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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12/12/2017 è stato pubblicato il DPR recante "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", alla cui redazione preparatoria ha provveduto l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND).

Questo Secondo Programma non può che ispirarsi agli stessi principi che hanno dato spessore e contenuto al Primo Programma:

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;

b) la non discriminazione;

c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

e) la parità di opportunità;

f) l'accessibilità;

g) la parità tra uomini e donne;

h) il rispetto dello sviluppo

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Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un nuovo incentivo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa della persona assunta. Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 del Jobs Act a modifica dell'art. 13 della L. n. 68/1999, e può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate.

L'Inps, con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce indicazioni operative riguardo gli adempimenti dei datori di lavoro, precisando che la domanda per l'autorizzazione al beneficio deve essere trasmessa all'Inps, attraverso apposite procedure telematiche.

L'incentivo può essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

L'Istituto precisa che l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, nonché per determinati rapporti di lavoro subordinato appositamente indicati nella circolare.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, il beneficio può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

Ulteriori precisazioni riguardano la misura dell'incentivo che varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

per i disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento e per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento;per i disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento l'incentivo è pari al 35 per cento.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, come riportato nella circolare Inps.

Sono interessati a questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, nonché gli enti pubblici economici, tenuto conto che agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

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