Lo schema di Decreto legislativo (atto Governo n. 327) attuativo della Legge delega n. 124/2015 e contenente norme per il riordino del Sistema camerale, come approvato dal
Consiglio dei Ministri del 25 agosto scorso, non è ancora in grado di fornire garanzie sufficienti sia sotto il profilo della tenuta occupazionale, sia della tenuta dei servizi alle
imprese e sul territorio, così come invece contemplati nell'ambito dei principi di cui all'art. 10 della Legge delega.
Dopo attenta lettura del testo, oggi all'esame delle Camere per i relativi pareri, diversi sono gli aspetti che ci preoccupano e per i quali chiediamo modifiche, in relazione alla riduzione delle Camere e del personale. Primo fra tutto, nell'ambito del ruolo che Unioncamere riveste per la definizione della nuova geografia delle CCIAA, ai fini di salvaguardare il personale interessato è indispensabile il confronto preventivo con le OO.SS. maggiormente rappresentative.
La riduzione del numero delle Camere di commercio, deve comunque salvaguardare la prossimità dei servizi erogati dall'Ente sul territorio della circoscrizione,
anche attraverso la previsione, nel piano di razionalizzazione, di una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate.
Le garanzie per la salvaguardia occupazionale sono insufficienti. In particolare, in caso di eventuale personale in soprannumero, il richiamo all'utilizzo delle facoltà assunzionali degli altri Enti Pubblici per gli anni 2017-2018 fino ad un massimo del 10%.
Riteniamo indispensabile stabilire che tali facoltà siano da estendere anche al 2019 e che debbano essere utilizzabili per tutta la disponibilità assunzionale, sino al completo
assorbimento del personale soprannumerario con ampliamento a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione.
Per il personale eventualmente in soprannumero che ne abbia i requisiti, occorre garantire la possibilità di poter beneficiare del collocamento a riposo con i requisiti ante
Legge Fornero (pre-Fornero) entro il 31/12/2019. Questa misura potrebbe riguardare secondo alcune stime tra le duecento e le trecento persone, sul migliaio di possibili
esuberi.
E' necessario, altresì, che sia prevista l'applicazione al personale delle Unioni Regionali, enti considerati pubblici a tutti gli effetti (parere del Consiglio di Stato del
17/09/2015), delle tutele già richieste per i dipendenti delle Camere di Commercio.
Sul versante delle aziende speciali e delle società partecipate, sembra che l'unica tutela occupazionale prevista sia l'obbligo di ricorrere esclusivamente al personale in
esubero per le nuove assunzioni fino al 31.12.2020. Dato che in ragione della loro natura e delle loro caratteristiche dimensionali, le suddette imprese non hanno accesso all'utilizzo della Cassa Integrazione, né dei contratti di solidarietà, occorre rendere possibile l'applicazione di ammortizzatori sociali, nonché il reimpiego degli esuberi, anche in ragione delle professionalità e/o di processi di riqualificazione professionale, nelle attività previste con le nuove funzioni assegnate alle Camere di Commercio. Accanto a questi elementi servono delle misure che consentano di salvaguardare anche il personale precario delle stesse società.
Sul versante delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Sistema Camerale, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività
economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, va ripensata la definizione del diritto annuale prevedendo la rideterminazione dello stesso a partire dal 1
gennaio 2018. Con tale facoltà, finalizzata per esempio al rafforzamento di forme di coordinamento delle attività degli SUAP, si potrebbe recuperare una quota della riduzione
del diritto annuale finalizzata allo sviluppo di servizi che potrebbero rappresentare un vantaggio per il sistema imprenditoriale, nonché un risparmio per le casse pubbliche (le
Camere svolgerebbero attività oggi attribuite ad altre articolazioni delle amministrazioni pubbliche).
Roma, 5 Ottobre 2016
CGIL CISL UIL
Serena Sorrentino Maurizio Bernava Antonio Foccillo
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