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Un genitore lavoratore dipendente può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola.

Lo prevede il Decreto-legge n. 111/2020 (vigente al 9 settembre 2020).

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, coperta da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore svolge, anche ad altro titolo, l'attività in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcune delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa (di 50 milioni di euro per l'anno 2020). Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

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