Con una circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) dello scorso 3 ottobre, il Viminale torna sugli aspetti riguardanti il rinnovo dei permessi di soggiorno per attesa occupazione. Lo fa dopo la mobilitazione sindacale dello scorso 28 giugno (che ha visto stranieri ed italiani mobilitarsi in oltre 70 città italiane) e dopo l'incontro avuto lo scorso 21 settembre tra Cgil, Cisl, Uil ed i Sottosegretari di Stato del Ministero dell'Interno, Domenico Manzione, e del Ministero del Lavoro, On. Franca Biondelli. Il tema è piuttosto spinoso: secondo l'Istat, tra il 2011 ed il 2014 (ultimi disponibili), ben 729 mila permessi di soggiorno non sono stati rinnovati, di cui 324 mila per motivi di lavoro. La causa naturalmente è la crisi economica e la difficoltà a trovare un nuovo lavoro per lo straniero che lo perde, entro l'anno di durata del permesso per attesa occupazione.
I sindacati avevano chiesto al Governo di portare la durata del permesso a due anni, ma sarebbe stato necessario cambiare il Testo Unico Immigrazione. Il Viminale ha scelto la strada di precisare maggiormente che, secondo l'art. 22 comma 11 del TUI, la durata di 12 mesi è da considerarsi "un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione", mentre la legge "non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito.....rendendo possibile....anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione".
Le Questure, scrive il Viminale, debbono valutare caso per caso, facendo attenzione ai legami familiari, alla presenza di minori, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali dell'immigrato. Devono quindi tenere presente il suo livello di "inclusione sociale", cioè di integrazione.
La legge dice poi che per il rinnovo serve comunque un reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti, quindi pari almeno all'importo dell'assegno sociale (5.825 euro l'anno, nel 2016) aumentato della metà per ogni familiare. Per determinarlo, ricorda la circolare, "si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".. Infine, sempre riguardo all'accertamento del reddito minimo, il ministero ricorda una recente sentenza del Consiglio di Stato la quale invita le Questure a non limitarsi a valutare quanto ha guadagnato un immigrato che ha appena trovato un nuovo lavoro, ma di fare una previsione di carattere più generale.
La UIL da' un giudizio nel complesso positivo sui contenuti di questa circolare e si augura che essa sia sufficiente ad evitare – da parte di alcune questure – una interpretazione rigida sulla condizione personale del lavoratore immigrato, che ha portato nel recente passato a rigettare la richiesta di rinnovo a centinaia di migliaia di cittadini stranieri.
In allegato il testo della circolare e della sentenza del Consiglio di Stato.
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