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La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in due delle giornate concesse per fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione tra le ore 6.30 e le 21, non recandosi dunque presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza.

In sostanza la Suprema Corte condivide la sentenza della Corte di Appello per avere affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104, con motivazione congrua, che contrastava con le giustificazioni del lavoratore di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, a eccezione di alcune ore della giornata, considerato inoltre che lo stesso non aveva mai dedotto di averla assistita in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00.

Tale comportamento giustifica il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.

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