Finisce la scuola, arriva la NASPI. Guida alla richiesta dell'indennità di disoccupazione docenti ed ATA precari
In ogni caso i nostri uffici di patronato ITAL UIL sono disponibili a supportare ed inviare richieste.
L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
Naspi e dimissioni: la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione anche se si dimette
L'ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
Seconda l'articolo 55 del Dl 151 del 2001 il diritto può essere esercitato da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell'anno di vita del bambino a prescindere se la lavoratrice abbia fruito o meno dell'indennità di maternità per parte di quel periodo.
A poter fruire dello strumento sono tutte le lavoratrici dipendenti assunte sia a tempo determinato che indeterminato del settore privato e quelle assunte a tempo determinato del settore privato (sia full time che part time). Non possono, quindi, accedervi le lavoratrici del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato.
Le condizioni per poter accedere al beneficio economico sono 2
§ Possedere contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (per il perfezionamento di questo requisito si considerano solo i contributi effettivi derivanti da rapporto di lavoro e quelli figurativi versati nel periodo di maternità obbligatoria purchè intervenuti in costanza di contratto di lavoro), dei periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età con il limite di 5 giorni per ogni anno.
§ Possedere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per perfezionare questo requisito si considereranno soltanto le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria delle stesse (non si considerano per il perfezionamento del requisito ferie, malattia, permessi, congedi e festività).
Se questi requisiti sono soddisfatti la lavoratrice madre che presenta le dimissioni può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle settimane contributive accreditate nei 4 anni antecedenti le dimissioni.
L'ammontare della Naspi, invece, si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni dividendo il risultato per le settimane di contribuzione versata e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l'importo è pari o inferiore a 1195 euro, l'indennità sarà pari al 75% di questo importo se invece è superiore al 75% di 1195 euro si aggiunge il 25% della differenza. Dopo il terzo mese l'importo della indennità di disoccupazione Naspi diminuirà del 3% al mese riducendosi gradualmente nel corso del tempo.
I periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.
Naspi: maternità e congedo parentale si conteggiano nelle settimane lavorative per la percezione della disoccupazione
La circolare INPS numero 94 del 2015 conferma che, come accadeva in passato per ASPI e Mini Aspi, i periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi.
La maternità obbligatoria, da diritto ai contributi figurativi a condizione che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro risultino già versata della contribuzione mentre i periodi di congedo parentale sono utili al conteggio se intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e se sono regolarmente indennizzati.
Tra i requisiti che restano come punto fermo ci sono le 30 giornate di lavoro effettivo che il lavoratore deve aver maturato nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione e i periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale non possono essere utilizzati per perfezionare tale requisito. Tali periodi, però, se avvenuti nei 12 mesi antecedenti l'evento di perdita del lavoro, determinano un ampliamento del periodo di disoccupazione pari alla durata dei periodi stessi, del periodo di 12 mesi in cui ricercare il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.
Per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
§ essere privo di impiego
§ aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).
§
Naspi e accertamento stato di disoccupazione: la dichiarazione di disponibilità immediata
Con la circolare 34 del 2015 il ministero del Lavoro precisa che per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
§ essere privo di impiego
§ aver effettuato la DID (dichiarazione di disponibilità immediata per svolgere altra attività lavorativa).
A stabilire quali sono i requisiti per lo stato di disoccupazione è l'articolo 19 del DL 150/2015 che stabilisce "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".
Le nuove regole per l'accertamento dello stato di disoccupazione sono state, poi, dettate dall'INPS con la circolare 194/2015 la quale precisa che finchè non sarà attivo il portale per le politiche del lavoro sarà necessario procedere in tal modo per il rilascio della Did:
§ per via telematica
§ presso un centro dell'impiego.
L'articolo 21, comma 1, del DL 150/2015, inoltre, stabilisce che la presentazione di domanda per Aspi, Naspi, Dis Coll e indennità di mobilità equivalgono alla dichiarazione di immediata disponibilità. Se, quindi, che hanno già presentata una di queste domande e percepiscono un'indennità non è necessario la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
Circolare 34/2015 ministero del Lavoro
Circolare 194/2015 INPS
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi