in base al numero di donne residenti con età compresa tra 18 e 67 anni. Le domande non ammesse “per insufficienza di budget”, comunque, potranno essere accolte in un momento successivo.
Se la richiesta - dopo i vari controlli - viene accolta, l’importo sarà accreditato su conto corrente, libretto di risparmio o carta prepagata dotati di Iban. Il conto deve essere intestato alla richiedente del contributo. L’ammontare è esente da tassazione sul reddito e cumulabile con altri sussidi quali il reddito di cittadinanza, gli ammortizzatori sociali, gli assegni nucleo familiare.
Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è una misura introdotta dall'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e disciplinata con il Dpcm del 17 dicembre 2020 a firma della ministra Elena Bonetti.
Il reddito di libertà è una misura di straordinaria importanza, che aiuta le donne vittime di violenza a intraprendere un percorso concreto di riappropriazione della propria libertà e della propria autonomia, una prospettiva di salvezza e di speranza. È stato introdotto grazie a un emendamento a prima firma di Lucia Annibali, un simbolo della violenza contro le donne. Tuttavia, questo risultato verso il riconoscimento di una condizione di criticità in cui versano le donne vittime di violenza e spesso anche i loro bambini, pur rappresentando un inizio positivo, rappresenta ancora una misura economicamente non sufficiente a sostenere completamente un cambio di vita. Un risultato che presenta ancora molte criticità per iniziare una nuova vita in sicurezza:
La vera rivoluzione culturale per il contrasto della violenza sulle donne è passare dalle parole ai fatti, dal linguaggio alle abitudini per migliorare tutti insieme la condizione delle donne.
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi