Misure inerenti il mercato del lavoro contenute nella Legge di Stabilità
Premessa
Come sapete è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Anche quest'anno, all'interno del corposo provvedimento, hanno trovato spazio misure inerenti il mercato del lavoro ed in particolare quelle relative agli ammortizzatori sociali ed alle politiche attive. Per comodità abbiamo estratto i commi relativi a tali argomenti, allegandoli alla presente nota di approfondimento.
Contratti di solidarietà espansivi (comma 285)
Il comma 285 integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015, relativo appunto alla disciplina dei C.d.S espansivi, con l'obiettivo di promuovere il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi che prevedono specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni).
L'integrazione, con l'inserimento del comma 2 bis, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di Solidarietà Bilaterali, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)
Con il comma 304 il legislatore disciplina l'ultimo anno di erogazione degli ammortizzatori in deroga che saranno sostituiti, già a partire dal 2016, dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In particolare il provvedimento rifinanzia la "dote" destinata alla deroga, per il 2016, nella misura di 250 milioni.
Ma sulla effettiva misura delle risorse complessivamente disponibili per la deroga, sarà necessario aspettare alcuni chiarimenti da parte del Ministero.
Bisogna infatti ricordare che la Legge 92/2012, attraverso uno stanziamento quadriennale, aveva già previsto un incremento delle risorse da destinare alla deroga per il 2016 pari a 400 milioni che, nella sostanza, sono stati utilizzati in parte per finanziare la deroga del 2015.
Sarà quindi necessario attendere che vengano contabilizzati i residui del 2015, che si andranno a sommare a quelli oggi previsti in Legge di stabilità, per conoscere la reale disponibilità finanziaria per tutto il 2016.
Resta il fatto che almeno i 250 milioni della stabilità sono immediatamente disponibili e che il Ministero del Lavoro dovrebbe rapidamente emanare il decreto di ripartizione alle regioni per permettere una immediata attivazione dei provvedimenti per l'anno in corso.
D'altro canto anche le durate degli interventi sono state ridotte ulteriormente rispetto al 2015.
In particolare va sottolineata la modifica che la Stabilità apporta al decreto n° 83473/2014 di riordino degli ammortizzatori in deroga, in merito alla durata della mobilità, che era già prevista, anche per il 2016, nella misura di 6 mesi massimi, più due mesi per le sole regioni meridionali.
Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità i mesi di mobilità in deroga diventano 4, ferme restando le ulteriori due mensilità per le regioni del sud.
Per quanto riguarda la cassa integrazione, gli interventi in deroga non potranno essere superiori ai 3 mesi.
Infine è stata confermata la possibilità di intervenire, in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto di riordino, nella misura massima del 5% delle risorse destinate ad ogni singola regione, ovvero attraverso l'integrale copertura degli oneri finanziari, anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali.
A quest'ultimo proposito va sottolineato che la possibilità di derogare riguarda gli artt. 2 e 3 del decreto n° 83473/2014 e non la norma contenuta nella Legge di stabilità che, come detto, definisce le durate massime per la mobilità in deroga per il 2016.
Contratti di Solidarietà di tipo b (comma 305)
Con il comma 305 si disciplina la transizione dai C.d.S di tipo b, la cui norma di riferimento, la L. 236/93 sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2016, con il nuovo assegno di solidarietà che sarà contestualmente introdotto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015.
In particolare si stabilisce che i C.d.S definiti antecedentemente alla data del 15 di ottobre troveranno applicazione per l'intera durata prevista ala stipula dell'accordo, mentre in tutti gli altri casi la durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre del 2016.
Viene inoltre rifinanziata la misura che per il corrente anno sarà pari a 60 milioni.
Attività di pubblica utilità (comma 306)
La Legge di stabilità interviene anche a modifica del d.lgs. 150/2015, in materia di politiche attive.
La modifica riguarda l'art. 26 che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in attività e lavori di pubblica utilità.
La differenza rispetto alla formulazione originaria riguarda l'inserimento tra i destinatari della misura anche dei lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
Cig in deroga settore della pesca (comma 307)
In questo caso si tratta del semplice rifinanziamento della misura dedicata alla Cig in deroga del settore della pesca per un massimo di 18 milioni.
Cigo, requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa (comma 308)
Come ricorderete con il D.lgs. 148/2015 è stata introdotta, quale requisito soggettivo per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giornate.
Tale requisito non era necessario, nei casi di Cigo dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili, per il solo settore industriale.
Con la modifica contenuta nella Legge di stabilità, che sopprime le parole "settore industriale" la deroga a tale requisito è estesa a tutti i settori.
Norma di coordinamento (comma 309)
Il comma 308 reca una norma correttiva del D.lgs. 148/2015 che, nell'abrogare il D.lgs. 869/47, aveva fatto venir meno la disciplina che prevedeva l'esclusione dal campo di applicazione delle norme sulla integrazione salariale di alcuni settori.
In buona sostanza mantenendo vivo l'art. 3 del D.lgs. 869/47 si ripristina il campo di applicazione delle integrazioni salariali.
Per una migliore comprensione della norma si riporta il testo dell'art.3 del D.lgs. 869/47:
D.lgs. n. 869/47 Art. 3.
Sono escluse dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesa industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Dis-Coll (comma 310)
Con il comma 310 si estende al 2016 la misura, contenuta nel D.lgs. 22/2015, destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che originariamente era prevista per il solo anno 2015.
L'indennità di disoccupazione per questi lavoratori è riconosciuta per eventi che si verifichino dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed è rifinanziata per un massimo di 54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017 (per gli interventi iniziati nel 2016 e la cui durata si estenda all'anno successivo).
I requisiti di accesso e le modalità di calcolo della indennità rimangono quelle definite dal D.lgs. 22/2015. La Legge di stabilità apporta solo due modifiche all'impianto originario:
non sarà più necessario far valere, nell'anno solare in cui si verifica la perdita dell'occupazione, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione di almeno un mese;i riferimenti all'anno solare andranno interpretati come anno civile.
Sebbene occorrerà attendere che l'Inps emani una circolare che renda operativa la norma, le disposizioni contenute nella Legge di stabilità sono immediatamente in vigore e quindi i lavoratori impiegati con collaborazioni coordinate e continuative che perdano o abbiano perso l'occupazione a partire dal 1° gennaio potranno richiedere l'indennità. A tale riguardo sarà necessario rivolgersi ai nostri colleghi dell'Ital che potranno indicare le modalità adeguate per esercitare questo diritto.
Anche le altre norme analizzate in questa breve nota saranno sicuramente oggetto di circolari da parte dell'Inps o del Ministero stesso e sarà nostra cura inoltrarle non appena saranno pubblicate.
285.All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
304.Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
305.In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
306.Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché' i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».
307.Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
308. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
310. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19,comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini
del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.
311.E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
Ecco anticipate le novità in tema di lavoro che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016, analisi a cura del Servizio politiche attive e passive del lavoro della UIL.
Dal prossimo 1 gennaio 2016, entreranno in vigore alcune novità in tema di LAVORO. Si tratta, per lo più, di misure volte ad incentivare assunzioni a tempo indeterminato, sia attraverso la riconferma dell' esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016), sia attraverso il neo percorso di stabilizzazione (D.lgs 81/15 – Jobs Act).
Di seguito, proponiamo una sommaria informativa sulle stesse:
NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' 2016
Nella Legge di Stabilità 2016, viene riconfermato l'esonero contributivo "generalizzato" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, seppur in misura e durata diverse rispetto a quelle effettuate nel corso del 2015.
Nuovi limiti di durata e importo massimo:
periodo massimo di 24 mesi
l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250 annue
Quando non si applica l'esonero:
in caso di assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
con riferimento a lavoratori per i quali sia il presente esonero sia quello della passata Legge di Stabilità 2015, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Non cumulabilità dell'esonero:
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Novità rispetto all'esonero della Legge Stabilità 2015:
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
NOVITA' CONTENUTE NEL JOBS ACT: D.LGS 81/2015
ART 2 D.LGS 81/15: ricordando che le collaborazioni a progetto non possono più stipularsi dallo scorso 25 giugno 2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016 a tutte le collaborazioni etero-organizzate(intendendosi per tali le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro), si applicherà la disciplina del "rapporto di lavoro subordinato".
Saranno invece considerate collaborazioni "genuine":
le collaborazioni "certificate" presso Commissioni di certificazione: in tal caso dovrà attestarsi l'assenza degli elementi di etero-organizzazione
le collaborazioni instaurate per professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali
le collaborazioni instaurate con componenti di organi di amministrazione e controllo di società, nonché per partecipanti a collegi e commissioni;
le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
le collaborazioni le cui discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore, siano contenute in accordi collettivi nazionali (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Sull'interpretazione dell'espressione "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", è recentemente intervenuta la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello (interpello n. 27 del 15.12.2015), in cui chiarisce che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi, è desunta da una valutazione comparativa dei seguenti indici sintomatici:numero complessivo dei lavoratori occupati; numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Art. 54 D.lgs 81/2015: dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati che ne vorranno beneficiare, potranno accedere all'incentivo per la stabilizzazione a tempo indeterminato di soggetti con contratti di collaborazione, anche a progetto, e titolari di partita iva.
Con un atto di conciliazione sottoscritto in sede protetta o presso una Commissione di certificazione, ed il semplice mantenimento in azienda del lavoratore stabilizzato per almeno 12 mesi, al datore verranno estinti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Seppur la Legge di Stabilità 2016 nulla dice a tal proposito, in attesa dei necessari ed opportuni chiarimenti del Ministero del Lavoro e Inps, i datori di lavoro che stabilizzeranno potrebbero accedere anche all'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)
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