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Opuscolo informativo a cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale  

Di seguito le risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo  firmati dalPresidente del Consiglio, Mario Draghi. 

DPCM 12 Ottobre 2021 / Verifica possesso green pass in ambito lavorativo 

DPCM 12 Ottobre / Linee guida svolgimento controlli sul possesso del green pass PA 

FAQ DPCM 12 Ottobre 2021 

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e  in quelloprivato? 

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative  sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono  le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile,che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro, e individuano con atto formale isoggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino  ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al  momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente  nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché  in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che  assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. 

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati,  specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle  certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: 

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di  controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia  e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA,  l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche - con uffici di servizio  dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi  informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC. 

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di  salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? 

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID 19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle  more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa  documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad  alcun controllo. 

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento  come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? 

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more  del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in  formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori  di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. 

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente  abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?  Quali sanzioni rischia il lavoratore? 

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino  alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno  di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente  a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore  a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. 

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi  effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.  Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del  Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le  sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. 

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente  della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o  indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non  concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio 

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano  da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in  cui vengono distaccati? 

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda  presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione. 

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla  sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti,  possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass? 

No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee  guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio  con conducente? 

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona  devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il  green pass di tali operatori? 

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo  ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri  servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di  volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo. 

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo  rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore? Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni  relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per  soddisfare tali esigenze. 

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per  legge? 

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione  amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 

12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido  per tutta la durata dell’orario lavorativo? 

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso  quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di  allontanamento del suo possessore. 

13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree  pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto? 

Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto  o al chiuso. 

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende? 

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei  quali si avvalgono i prefetti. 

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede  di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del  green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per  effettuare tali operazioni? 

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria  attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. 

È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere  lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme  generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla  disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19  ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Pubblicato in Notizie: UILM

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