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Con la circolare n. 1588 dell'11/09/2020 il Ministero interviene con gli ennesimi chiarimenti sulla valutazione dei titoli e dei servizi delle GPS nonché sui tempi e le modalità di produzione delle relative graduatorie.

Il ministero ricorda ai dirigenti che le attività di controllo devono essere avviate immediatamente e che gli esiti saranno registrati al sistema informativo a partire dal 21 settembre 2020, data nella quale saranno rilasciate le relative funzioni a cura del gestore del sistema, unitamente al relativo manuale utente.

Restano inoltre in capo al Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di valutazione gli eventuali esposti all'autorità giudiziaria relativi alle "dichiarazioni mendaci" di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000.

Infine, che è già possibile utilizzare la funzione di produzione delle graduatorie di istituto che rimarrà sempre disponibile, H24, per tutto il mese di settembre.

Tali graduatorie dovranno essere prodotte per le Istituzioni Scolastiche per consentirne la pubblicazione entro il giorno 12 settembre 2020 e l'avvio immediato, nei limiti stabiliti dalla normativa ed in coerenza con le disposizioni impartite dagli Uffici, delle attività di convocazione.

In ultimo, il ministero ricorda, ad ogni buon conto, che l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono ovviamente caducate e inattingibili.

Ciò anche in contrasto con alcune iniziative estemporanee ma di buon senso, di alcuni Ambiti territoriali.

Titolo di accesso

La prima raccomandazione è per il titolo di accesso.

L'istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.

▪ I fasce (gli abilitati o specializzati):

Andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

▪ II fasce (accesso con il solo titolo di accesso)

Va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU).

Su questo punto la UIL scuola aveva prontamente segnalato come nella procedura online, tra le tante cose, mancasse anche lo spazio dedicato in cui il docente doveva dichiarare l'Ente di rilascio dei titoli relativi ai 24 CFU, dal momento che nella quasi totalità dei casi si tratta di istituti che non hanno nulla a che fare con l'Università in cui si è conseguita la laurea o comunque il titolo di studio. Tale controllo, che poteva avvenire in modo più snello da parte della scuola, conoscendo in anticipo questi dati, è quello che invece creerà più ritardi nella convalida del titolo.

▪ II fascia sostegno

Per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.

Questo è il punto che creerà più confusione, soprattutto nei casi di rescissione dei contratti in corso che non garantiranno un avvio regolare delle supplenze.

Altro titolo

La procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Il Ministero rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.

Laura triennale/diploma I livello

La laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Il ministero ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.

Diploma ITS

Relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

Assegni di ricerca

Relativamente all'assegno di ricerca il ministero raccomanda di verificare le dichiarazioni. E ricorda che sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.

In merito alla valutazione delle "Attività di ricerca scientifica" sulla base di assegni, la UIL scuola aveva chiesto che venissero considerati in tale valutazione, anche le attività didattica integrative e di ricerca scientifica che includono il Tutorato, la Ricerca scientifica tramite borse di ricerca, la docenza universitaria, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 14 L. 230/2005. A parere della UIL scuola non possono essere infatti valutati solo gli assegni di ricerca ed escludere le attività di ricerca e di didattica integrativa.

Diploma di specializzazione

Il ministero raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.

Specializzazione sostegno: in particolare raccomanda di verificare, nell'ambito delle dichiarazioni "altri titoli", che l'aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono infatti titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.

Certificazioni linguistiche

Il ministero raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall'Amministrazione e reperibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori- lingue-straniere.

Titoli artistici

Il ministero ricorda che va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.

Titoli di servizio

I servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall'aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.

La circolare non è altro che l'ammissione di responsabilità relativa al fallimento dell'operazione della trasformazione delle graduatorie in GPS.

Sono le raccomandazioni nonché l'individuazione degli errori, non sappiamo se sono quelli definiti dal MI come "errori macroscopici", ovvero la molteplicità di quelli magari microscopici che gli uffici ministeriali e le scuole polo non sono in grado di modificare.

Insomma le graduatorie pazze ci sono e vanno modificate: occorre evitare i ricorsi.

Chi ci pensa? Be' le scuole, i dirigenti scolastici: ancora una volta si scaricano competenze improprie alle scuole che avrebbero dovuto avere il lavoro finito.

La rivoluzione digitale annunciata dal ministro, come era prevedibile, è naufragata e non c'è altra soluzione che aumentare il lavoro delle segreterie, peraltro sguarnite di personale a partire dai DSGA che il ministero si è ostinato ad ignorare.

Le procedure e le responsabilità dei dirigenti scolastici, sono ancora una volta aumentate, si passa dalle molestie burocratiche al decentramento di competenze ministeriali fingendo di non sapere che non ci sono le condizioni per fare ciò che la circolare chiede.

Ecco un'altra delle perle di questo ministero: si ricorre alle scuole come ultima trincea per regolarizzare progetti irrealizzabili per la mancanza dei presupposti della sua realizzazione.

Ora invece di prenderne atto ed assumersi le proprie responsabilità il MI delega la verifica e la regolarizzazione dei contratti a tempo determinato.

Un'azione disperata che a nostro parere non potrà eliminare i tanti contenziosi che si determineranno.

Insomma, cosa dovremo ancora vedere perché qualcuno intervenga?

 

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

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