L'INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, fornisce nuove istruzioni sull'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con riguardo agli aggiornamenti procedurali delle attestazioni ISEE.
Si ricorda che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione.
Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE).
L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.
L'Inps precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio. Ai fini di riconoscimento del bonus l'evento tutelato è la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.
In particolare l'Istituto si sofferma sull'aggiornamento della procedura delle domande che consente di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità, tra i dati autodichiarati dal cittadino e quelli acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate. Pertanto – spiega l'Inps - dal 1° gennaio 2017, la nuova procedura intercetta queste attestazioni ISEE, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso. Nel messaggio sono indicate le due alternative possibili per il richiedente la prestazione.
Si spiega inoltre che, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, la nuova DSU deve essere effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione di quella "viziata", per consentire l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo. Diversamente, se presentata nell'anno successivo, le mensilità non potranno più essere recuperate.
Attenzione. quando viene richiesto il "bonus bebè" non può essere utilizzata la DSU che, sebbene ancora valida, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino. Le domande non precedute da DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio sono respinte per ISEE non reperito e pertanto sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Vengono fornite anche precise istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno: modello SR163.
Infine, nel caso di parto gemellare e di adozioni plurime occorre presentare domanda di assegno per ciascun minore.
Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro delle domande in via telematica.
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