A seguire un'approfondita analisi e un commento, curati dal Servizio Politiche Fiscali della UIL, sui 5 decreti attuativi della Delega Fiscale.
DECRETI LEGISLATIVI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
Analisi e commento del Servizio Politiche Fiscali Uil
COMMENTO COMPLESSIVO DELLA UIL
SUI DECRETI FISCALI
I decreti di attuazione della Delega Fiscale non realizzano nessun taglio delle tasse per i lavoratori e pensionati che è la cosa più urgente da fare per sostenere la domanda interna rilanciando i consumi a beneficio delle attività produttive.
Per quanto riguarda, in particolare, le misure previste dalle Legge Delega in materia di rafforzamento della lotta all'evasione fiscale, il Governo si è limitato ad un intervento parziale, del tutto insoddisfacente, sulle Agenzie fiscali, lasciando decadere la parte relativa al potenziamento dei controlli, ed allo sviluppo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
La UIL esprime una valutazione negativa in ordine alla mancata attuazione, nei termini prescritti, di importanti decreti attuativi delle Delega Fiscale, a partire dalla riforma del catasto, un vero e proprio caposaldo dell'intera riforma.
Come pure valutiamo negativamente le carenze e le incompletezze gravi che emergono in alcuni di quelli emanati, a partire dalla mancata introduzione di misure finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti, che la Legge Delega prevedeva nell'ambito delle misure di stima e monitoraggio dell'evasione, nonché i mancati interventi di razionalizzazione e sistematizzazione dell'accertamento fiscale.
La UIL ritiene sconcertante la mancanza di coraggio dimostrata dal Governo che non ha utilizzato un efficace strumento giuridico, quello della Delega Fiscale, che il Parlamento, dopo anni di discussione, aveva fornito, per attuare un cambiamento in profondità del nostro sistema impositivo e per dare risposte concrete sul versante della legalità fiscale.
Si è verificato quello che la Uil aveva già paventato nel corso delle audizioni e cioè una mancanza di volontà nell'affrontare ed approntare cambiamenti in ambito fiscale, che ha di fatto consentito il sostanziale mantenimento dell'attuale status quo.
PREMESSA
La Legge 11 marzo 2014, n.23, ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).
In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n.34 (di conversione del decreto-legge n.4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015) e, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).
Lo stato di attuazione della Delega
Il Decreto Legislativo n. 175/2014 in materia di semplificazioni fiscali - che fra l'altro introduce la dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri, norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014.
Il Decreto Legislativo n.188 del 2014 in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, loro succedanei e fiammiferi è stato pubblicato nella Gazzetta del 23 dicembre 2014.
Il Decreto Legislativo n.198 del 2014 in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni tributarie è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015.
Occorre, inoltre, tenere conto che la Legge di Stabilità 2015:
ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. La norma sembra dare attuazione alla Delega Fiscale, nel punto in cui prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive;
ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet), peraltro censurato in sede UE. Dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). La norma sembra dare attuazione all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di Delega Fiscale, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;
ha modificato le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi
Servizio Politiche Fiscali UIL
all'istituto del ravvedimento operoso, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA. Si ricorda al riguardo che tra i principi di delega vi è il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la revisione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.
Il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in Parlamento tre schemi di decreto attuativi della Delega:
lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;
lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Infine, il 27 giugno 2015 ha trasmesso alle Presidenza di Camera e Senato cinque decreti legislativi in materia rispettivamente di organizzazione delle agenzie fiscali, di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale, di riscossione, di sistema sanzionatorio e di contenzioso tributario, che di seguito esaminiamo nei loro aspetti più significativi.
Poiché il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della Delega restano quindi inattuate, o parzialmente attuate, le seguenti norme:
revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;
revisione della riscossione degli enti locali ;
revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap;
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati;
revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico;
revisione della fiscalità energetica e ambientale.
3 Servizio Politiche Fiscali UIL
DECRETO 181: RIORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI
In materia di riorganizzazione delle Agenzie Fiscali, il Decreto Legislativo prevede che il processo avvenga in funzione del contenimento delle spese di funzionamento e del riassetto dei servizi di assistenza, di consulenza e di controllo, con l'obbiettivo della riduzione al minimo dell'invasività dei controlli, dell'incremento del livello di adempimento spontaneo, della implementazione delle tecniche di analisi dei rischi, di un approccio complessivo del Fisco maggiormente indirizzato alla compliance e alla semplificazione.
In funzione di quanto sopra le agenzie orienteranno i programmi di formazione e di sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti.
Per quanto riguarda in particolare l'emersione delle basi imponibili, il decreto prevede che nell'ambito delle convenzioni fra agenzie fiscali e Ministero dell'Economia vengano fissati obbiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari. Viene, inoltre, stabilito che nelle convenzioni la misurazione degli obbiettivi avvenga attraverso indicatori della produttività, qualità e tempestività delle attività svolte ed indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.
I criteri di generali per la costruzione degli indicatori sono i seguenti:
rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, "anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria";
preponderanza del peso degli indicatori per le attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a favorire la competitività delle imprese italiane e l'attrattività degli investimenti in Italia da parte delle imprese estere, nonché dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestività nei provvedimenti di erogazione dei rimborsi e degli sgravi;
tempestività nell'emanazione di direttive a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità.
Il Decreto Legislativo, inoltre, prevede che in sede convenzionale vengano definiti i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.
Novità significative vengono introdotte nelle procedure per l'erogazione della quota incentivante prevista dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 300/1999, istitutivo delle agenzie fiscali.
I sistemi di misurazione e di valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati, nelle more dei rinnovi contrattuali, nel quadro delle convenzioni. Come descritto nella relazione che accompagna il Decreto le convenzioni costituirebbero la sede istituzionale di verifica dei sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati nelle agenzie fiscali, nonché dei criteri stabiliti per la definizione delle risorse inerenti il trattamento economico accessorio collegato alla performance dei lavoratori.
Ai fini del contenimento dei costi viene previsto che le agenzie fiscali riducano di non meno del 10% il rapporto fra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente; una riduzione complessiva di almeno il 10% è prevista anche per le posizioni dirigenziali generali.
4 Servizio Politiche Fiscali UIL
Vengono, infine, previsti concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale delle Agenzie, cui è riservata una percentuale non superiore al 30% dei posti, al fine superare le censure della Corte Costituzionale sulle procedure concorsuali "domestiche" fino ad oggi adottate.
COMMENTO
Rispetto ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, il decreto legislativo costituisce un'occasione persa in particolare in relazione all'esigenza di incidere sull'efficienza ed efficacia del sistema dei controlli e degli accertamenti fiscali, il cui attuale livello di deterrenza copre circa il 5% dei contribuenti per lo più non soggetti al sostituto d'imposta, lasciando così "liberi" il restante 95%.
Nessuna indicazione significativa è pervenuta su questo versante ed a ben vedere gli stessi indicatori di produttività riferiti all'attività di controllo vengono posti in posizioni secondarie, perdendo in tal modo centralità e rilevanza nell'attività degli uffici fiscali.
Poteva e doveva essere questa l'occasione per una svolta organizzativa radicale in direzione della costituzione di "strutture dedicate" esclusivamente ai controlli e agli accertamenti o, come la UIL chiede da tempo, di una "Agenzia dell'accertamento".
Si è preferito tenere un profilo basso, di mantenimento dell'esistente, mentre occorreva far tesoro dell'esperienza acquisita per superare le criticità e le difficoltà emerse nel corso di circa 15 anni dall'istituzione delle agenzie, attraverso una intelligente "manutenzione", in grado di coprire spazi di miglioramento della gestione, in particolare nell'attività istituzionale di contrasto all'evasione ed elusione fiscale.
L'intervento sul decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, è sostanzialmente circoscritto alla revisione delle procedure degli incentivi al personale, che da un lato ne rende l'erogazione più immediata e dall'altro depotenzia il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori. Non si è intervenuti, come più volte richiesto dalla UIL, per migliorare l'esercizio della funzione di Vigilanza del Ministero sull'operato delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza, in particolare nei rapporti con i contribuenti.
Le modalità di esercizio delle vigilanza continueranno dunque ad essere stabilite, come previsto dal Decreto Legislativo del 1999 sul quale non si è intervenuti, in accordo fra vigilante (Ministero) e vigilato (Agenzie), piuttosto che in modo autonomo dal Ministero vigilante, pur nel rispetto dell'autonomia riconosciuta giustamente alle Agenzie che va salvaguardata.
Quanto al nuovo sistema di incentivazione, che dovrebbe consentire che le risorse per il salario accessorio possano essere erogate ai lavoratori tempestivamente rispetto all'anno di competenza (diversamente da quanto accade oggi) evidenziamo che il decreto, nel prevedere che il tutto avvenga ad "invarianza finanziaria", determina che a fronte dei miglioramenti, di anno in anno, ed incrementi attesi degli obiettivi non si avranno, parimenti, incrementi delle risorse incentivanti. Anzi, già esse partirebbero con l'ennesimo tetto massimo definito sulla base della media di risorse assegnate nel triennio precedente.
Riteniamo, inoltre, insufficiente l'attenzione riservata alla valorizzazione della professionalità e dell'incentivazione delle risorse umane che costituiscono, unitamente ad un'efficace riforma del fisco, la vera leva strategica capace di poter concretamente determinare una inversione di rotta. 5
Servizio Politiche Fiscali UIL
DECRETO 182:
STIMA E MONITORAGGIO DELL'EVASIONE E DELLE SPESE FISCALI
Il Decreto Legislativo interviene sulla revisione delle cosiddette "spese fiscali" e sulla rilevazione dell'evasione fiscale e contributiva e sul monitoraggio dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto.
Monitoraggio erosione fiscale (spese fiscali - "tax expenditures")
Il riordino delle spese fiscali viene anzitutto incardinato e coordinato con le procedure di bilancio; la procedura introdotta prevede un intervento di riordino delle spese fiscali da collocare temporalmente nella nota di aggiornamento al DEF (da presentare entro il 20 settembre di ogni anno) sotto forma di indirizzi programmatici. Dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento da parte del Parlamento, tali indirizzi programmatici diventeranno vincolanti per il Governo della predisposizione della manovra di bilancio.
Nella proposizione degli interventi di riordino si dà priorità all'esigenza di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
La Legge di Stabilità dovrà, dunque, contenere apposite misure di eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e le maggiori entrate derivanti da tali verranno attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui al comma 431 della legge 27 settembre 2013, n.147).
Conseguentemente viene eliminato l'allegato informativo sulle spese fiscali attualmente previsto nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata che verrà sostituito dal "Rapporto annuale sulle spese fiscali", da allegare allo stato di previsione dell'entrate.
Per la predisposizione di tale rapporto il Governo si avvarrà di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Economia, dell'Istat, Anci, Conferenza Stato Regioni, Ministero dello Sviluppo economico, della Banca d'Italia e di tre professori universitari. La Commissione potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, di ordini professionali, di organizzazioni sindacali più rappresentative e delle associazioni familiari.
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale
Il Decreto Legislativo stabilisce che il Governo dovrà redigere annualmente un rapporto, da presentare alle Camere insieme alla nota di Aggiornamento al DEF, contenente:
i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento;
i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni;
il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento spontaneo;
le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.
6 Servizio Politiche Fiscali UIL
Le maggiori entrate, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Per redigere il rapporto sui risultati in materia di misure di contrasto all'evasione, il Governo si avvarrà di una relazione annuale predisposta da una Commissione di esperti, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, composta da quindici membri con esperienza nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. La Commissione può avvalersi, su alcuni specifici punti, del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari. La relazione annuale fornirà una illustrazione dettagliata ed esauriente delle metodologie di stima utilizzate.
In particolare è previsto che la relazione: recepisca e commenti le valutazioni effettuate dall'ISTAT sull'economia sommersa; stimi l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva e produca una stima ufficiale delle entrate sottratte al bilancio pubblico; valuti l'evoluzione nel tempo dell'evasione e del relativo gettito; illustri strategie e i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione tributaria e contributiva e le nuove iniziative programmate.
La relazione è redatta con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria.
Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, dovrà essere effettuata una misurazione del divario (gap) tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento ed escludendo gli effetti delle spese fiscali. Andrà distinta la parte del divario dovuta all'erosione fiscale, cioè ad esenzioni, esclusioni, riduzioni dell'imponibile o dell'imposta e ogni altro regime di favore e il divario tra l'imposta effettivamente versata e quella che si sarebbe dovuta versare in un regime di perfetto adempimento fiscale basato sulla legislazione vigente. Il divario fiscale, al netto degli effetti delle spese fiscali, è misurato sia in termini di ammontare di imposte e contributi, sia in termini di base imponibile. A questo fine si misureranno:
i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;
gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;
il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all' occultamento di basi imponibili;
le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali.
I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, sono misurati sulla base dì separata valutazione dei risultati delle complessive attività di verifica e accertamento e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto 7
Servizio Politiche Fiscali UIL
all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale, le maggiori entrate realizzate sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, nella misura in cui le stesse possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, debbano essere devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa vigente a disciplina del Fondo medesimo.
COMMENTO
Per quanto riguarda le spese fiscali va ricordato il Rapporto redatto nel 2011 da un'apposita Commissione, composta anche da un rappresentante della UIL e che ha censito oltre 700 agevolazioni per un valore di circa 254 miliardi di euro, tutte classificate secondo criteri (12) ripresi poi dalla Delega fiscale, che prevedono, fra l'altro, la tutela dei redditi di lavoro e assimilati, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, ecc..
Tale rapporto dovrebbe essere replicato e aggiornato ogni anno. Si deve evitare il ripetersi di quanto sperimentato in Italia nel passato: cioè la predisposizione, in media ogni due decenni, e il successivo abbandono di ricognizioni simili.
Un rapporto periodico sulle spese fiscali costituisce uno strumento di disciplina fiscale, al pari del controllo della spesa e delle modifiche strutturali del sistema tributario; numerosi fra i paesi che lo redigono lo inseriscono per tale ragione all'interno della procedura di bilancio e cercano di integrare o confrontare i dati in esso contenuti con quelli sui programmi di spesa. Ne deriva la possibilità di ridiscutere periodicamente l'utilità delle diverse spese fiscali, eliminando o ridimensionando quelle che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o sorpassate, alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, o quelle che costituiscono una duplicazione con interventi di spesa.
Le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali dovranno essere previste nella Legge di Stabilità.
Il Governo non sembra aver dato attuazione alla Legge di Delega, in base alla quale le maggiori entrate o le minori spese realizzate dovevano essere destinata alla razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'Irpef in base alle scelte espresse dai contribuenti (art.4, comma 2 ultimo cpv della Legge di delega n. 23 dell'11 marzo 2014).
La destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale, secondo la previsione contenuta nel decreto legislativo in esame "di norma" andranno attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; si rileva al riguardo che in base alla Legge Delega dette maggiori entrate dovevano essere destinate "esclusivamente" (art.4 comma 3 Legge n.23/2014) al fondo in questione.
Si evidenzia, inoltre, che nelle disposizioni transitorie viene previsto che la destinazione al fondo per la riduzione della pressione fiscale si applica a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica e che resta fermo il diverso utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrate in vigore del decreto: in altre parole a copertura delle clausole di salvaguardia previste nella Legge di Stabilità. Ne consegue che la destinazione delle maggiori entrate
8 Servizio Politiche Fiscali UIL
derivanti alla progressiva riduzione dell'erosione fiscale al fondo per la riduzione della pressione fiscale, allo stato attuale, appare difficilmente attuabile.
Il Decreto Legislativo non contempla due importanti problematiche rispetto alle quali la Legge n. 23/2014 ha delegato il Governo ad emanare norme dirette:
ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi (art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 23/2014);
all'attuazione di misure finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte all'evasione, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione (art. 3 comma 1 lett. d) punto 5 Legge 23/2014).
La UIL chiede al Governo di dare doverosa e tempestiva attuazione alle predette disposizioni di legge, ritenute fondamentali per dare credibilità alla finora solo proclamata volontà di segnare una svolta nel contrastare l'evasione fiscale, recuperando risorse significative ben superiori a quelle attualmente recuperate (meno del 10% dell'evasione).
9 Servizio Politiche Fiscali UIL
DECRETO 183:
INTERPELLI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Il Decreto Legislativo in esame da attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art.6 comma 6 in materia di interpello e all'art.10 comma 1 in materia di contenzioso tributario.
Revisione della disciplina degli interpelli
Le disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli sono finalizzate a garantire una maggiore omogeneità e tempestività nella redazione dei pareri ed una tutela giurisdizionale migliore, anche attraverso l'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per il contribuente e l'amministrazione. In tal senso viene quindi modificato l'art.11 e seguenti dello Statuto del Contribuente, la legge 212/2000 che ha introdotto appunto l'istituto dell'interpello.
Il nuovo articolo II dello Statuto - "diritto di interpello" - eleva al rango dei principi statutari il diritto di interpello del contribuente nel riconoscere e valorizzare garanzie comuni per tutti i tipi di istanze, individua cinque tipologie di interpelli: "ordinario", "probatorio", "qualificatorio", "anti abuso", "disapplicativo".
L'interpello "ordinario" non differisce rispetto a quanto attualmente previsto; si tratta, infatti, di una richiesta volta a ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali.
L'interpello "qualificatorio" costituisce, invece, un'importante novità del sistema, complementare rispetto all'interpello ordinario, dal quale differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all'interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. A differenza dell'interpello interpretativo, dunque, l'oggetto dell'interpello qualificatorio non è la norma, ma la qualificazione della fattispecie. La facoltà di presentazione delle istanze di interpello presuppone in ogni caso l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell'istanza. L'interpello qualificatorio, al pari dell'interpello ordinario, non può comunque avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. (Non potrà quindi correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto, ad esempio, le operazioni di classamento, di calcolo della consistenza e l'estimo catastale ovvero l'accertamento della natura illecita di un provento ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, esperibili esclusivamente nelle sedi proprie.)
L'interpello ''probatorio'' costituisce una categoria molto ampia, e si sostanzia in una richiesta all'amministrazione tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell'adozione" di un determinato regime fiscale.
In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee, tra cui: le istanze di interpello attualmente tese a fornire, in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi cd "black list", le istanze degli enti creditizi finalizzate al recupero di crediti, le istanze di interpello per la continuazione del consolidato, le istanze di interpello per l'accesso al consolidato
10 Servizio Politiche Fiscali UIL
mondiale di cui all'articolo 132 del TUIR, le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate "non operative, ecc..
L'interpello "anti abuso" - destinato ad assorbire le principali fattispecie dell'interpello antielusivo -costituisce il nuovo strumento, che ha dato fondamento normativo alla controversa definizione di abuso del diritto, attraverso il quale il contribuente può chiedere all'amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
L'interpello "disapplicativo" consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. La presentazione dell'istanza di interpello ovvero la mancata presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell'accertamento amministrativo e del contenzioso. Nel caso di risposta negativa, è prevista, in particolare, la possibilità della sua impugnazione "differita", ossia unitamente al ricorso avverso l'atto di accertamento.
I nuovi termini della risposta alle istanze di interpello prevedono una riduzione dei tempi di lavorazione degli interpelli ordinari-che passano dagli attuali 120 a 90 giorni, l'assegnazione del medesimo termine di 90 giorni per l'istruttoria dei nuovi interpelli qualificatori ed un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie.
La nuova formulazione, nel confermare la vincolatività della risposta solo per l'amministrazione, rispetto al passato, innova il testo identificando espressamente l'amministrazione "in ogni suo organo", compresi, pertanto, quelli ausiliari. Per effetto della nuova disposizione dello Statuto, in altre parole, la presenza di una risposta favorevole preclude anche ai verificatori della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate di formulare rilievi nel processo verbale di constatazione emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche, laddove le medesime questioni siano state oggetto di un vaglio favorevole dell'amministrazione in sede dì risposta all'istanza, sempre che non siano emersi, nel corso dell'indagine, elementi che alterano il quadro rappresentato dal contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello.
Qualora la risposta non pervenga entro il termine previsto, si "consolida" la soluzione prospettata dal contribuente, con l'effetto di determinare anche la nullità di qualsiasi atto - a contenuto impositivo o sanzionatorio - difforme dalla soluzione su cui si è formato il silenzio.
Infine, la disposizione prevede che l'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, applicabile ai comportamenti futuri.
Revisione del contenzioso tributario
È preliminarmente opportuno riportare alcuni dati statistici che consentono di avere la dimensione dello stato attuale sul territorio nazionale:
il numero dei ricorsi pendenti nei due gradi di giudizio di merito si è progressivamente ridotto, passando il Decreto Legislativo, che interviene dopo quasi venti anni dall'ultima riforma, si colloca in un quadro macroeconomico completamente diverso rispetto a quello del 1996 e in un sistema normativo caratterizzato da una continua evoluzione di alcuni istituti dell'ordinamento tributario generata anche da circa 2,4 milioni nel 1996 a circa 570 mila rilevati nell'anno 2014;
11 Servizio Politiche Fiscali UIL
i ricorsi presentati nell'anno 2014 presso le Commissioni tributarie riguardano controversie il cui valore ammonta a più di 30 miliardi di euro. In particolare, il valore dei ricorsi di primo grado presentati nel 2014 ammonta ad oltre 17 miliardi di euro; circa il 70% di tali ricorsi ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,5 miliardi di euro). Rispetto ai dati registrati nel 2011 il numero dei ricorsi presentati nel 2014 ha subito una contrazione di circa il 30%. Tale riduzione è stata generata anche dalla introduzione dell'istituto della mediazione di cui all'articolo l7-bis del D.Lgs. n. 546/96, che ha riguardato i soli atti posti in essere dall' Agenzia delle entrate con valore non superiore ai 20.000 euro;
nel giudizio di secondo grado, il valore degli appelli presentati nel 2014 ammonta a circa 13 miliardi dì euro; di questi circa il 54% ha per oggetto controversie di valore fino a 20.000 euro (valore complessivo 0,186 miliardi di euro);
circa il 56% dei ricorsi instaurati in primo grado presentano un'istanza di sospensione della riscossione dell'atto impugnato e nei due gradi di giudizio le relative spese risultano compensate per oltre il 70% dei casi. L'istituto della conciliazione in primo grado si attesta a circa 1'1% delle definizioni complessive (n. 2.238);
la durata media del processo tributario per il primo grado di giudizio è di circa 2 anni e 8 mesi, mentre nel secondo grado è di circa 2 anni.
Il quadro rappresentato evidenzia che l'attuale contenzioso è caratterizzato da un numero elevato di controversie di modesto valore, da una forte richiesta della sospensione degli atti di riscossione da parte del contribuente, da uno scarso utilizzo dell'istituto deflattivo della conciliazione in pendenza di giudizio di primo grado e da un elevato utilizzo della compensazione delle spese di giudizio da parte dei giudici dì merito.
L'intervento normativo, si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici:
1)
l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso
Il reclamo finalizzato alla mediazione viene esteso a tutte le controversie indipendentemente dall'ente impositore (finora l'istituto era riservato alle sole cause dell' Agenzia delle Entrate). In particolare, con l'estensione del reclamo alle controversie degli enti locali, si spera di ottenere una consistente riduzione del relativo contenzioso, come è già avvenuto per l'Agenzia delle Entrate.
E' rimasto inalterato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo, anche in considerazione del fatto che il tetto è idoneo a ricomprendere la quasi totalità delle cause degli enti locali (il 75% delle quali è di valore inferiore ai 3.000 euro).
Diversamente da quanto avviene nella mediazione di tipo civile non si è optato per un "organo terzo" che decida sul reclamo. Una scelta analoga alla mediazione civile non è stata ritenuta opportuna, nel presupposto che in campo tributario l'istituto del reclamo appare essere più espressione dell'esercizio di un potere di autotutela dello stesso ente impositore, che va stimolato ed incoraggiato; ciò allo scopo di indurre ogni Amministrazione a rivedere i suoi errori prima dell'intervento del giudice. È stata invece ribadita l'autonomia, all'interno dell'ente, del soggetto che deve decidere sul reclamo, per consentire un corretto esercizio del relativo potere.
Il reclamo è stato inoltre esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminabile ne sarebbero state escluse, e dal punto dì vista soggettivo è stata esteso sia agli Agenti della riscossione (Equitalia) che ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (i concessionari della riscossione, per gli enti che non si avvalgono dell'Agente Equitalia).
12 Servizio Politiche Fiscali UIL
Per quel che riguarda la conciliazione è stata estesa anche al giudizio di appello. Le relative disposizioni sono state riformulate allo scopo di eliminare dubbi interpretativi e per ricomprendervi espressamente anche i casi di accordi che prevedono pagamenti in favore del contribuente (nelle controversie su rimborsi).
2)
l'estensione della tutela cautelare al processo tributario
La tutela cautelare è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando la giurisprudenza che solo da alcuni anni l'aveva ritenuta pienamente ammissibile. È stato infatti previsto:
a) che il contribuente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile;
b) che le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado che di appello;
c) che il giudice possa subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa a un D.M.; ciò consentirà di eliminare, o quantomeno ridurre notevolmente, le contestazioni tra le parti sulla idoneità della garanzia stessa.
Sono stati inoltre disciplinati nel dettaglio gli effetti della sospensione della sentenza, in ordine alla riscossione graduale dei tributi richiesti nell'atto impositivo.
3)
l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti
L'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze è stato recepito tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, l'esecutività riguarda le sole sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, ovvero un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per le altre (ad esempio, quelle sulla qualifica di ONLUS, ovvero su esenzioni fiscali, sulle rendite catastali, ecc.) permane della coincidenza tra esecutività e giudicato, per evitare applicativi ed ulteriore contenzioso (ad esempio, una rendita catastale il cui importo rileva ai fini IRPEF, IMU; l'esecutività di una sentenza di primo grado che ne modificasse l'importo comporterebbe la necessità di rettificare le relative dichiarazioni dei redditi o l'IMU; una successiva riforma in appello potrebbe poi ripristinare l'originario importo, e così via)
L'esecutività della sentenza in favore dell'Amministrazione consentirebbe di esigere l'intero tributo già dopo la sentenza di primo grado (attualmente l'art. 68 del decreto prevede che ne diventino esigibili solo i 2/3). Si è ritenuto preferibile lasciare inalterato il meccanismo della riscossione frazionata del tributo previsto dall'articolo 68, sul presupposto che l'intenzione del legislatore non fosse quella di aggravare la situazione dei contribuenti nell'ambito di un contenzioso ancora sub judice. Tale scelta inoltre verrebbe a bilanciare il maggior onere a carico del contribuente per quel che concerne l'esecuzione delle sentenze di rimborso a suo favore.
Per quanto riguarda l'esecutività immediata delle sentenze a favore del contribuente, il pagamento è subordinato ad una idonea garanzia, il cui onere ricadrà definitivamente sulla parte soccombente in giudizio. L'attuazione di tale innovativo principio (oggi l'esecutività per tali pronunce si realizza solo con il giudicato), tiene conto delle peculiarità del giudizio tributario, che vede contrapposti una parte pubblica ed una privata. Mentre per la prima non vi sono problemi di insolvenza, per la parte privata occorreva tener conto di tale possibilità. Da ciò la scelta di subordinare il pagamento di somme in favore del contribuente ad una idonea garanzia, il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio, con le seguenti eccezioni:
13 Servizio Politiche Fiscali UIL
Revisione delle soglie di valore delle controversie
Per quanto concerne la revisione delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, si è previsto l'innalzamento da 2.582,28 euro a 3.000 euro;
Ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie.
E' stata ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica inserendo anche i dipendenti dei CAF per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.
I predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CA F). La disposizione, tuttavia, prevede che i dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica debbano essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalità:
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o del diploma di ragioneria;
relativa abilitazione professionale
Rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.
E' stato introdotto il risarcimento per "lite temeraria", in base al quale nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio in malafede o colpa di con danna, su istanza di parte, potrà essere condannata oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza.
Sono state, inoltre introdotte misure finalizzate ad incrementare la funzionalità della giurisdizione tributaria.
Comunicazione e notificazioni per via telematica
La disposizione prevede che le notificazioni tra le parti e il successivo deposito presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica tenendo. Le modalità di attuazione e l'ambito di operatività delle notificazione a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie saranno stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze adottati ai sensi dell'art.3 del predetto regolamento.
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare all'assistenza tecnica dinnanzi alle commissioni tributarie i funzionari e i dirigenti di enti impositori e del Ministero, nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. La nuova disposizione reca un ampliamento dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione, dal momento che la stessa può essere rilasciata non solo ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e delle Dogane e dei Monopoli) e della Guardia di Finanza, ma anche quelli degli altri enti impositori (ad esempio: regioni, province, comuni). In tal modo viene superata una disparità di trattamento che poteva apparire ingiustificata.
Composizione delle commissioni tributarie
Viene introdotto un criterio di rotazione degli incarichi direttivi analogo a quello da tempo sperimentato nella giustizia ordinaria quanto a durata e valutazione intermedia. La rotazione degli incarichi viene attuata dopo l'ottavo anno di esercizio delle funzioni di Presidente delle commissioni tributarie, in quanto al termine del suddetto periodo o per effetto della valutazione 14
Servizio Politiche Fiscali UIL
negativa avuta al termine del primo triennio dell'esercizio della funzione di presidente, l'incarico non può essere rinnovato. Viene precisato che il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.
Incompatibilità
Al fine di assicurare la terzietà della giurisdizione tributaria, si è ritenuto di intervenire sul fronte delle incompatibilità; in particolare si è ritenuto di specificare che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative, codificando in tal modo quanto già stabilito dalla giurisprudenza amministrativa . Con l'occasione, si è aggiornata la definizione di incompatibilità di cui alla lettera h) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici.
Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie
La disposizione in esame prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica esclusivamente per i casi di prima nomina dei giudici tributari; i trasferimenti e le progressioni in carriera, avvengono con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per meglio comprendere l'impatto virtuoso della modifica richiesta sul miglior andamento della giurisdizione, si sottolinea che le procedure vigenti prevedono l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per qualunque tipo di nomina sia che riguardi l'ingresso nel ruolo dei giudici tributari sia a seguito di trasferimento di sede per funzioni analoghe o per progressioni di carriera.
Vigilanza e sanzioni disciplinari
Con la disposizione in esame nulla è stato modificato in ordine ai soggetti titolari del potere di vigilanza e al potere sanzionatorio sui giudici tributari né alle modalità di irrogazione delle predette sanzioni ai medesimi giudici. Viene precisato, in particolare, che il potere di vigilanza di ogni Presidente sulla propria Commissione in ordine alla qualità ed alla efficienza dei servizi di segreteria, ha il fine dì segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualità ed efficienza dei relativi servizi.
Al fine di rafforzare l'imparzialità e la terzi età dell'organo giudicante, si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico. Per ciascuna sanzione sono altresì tipizzate le condotte punibili, al fine di consentire al soggetto legittimato ad irrogare la sanzione -in sede di procedimento disciplinare -di assolvere l'obbligo di specificare un capo di incolpazione puntuale e circostanziato.
Alta sorveglianza
Ai fini dì un più efficace monitoraggio, sono stati fissati nuovi termini per rendere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le occorrenti informazioni per la relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria che il Ministro deve presentare al Parlamento entro il 30 ottobre di ciascun anno. Al fine di rafforzare il contenuto informativo della relazione ministeriale, tra gli elementi da comunicare sono stati espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
15 Servizio Politiche Fiscali UIL
DECRETO 184:
REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
Nella Legge Delega sono individuati tra gli interventi necessari per revisionare il nostro sistema fiscale una serie di misure volte a portare una più effettiva proporzionalità nel sistema sanzionatorio, si amministrativo che penale, nei confronti di condotte illecite.
Il titolo primo del Decreto Legislativo è dedicato alla revisione dei reati tributari, seguendo le indicazioni contenute nella Legge Delega il legislatore procede ad una semplificazione delle fatti specie perseguibili procedendo ad una serie di chiarimenti e specifiche necessarie per eliminare zone grigie che hanno in passato generato rallentamenti o malfunzionamenti nella macchina fiscale italiana.
Una particolare attenzione viene posta dal legislatore nel semplificare ed estendere le categorie di reati legati alla dichiarazione fraudolenta estendendone il campo di applicazione, così vengono inserite precisazioni o soppresse espressioni limitanti come nel caso dell'articolo 2 del D.lgs. che sopprimendo il termine "annuali" dal D.lgs. 74 del 2000, riferito alle dichiarazioni dei redditi, estende a tutte le fattispecie di dichiarazioni la rilevanza ai fini dell'individuazione del reato di dichiarazione fraudolenta.
Il titolo secondo del Decreto Legislativo opera interventi in materia di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Le misure contenute in questo titolo prevedono principalmente interventi di conversione in euro delle sanzioni ancora espresse in lire, ed al contempo opera un attualizzazione delle stesse ammende. Vengono altresì rimodulate sanzioni e riduzioni sulle stesse per alcune particolari casistiche, fatto salvo che le violazioni non siano originate da condotta fraudolenta.
Le modifiche al D.Lgs. n.74 del 2000 in materia di reati tributari perseguono il condiviso obbiettivo di ridurre i processi penali per evasioni anche modeste, ma nella loro formulazione dilatano più che restringere la maglie dell'evasione. Più nel dettaglio lo schema di decreto rimodula le soglie di irrilevanza penale previste dal citato dlgs 74, introducendo talune innovazioni che mirano a dare soluzione a problematiche interpretative che si sono cumulate nel corso degli anni e incoraggiare gli investimenti esteri.
Una innovazione rilevante riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, contrariamente alla formulazione originaria presentata alla vigilia di Natale 2014 che introduceva la rilevanza solo amministrativa dei documenti falsi, nella versione finale il delitto ha subito un parziale inasprimento.
Altrettanto rilevante è la revisione del delitto di dichiarazione infedele, nel quale il legislatore ha individuato un forte disincentivo agli investimenti stranieri nel nostro paese; si è pertanto elevata la soglia di punibilità (che passa da 50 a 150 mila euro) sia su quello degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche attraverso l'indicazione di elementi passivi fittizi (tre milioni anziché gli attuali due).
Inoltre viene previsto che gli effetti della volontaria violazione di talune regole tributarie rileverebbe solo amministrativamente ma non concorrerebbe ad integrare le predette soglie di 16
Servizio Politiche Fiscali UIL
punibilità, come, ad esempio, nel caso di errori o eventuali scostamenti nella valutazione di elementi attivi e passivi secondo criteri "giustificati" in bilancio o in altro documento di rilievo fiscale.
Si segnale l'esclusione della rilevanza penale per violazione dei criteri di inerenza o di deducibilità di elementi attivi e passivi; la definizione di" non inerenza" da includere spese di qualunque tipo, comprese effettivamente sostenute ma direttamente collegate ai fatti di reato. resta talmente generica. C'è, ad esempio, da interrogarsi, come autorevolmente osservato, se sia accettabile che le conseguenze della non inerenza fiscale connessa al pagamento di una tangente siano irrilevanti ai fini penali.
In materia di dichiarazioni omesse il decreto introduce un significativo inasprimento della pena detentiva – che sale da diciotto mesi a quattro anni – mitigato da un aumento della soglia di irrilevanza penale, che passa da 30 a 50.000 euro su base annua.
Sul fronte dell'occultamento o distruzione di documenti contabili vengono rafforzate le possibilità investigative, poiché viene superata la soglia minima edittale per l'ammissibilità delle intercettazioni.
In materia omesso pagamento di Iva e ritenute si evidenzia una attenuazione dell'area di rilevanza penale per effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, rispettivamente a 250.000 e 150.000 euro. Viene, peraltro, introdotto un nuovo reato dichiarativo (da uno a tre anni) per il sostituto d'imposta che non presenta la relativa dichiarazione quanto l'ammontare delle ritenute non versate supera i 50.000 euro. Novità anche sull'indebita compensazione attraverso una distinzione, al livello di rilevanza penale, fra crediti "non spettanti" e crediti "inesistenti": da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni nel primo caso, da un minimo di 18 mesi ad un massimo di sei anni nel secondo caso. Conseguentemente per l'utilizzo di crediti inesistenti sarà possibile ricorrere a intercettazioni telefoniche e custodia cautelare in carcere, sempre in caso di superamento della soglia edittale.
Altro aspetto innovativo è quello relativo al pagamento dei debiti tributari, la cui estinzione comprensiva di interessi e sanzioni, potrà costituire causa di non punibilità per alcuni reati e in presenza di precise condizioni procedurali e temporali.
Si segnale, infine, una novità rilevante e di grande significato, anche simbolico: l'aggravante prevista per gli intermediari fiscali che partecipano ai reati tributari: la pena è aumentata della metà "se il reato è commesso da correo nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale".
COMMENTO
Rileviamo anzitutto con soddisfazione che la tanto criticata e deprecabile soglia di non punibilità del 3% (meglio nota come "salva Berlusconi") sia stata stralciata dal Decreto definitivo, così come il limite di punibilità di 1.000 euro che era previsto per la dichiarazione fraudolenta.
17 Servizio Politiche Fiscali UIL
La Uil ha sempre sostenuto, infatti, che evadere anche 100 euro è moralmente più grave e suscita maggiore allarme sociale di un furto di un chilo di pasta o di mele al supermercato: rubare allo Stato vuol dire sottrarre risorse destinate alla sanità, all'istruzione, ai servizi sociali.
Preoccupano in particolare l'innalzamento di talune soglie di punibilità e l'esclusione dalle soglie di punibilità e di talune violazioni "volontarie" di regole fiscali, di cui abbiamo fatto cenno sopra, che potrebbe avere come conseguenza l'esclusione di condotte scorrette, qualsiasi importo abbiano, purché ne siano ben precostruiti i criteri, anche se falsi.
Altro elemento di preoccupazione è costituito dalle nuove norme relative all'omesso versamento dell'Iva, un tributo di per sé fra i più interessati a fenomeni evasivi ed elusivi.
Il decreto distingue l'evasione in differenti categorie normative, prevedendo sanzioni diverse fra le diverse forme di evasione classificate. Si può in tal modo correre il rischio che la sanzione penale andrà a colpire solo coloro che non riescono astutamente a sfruttare le pieghe del diritto, i più sprovveduti che non necessariamente sono i più infedeli, mentre i più astuti, quelli che precostituiscono accorte forme di falsità, potrebbero riuscire nell'intento di avere l'immunità penale.
Non è un caso, dunque, che non si sia tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli "addetti ai lavori", come quelle avanzate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in Parlamento nel corso del " seminario istituzionale sul contrasto all'evasione" il quale, con riguardo alla modifica della normativa penale tributaria proponeva "l'inclusione dei reati tributari quali presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n.231, allo scopo di garantire un rafforzamento complessivo del dispositivo di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale" Una richiesta motivata anche dal fatto che "la prassi giudiziaria ha evidenziato come, sovente, le condotte di frode fiscale costituiscano uno degli strumenti attraverso cui vengono realizzate disponibilità extracontabili, utilizzate per commettere ulteriori reati, esplicitamente considerati come presupposto di responsabilità degli enti, quali la corruzione e le false comunicazioni. La proposta contribuirebbe a diffondere ulteriormente, in ambito aziendale, la cultura della legalità nel settore tributario, valorizzando la logica preventiva del sistema della responsabilità degli enti. Aumenterebbe inoltre il livello di compliance fiscale, in quanto le persone giuridiche sarebbero indotte a dotarsi di modelli organizzativi di prevenzione del rischio in grado di agevolare e migliorare il controllo interno allo scopo di prevenire la commissione di reati di specie".
Come pure nel decreto non v'è traccia di altra proposta avanzata in sede Parlamentare dal Comandante Generale della Guardia di Finanza quella, cioè, di introdurre nel nostro sistema dei reati tributari la sanzione accessoria per i professionisti della "sospensione dell'iscrizione all'albo" (in luogo dell'attuale interdizione dalle funzione di rappresentanza e assistenza) motivata dal fatto che: "l'esperienza sul campo testimonia come le più sofisticate forme di sottrazione di materia imponibile al fisco – elusione, abuso del diritto, frodi transnazionali – presentino, con sempre maggiore frequenza, due caratteristiche: la convergenza di comportamenti criminali ed il ruolo quali "registi" delle operazioni illecite, di professionisti senza scrupolo".
18 Servizio Politiche Fiscali UIL Servizio Politiche Fiscali UIL 19
DECRETO 185:
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE
In attuazione della Legge Delega che prevede "una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi" il legislatore interviene con delle misure atte ad aumentare la tutela del contribuente nei confronti dello Stato ed al contempo con delle misure che garantiscano e che agevolino la riscossione del dovuto.
Con gli articoli contenute nel Decreto Legislativo n.185 il Governo propone una sostanziale riorganizzazione del sistema di rateizzazione del debito, vengono uniformate il numero di rate minime e massime ottenibili i termini per il versamento delle rate, introducendo una maggiore elasticità nei tempi di riscossione al fine di evitare che per piccoli ritardi il contribuente possa perdere il diritto alla rateizzazione. Viene inoltre ampliato l'ambito di applicazione di tale prassi estendendolo alle tasse di successione e facilitando l'accesso alla dilatazione del pagamento per il contribuente che per debiti inferiori a 50.000 euro potrà farne richiesta con una semplice autocertificazione nella quale dichiari di versare in temporanea situazione di indigenza, per le somme superiori a 50.000 euro sarà comunque necessario esibire una documentazione a garanzia.
Con l'articolo 12 del D.Lsg. si opera una razionalizzazione ed armonizzazione dei termini di sospensione dei pagamenti per eventi eccezionali, viene stabilito che con la sospensione dei versamenti tributari, previdenziali ed assicurativi siano contemporaneamente sospesi tutti i termini processuali, quelli relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Viene previsto inoltre che il termine per i pagamenti è di 30 giorni dalla fine della sospensione, ma questo non potrà essere comunque superiore alla durata della sospensione stessa.
L'articolo 13 del D.Lgs. stabilisce che il tasso degli interessi per i versamenti, la riscossione ed i rimborsi dei tributi sarà determinato, con cadenza annuale, tramite decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, in un intervallo compreso tra lo 0,5% ed il 4,5%.
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi